LEGITTIMO IL RIGETTO DEL RICORSO SENZA AUDIZIONE (Cass.Civile 6313/2020) di D.Carola
LEGITTIMA L’ORDINANZA-INGIUNZIONE PREFETTIZIA ANCHE SE È OMESSA L’AUDIZIONE
di Domenico #Carola(1)
Abstract: È legittimo il rigetto del ricorso avverso le sanzioni amministrative, anche laddove il Prefetto non dia seguito alla richiesta di audizione personale avanzata dal ricorrente, secondo l’ultima pronuncia della Cassazione del mese di marzo 2020.
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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.
La vicenda
Un automobilista proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Torino, che lo respingeva, avverso un verbale di accertamento elevatogli dalla polizia locale di Grugliasco per mancata comunicazione dati conducente.
Alla decisione proponeva appello al Tribunale di Torino che confermava la decisione del giudice di prime cure, a ciò seguiva quindi ricorso per Cassazione lamentando diversi motivi tra i quali erroneità della decisione, vizio di falsa applicazione, omessa valutazione di fatto decisivo e mancata “audizione personale” richiesta al Prefetto dal ricorrente “finalizzata all’integrazione orale delle argomentazioni difensive”.
I giudici della seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n.6313 del 5 marzo 2020, hanno ritenuto che la mancata “audizione personale” richiesta al Prefetto non comporta la nullità del provvedimento.
La decisione
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ribadendo che la giurisprudenza più recente in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ovvero a conclusione del procedimento amministrativo, ritiene che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporti la nullità del provvedimento.
La ragione di questo orientamento è fondata sulla convinzione che, riguardando il giudizio di opposizione, gli argomenti a proprio favore che l’interessato potrebbe sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
In relazione all’erroneità della decisione il Tribunale di appello, confermando in punto la pronuncia del Giudice di prime cure, aveva ritenuto corretta l’applicazione della disciplina dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con conseguente riaffermazione del potere rappresentativo del Prefetto, pienamente legittimato a svolgere gli atti che da tale rappresentanza naturaliter discendono.
Inoltre, la sollevata eccezione di non aver commesso il fatto è smentita per la sussistenza di apposita documentazione fotografica, anche se nel caso di specie il ricorrente ne contestava in modo inefficace l’utilizzabilità poiché acquisita da “ditta privata“.
In ogni caso, la validità della documentazione fotografica relativa alla infrazione non scrimina al fine dei fatti l’inottemperanza all’obbligo della comunicazione, comportamento dal quale è scaturita l’opposto verbale oggetto della controversia.
Il ricorrente lamentava nella sostanza che il Tribunale aveva ritenuto inammissibili le domande “costituenti nova“, ergo senza pronunciarsi sulle stesse.
In effetti il Giudice territoriale pur in presenza di un ricorso dallo stesso testualmente definito di “… di difficile, per non dire impossibile intellegibilità”, avrebbe dovuto esplicitare, con apposita individuazione, quelle domande nuove.
In conclusione, la Corte ha ritenuto fondato esclusivamente il ricorso afferente la liquidazione delle spese processuali in quanto palesemente errata e in violazione dei parametri normativi di determinazione delle stesse.
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D.Carola-Legittimo il rigetto del ricorso senza audizione
Cassazione civile, sentenza 6313 del 05-03-2020
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