CORONAVIRUS. SEQUESTRO DELL’AUTO PER I TRASGRESSORI di D.Carola
Coronavirus 19. Chi viola le disposizioni sul divieto di circolazione per il contenimento del virus rischia il sequestro dell’auto.
di Domenico #Carola(1)
Abstract: Guidare la propria auto fuori dal comune di residenza senza un giustificato motivo, come previsto dal DPCM del 09 marzo 2020, oltre alla denuncia penale può comportare il sequestro del veicolo.
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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.
Chi non rispetta le disposizioni del Governo contenute nel DPCM “Io resto a casa” del 9 marzo 2020 e viene sorpreso dalle forze di polizia a circolare per strada, fuori dal comune di residenza, alla guida del proprio veicolo e senza uno dei giustificati motivi indicati nell’autocertificazione che è obbligatorio portare sempre con sé, rischia grosso: oltre alla violazione all’art. 650 del Codice Penale (mancato rispetto di un provvedimento dell’Autorità) e all’art. 495 CP (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), potrebbe anche configurarsi la possibilità di vedersi sequestrato il veicolo.
È il deterrente suggerito dalla Procura di Parma, nella direttiva 5/2020 firmata il 16 marzo dal Procuratore capo della Repubblica di Parma.
Nella fattispecie, la quinta parte della normativa, inviata alla Questura di Parma e alle forze di polizia territoriali, indica, in materia di “Sequestro preventivo” relativo alle “violazioni connesse agli spostamenti”, come “A certe condizioni sembra percorribile la strada del sequestro preventivo dell’auto utilizzata”.
La giurisprudenza della Cassazione sembra confermarlo
Il sequestro costituirebbe una misura aggiuntiva rispetto alla denuncia penale per inosservanza a ordini delle autorità.
È prassi usuale che questi uffici diano disposizioni alle forze dell’ordine del proprio territorio, quando entrano in vigore nuove norme, specie quando sono di grande impatto come proprio quelle sul coronavirus.
Sono disposizioni che interpretano aspetti ritenuti poco chiari e/o indicano come organizzare il lavoro.
Danno quindi un’idea di come si comporta una Procura di fronte a certe questioni.
Ma la loro circolazione tra gli addetti ai lavori fa sì che possano fungere da orientamento anche in tutta Italia.
La direttiva della Procura di Parma è molto articolata e analizza in 15 pagine i vari aspetti dei DPCM sulle limitazioni alle aperture di attività e alla mobilità personale.
Uno dei punti più interessanti è quello che dispone il sequestro preventivo del veicolo per chi viene trovato in strada fuori dal suo Comune senza «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute».
Per arrivare a questo, si riassume la giurisprudenza della Cassazione sul fondamento del sequestro preventivo, che serve per evitare che il reato si ripeta: la cosa da sequestrare deve essere pertinenziale al reato, cioè deve essere uno strumento essenziale per commetterlo.
E, secondo il Procuratore della Repubblica di Parma, un veicolo a motore è essenziale per andare fuori dalla propria città ribadendo che il sequestro dell’auto imposto dai giudici è in effetti possibile e ammesso: è come cogliere sul fatto un ladro che ruba in casa con attrezzi da fabbro.
In questo caso, quelli che sono ordinari strumenti da lavoro diventano strumenti per commettere un reato, e quindi vengono sequestrati.
Per analogia, se il magistrato ritiene che l’auto o la moto vengano utilizzati per commettere un reato, ne dispone il sequestro.
Nel caso in cui gli organi accertatori procedessero al sequestro preventivo del veicolo, non è che il trasgressore debba tornarsene a casa a piedi: il procuratore di Parma sottolinea a questo proposito che, per “Contemperare le esigenze preventive con quella di evitare aggravi superflui per l’erario, anche in considerazione della natura del reato e della finalità del precetto”, se gli agenti dovessero disporre per il sequestro del mezzo, quest’ultimo può essere affidato in custodia al contravventore stesso, in modo che riporti il veicolo dove l’ha preso e tenerlo fermo lì a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Se a un controllo a casa dell’interessato il mezzo non venisse trovato, scatterebbe una denuncia per sottrazione di cose sottoposte a sequestro (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 51,00 a 516,00 euro, che diventano reclusione da tre mesi a due anni e multa da 30,00 a 309,00 euro se il reato è commesso dal proprietario).
