LO SFANALAMENTO PER L’ELUSIONE DEI CONTROLLI COVID di L.Del Giudice.
LO SFANALAMENTO OVVERO L’UTILIZZO IMPROPRIO DEI PROIETTORI AI TEMPI DEL COVID
di Luigi Del Giudice(1).
Abstract: L’uso improprio dei dispositivi di segnalazione finalizzato ad avvertire gli utenti stradali provenienti in senso opposto per avvisare della presenza di controlli di polizia è particolarmente in voga durante questo periodo emergenziale.
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(1) Consigliere nazionale UPLI, comandante della Polizia Locale di Cimitile (NA).
Premessa
Lo “sfanalamento”, ovvero l’uso improprio dei dispositivi di segnalazione finalizzato ad avvertire gli utenti stradali provenienti in senso opposto per avvisare della presenza di controlli di polizia è particolarmente in voga durante questo periodo emergenziale.
Tale gesto rappresenta un aiuto per malintenzionati o persone sottoposte a ricerca per eludere i controlli.
Certo è che durante tale crisi sanitaria tale segnalamento assume ancor di più i contorni di un atto deprecabile e quindi da stigmatizzare.
Oltre a favorire soggetti potenzialmente pericolosi per la giustizia, potrebbe favorire soggetti in quarantena e potenziali diffusori del virus!
Questo gesto non casuale, né involontario e di poco rispetto nei confronti di chi tra mille difficoltà sta contribuendo al rispetto delle regole rappresenta altresì un illecito sanzionabile sia in via amministrativa che penale.
La normativa
É opportuno infatti ricordare che l’articolo 153 del codice della strada[a] al comma 4 precisa che è consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare.
Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1 anche all’interno dei centri abitati.
In tali ipotesi non rientra, ovviamente, la segnalazione della presenza di una pattuglia, e la violazione in oggetto è innanzitutto sanzionata ex articolo 153 del codice della strada con una sanzione fino a 169 euro e con la decurtazione di un punto sulla patente di guida.
La corte di Cassazione ha altresì chiarito che si configura il reato di interruzione di pubblico servizio ove dall’illecito derivi un turbamento della regolarità del servizio stesso.
In particolare la sez. IV della Cassazione con sentenza n.1899 del 27/02/1997 ha stabilito che in tema di concorso di norme penali ed amministrative è possibile applicare, in base all’art. 9 della legge 689/81 il principio di specialità soltanto se il concorso medesimo sia apparente e non formale (Cass.m.10780 del 27/07/1990).
Ora l’art.153 comma 1 del Codice della strada non può ritenersi norma speciale rispetto all’art.340[b] c.p. essendo assente nella prima disposizione dell’interruzione o turbamento di un pubblico servizio che costituisce elemento oggettivo della seconda.
Nessun rapporto di genere e specie può ravvisarsi quindi tra le due norme, trattandosi invece di un concorso formale ed effettivo e non soltanto apparente di esso.
Oltre a quanto sopra specificato occorre infine sottolineare che la segnalazione con i proiettori finalizzata ad avvisare gli altri utenti circa la presenza di controlli di polizia in determinati casi potrebbe rappresentare, coma sopra evidenziato, un pericolo per la salute dei cittadini e quindi in tal caso potrebbero configurarsi altre fattispecie di natura penale.
[a] C.d.S., art.153: “1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci d’ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
- I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159”.
[b] Codice Penale, art.340: “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno”.
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202017 L.Del Giudice-Lo sfanalamento per l’elusione del controlli Covid
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