IL FERMO AMMINISTRATIVO di D.Carola
LA DISCIPLINA DEL FERMO AMMINISTRATIVO
di Domenico #Carola(1)
Abstract: L’analisi organica della disciplina del fermo amministrativo dei veicoli.
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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.
L’istituto del fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è l’atto con il quale l’amministrazione impedisce al proprietario di veicoli a motore il loro libero utilizzo.
Alla base del fermo amministrativo vi è il mancato pagamento di tributi e sanzioni e il fine di tale provvedimento è proprio quello di riscuoterli.
Solo una volta corrisposto quanto dovuto, infatti, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo potrà tornare a utilizzarlo.
Prima, invece, il mezzo non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.
Il veicolo sottoposto a fermo, tuttavia, può comunque essere venduto, ma anche in tal caso il veicolo deve restare fermo.
Vige, difatti, il divieto di circolazione, esportazione, radiazione e demolizione.
Chi ha acquistato inconsapevolmente un veicolo sottoposto a fermo, può chiedere l’annullamento della vendita o una riduzione del prezzo.
Per chi circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo il nostro Legislatore prevede l’applicazione di una sanzione che va da € 714,00 ad € 2.859,00, oltre alla confisca del mezzo.
Se il debito non viene estinto, il concessionario alla riscossione ha il potere di “forzare la vendita del veicolo”.
Il fermo amministrativo è uno strumento molto utilizzato dall’Agenzia delle entrate riscossione (ex Equitalia).
Tale soggetto può disporre il fermo di massimo un’autovettura in caso di debito compreso tra 800 e 2.000 euro (ma può ricorrere al rimedio anche per debiti di importo inferiore), di massimo dieci autovetture per debiti compresi tra 2.000 e 10.000 euro e di tutte le autovetture del contribuente (se più di dieci) se il debito supera i 10.000 euro.
L’iter del fermo amministrativo
L’Ente creditore provvede a notificare, tramite cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento entro 60 giorni.
Prima che si proceda all’esecuzione del fermo, l’Ente dovrà poi notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo attraverso una comunicazione preventiva.
Il preavviso concede al soggetto ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti, in caso contrario il fermo diventa effettivo.
Se si riceve un preavviso di fermo amministrativo, quindi, è consigliabile effettuare il pagamento dell’importo indicato in cartella esattoriale, se effettivamente si è debitori di detto importo.
Se la somma è difficile da sostenere, occorre considerare che la legge prevede la possibilità di richiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di n. 120 rate mensili.
Per verificare se il veicolo è sottoposto a fermo, basta richiedere una visura della targa dello stesso.
Visura che può essere richiesta: presso un ufficio PRA; presso una delegazione ACI; online.
Il pagamento del bollo durante il fermo
Il proprietario del veicolo sottoposto a fermo può domandarsi: devo comunque pagare il bollo auto?
Prima di rispondere all’interrogativo è bene ricordare che il bollo è un tributo locale a favore della regione di residenza che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli e, soprattutto, che l’articolo 7 della Legge n. 9 del 23 Luglio 2009 ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso.
Il che significa che basta essere intestatario di un autoveicolo per dover pagare il bollo.
A tale proposito, da un lato c’è chi sostiene che il possessore del veicolo è tenuto a pagarlo anche quando il veicolo non circola e, quindi, anche nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo: questo è, come l’ipoteca su un immobile, un atto di natura cautelare che non comporta la perdita di proprietà e tale requisito deve ritenersi sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo al pagamento del bollo.
D’altra parte c’è chi afferma il contrario sostenendo che il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che, quindi, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo non è tenuto a pagare il bollo, almeno per detto periodo.
Sul punto è bene menzionare l’art. 94 del CdS che stabilisce “ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”.
L’iscrizione di fermo amministrativo è, dunque, atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso.
In conclusione, per evitare di pagare il bollo anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l’esenzione.
Qual è la procedura da seguire per ottenere l’esenzione di pagamento?
È necessario recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo a seguito dell’avvenuta iscrizione di fermo amministrativo.
Nel caso in cui gli uffici regionali non accettassero la dichiarazione sostitutiva, come documento idoneo per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo per temporanea perdita di possesso, sarà necessario presentare una visura della targa del veicolo.
Sospensione del fermo amministrativo
In alcuni casi, è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo imposto dal fisco.
Tale possibilità, più in particolare, si concretizza nei casi in cui il debitore abbia ottenuto dall’agente della riscossione la rateazione del debito e dopo il pagamento della prima rata.
In ogni caso, affinché sia possibile cancellare definitivamente il fermo è necessario completare il pagamento di tutte le rate.
La domanda di sospensione va fatta con specifica istanza, in cui il contribuente deve indicare i propri dati anagrafici e le informazioni inerenti al veicolo sottoposto a fermo.
Va inoltre allegata in copia l’attestazione di pagamento della prima rata del debito.
Il fermo nel caso di veicoli strumentali
Può chiedersi la cancellazione del fermo sui veicoli strumentali?
Se il contribuente debitore esercita un’attività di impresa o una libera professione, può opporsi all’iscrizione del fermo sul veicolo che sia strumentale alla propria attività.
A tal fine, in particolare, è necessario chiedere la cancellazione del fermo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva.
Ovviamente, va data la prova della strumentalità del veicolo rispetto all’esercizio dell’impresa o della professione.
A tale ultimo proposito si precisa che, al fine di ottenere il blocco del fermo, è necessario che l’utilizzo del veicolo sia effettivamente rilevante nell’attività del suo proprietario.
Ricorsi e prescrizioni
La competenza a ricevere l’eventuale ricorso avverso il fermo amministrativo del veicolo non è univoca, ma varia a seconda di quale sia la natura del debito presupposto al provvedimento.
Ad esempio, ci si deve rivolgere al giudice tributario in caso di debiti inerenti tasse, imposte o tributi e al giudice ordinario in caso di sanzioni per violazioni del codice della strada o per debiti Inps.
Il fermo soggiace a prescrizione?
A tale proposito va considerato che, sebbene il fermo in sé e per sé non soggiaccia a prescrizione, questa interessa comunque la richiesta di pagamento del debito che ne costituisce il presupposto.
Se, quindi, il diritto ad ottenere la somma richiesta al debitore, proprietario del veicolo sottoposto a fermo, si è prescritto, ci si trova di fronte a uno dei principali casi in cui l’opposizione alla misura amministrativa ha ragione di essere proposta
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202019 D.Carola-Il fermo amministrativo
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