Il sequestro preventivo deve comunque essere vagliato dal giudice delle indagini preliminari, che potrebbe anche non convalidarlo.
Sotto questo aspetto, potrebbe essere più incisivo un sequestro probatorio, cioè con lo scopo di conservare la prova del reato.
In questo caso, non si passerebbe dal giudice citato.
E sarebbe direttamente il pubblico ministero a disporre la restituzione del veicolo alla fine dell’emergenza.
E’ il #MimmoCarola pensiero ma non per semplice vis polemica ma per completezza di ragionamento, soggettiva convinzione e doverosa esternazione.
Di questi tempi, ritengo che sarebbe un provvedimento da evitare in quanto non si potrebbe garantire il diritto di difesa per richiedere, nei termini di legge, un riesame davanti al Tribunale, del provvedimento di sequestro.
Bisogna sempre tenere conto che la violazione dell’ordine di non spostarsi senza giusta ragione, nella stragrande maggioranza dei casi (escludendo chi si sposta ed è già contagiato o fortemente a rischio) si concluderà con il pagamento di una piccola ammenda che estinguerà il reato.
La piccola ammenda non estingue il reato, che rimane comunque sulla fedina penale.
Non estingue il reato, conclude solo l’iter in modo più veloce ed economico che impugnare la cosa davanti ad un tribunale.
Se oltre all’ammenda capita che venga sequestrata il veicolo, chi vuole opporsi al provvedimento invece di pagare l’ammenda, confermando il reato e quindi la legittimità del sequestro, dovrebbe affrontare la cosa in tribunale.
Ma per onestà intellettuale stiamo comunque parlando di un reato per cui si è stati colti in flagranza quindi, a meno che non si fosse davvero in buona fede, e la stragrande maggioranza non lo è, l’appello ha grosse probabilità di concludersi in uno spreco di soldi.
Se si comincia a sentire di auto sequestrate magari capiranno che devono stare a casa.
In rapida sintesi desidero ricordare principalmente a me stesso l’istituto del sequestro amministrativo dell’auto, in cosa consiste e quando avviene.
Il sequestro amministrativo del veicolo si aggiunge o va a sostituire la sanzione amministrativa in denaro in molti casi di violazione del codice stradale.
Questo provvedimento provvisorio è legato, particolarmente, alle violazioni della circolazione stradale e fa riferimento, soprattutto, all’articolo 213.
Il sequestro amministrativo viene qualificato come provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare ed ha come scopo la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento o risultato di un illecito amministrativo o che siano comunque pertinenti all’illecito stesso e come tali utili ai fini dell’accertamento della infrazione.
Il sequestro è effettuato in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo che viene denominato, invece, confisca.
Il sequestro amministrativo di un veicolo ha carattere, quindi, di provvisorietà e strumentalità.
Durante il sequestro il veicolo viene affidato al proprietario, o in sua assenza al conducente, che dovrà custodirlo in un’area non soggetta a pubblico passaggio.
Se il proprietario o il conducente si dovessero rifiutare di custodire il mezzo, automobile o motociclo, sarà inflitta una pena ulteriore pari ad una multa di 1.818,00 euro e la sospensione della patente fino a tre mesi.
Contro il provvedimento di sequestro amministrativo è possibile fare ricorso presso il prefetto, ai sensi dell’art.213 comma terzo del Codice della Strada, ovvero al competente Giudice di Pace.
Il prefetto dovrà poi decidere se procedere con la misura cautelare o meno.
Nel caso si circolasse comunque, con il veicolo sottoposto a sequestro, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare dal pagamento di un minimo di 1.988,00 euro ad un massimo di 7.953,00 euro.
Oltre al pagamento è inclusa anche la sospensione della patente per un periodo di 1-3 mesi.
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
D.Carola-Coronavirus. Sequestro dell’auto per i trasgressori
Procura di Parma. Direttiva n.5-2020 Normativa emergenziale introdotta dal DL 23 febbraio 2020 n.6
DPCM 9 marzo 2020-Ulteriori disp.attuativa DL 23 febbraio 2020 n.6
MODULI UTILIZZABILI:
MODELLO VERBALE PER VIOLAZIONI CDS (modulo personalizzabile) di M.Mancini
MODELLO REGISTRO CONTROLLI SU STRADA COVID (modulo personalizzabile) di M.Caponigro.
MODELLO VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI COVID (modulo personalizzabile) di M.Mancini
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