CHIAREZZA SULLE PROROGHE DEI DOCUMENTI di D.Carola
LE ULTIME PROROGHE DELLA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DEI VEICOLI E DEI CONDUCENTI
di Domenico #Carola(1)
Abstract: I nuovi termini di scadenza dei documenti alla luce della successione di norme che sono intervenute in questo periodo eccezionale.
Keywords: #Patenti #ProrogheDocumenti #DocumentiGuida #Coronavirus #Covid-19 #PoliziaLocale #PoliziaStradale #DomenicoCarola #MimmoCarola #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.
(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.
Con circolare prot. 9487 del 24 marzo 2020, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva fornito chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
Alla luce dell’emanazione della legge di conversione del decreto-legge 18/2020 (legge 24 aprile 2020, n. 27) e del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 si sono resi necessari fornire ulteriori precisazioni sulla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Ergo per una immediata lettura delle innovazioni apportate con la circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020, che ha integrato la circolare prot. 9487, si è ritenuto riportarle in grassetto e sottolineate.
L’art. 103, comma primo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dispone che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi primo e quinto dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020” |
Il successivo comma 2 emanato per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID19, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…” |
L’articolo 104, come modificato dalla legge di conversione, infine, stabilisce che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. |
a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104, comma primo, del decreto-legge 18/2020), fino al 31 agosto 2020 |
b) carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma secondo, del d.l.18/2020) |
c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020) |
d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020 (il richiamo a detta disposizione è consentito in forza dell’art. 103, comma terzo, del d.l. 18/2020, che fa salvo quanto previsto dal altre norme emanate ai sensi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione) |
e) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma secondo, del d.l.18/2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma secondo, del d.l. 18/2020) |
f) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma secondo, del d.l.18/2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma secondo, del d.l.18/2020) |
g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma secondo, del d.l.18/2020) |
h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 4 validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma secondo, del d.l.18/2020) |
i) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma primo, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 |
j) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma secondo, del d.l.18/2020) |
k) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma primo, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) |
l) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma primo, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) |
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
202027 D.Carola-Chiarezza delle proroghe dei documenti
Circolare MIT 9487 del 24 marzo 2020
PER GLI ALTRI ARTICOLI DELL’AUTORE:
LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO di D.Carola
IL DANNO DAL PROVVEDIMENTO COMUNALE RESTRITTIVO di D.Carola
QUARANTENA VALIDA SOLO PREVIA NOTIFICA (TAR Calabria 15/04/20) di D.Carola
CONTRASTO TRA PREFETTO E SINDACO DI PESCARA di D.Carola ed E.Grippo
IL FERMO AMMINISTRATIVO di D.Carola
ILLEGITTIMA LA SANZIONE SEMAFORICA SENZA FOTO (GdP FI 438/2020) di D.Carola
LE PROROGHE DEI DOCUMENTI DI GUIDA di D.Carola
LEGITTIMO IL RIGETTO DEL RICORSO SENZA AUDIZIONE (Cass.Civile 6313/2020) di D.Carola
ILLECITO ACCERTAMENTO CON DISPOSITIVI AUTOMATICI di D.Carola
COVID-19: I DATI DEI CONTROLLI DELLE FORZE POLIZIA di D.Carola
IL PROCESSO SANZIONATORIO DEL NUOVO DL 19-2020 di D.Carola
CORONAVIRUS. SEQUESTRO DELL’AUTO PER I TRASGRESSORI di D.Carola
CORONAVIRUS. I CONTROLLI SU STRADA di D.Carola
MODULI CONNESSI:
NUOVO MODELLO VERBALE CDS AGGIORNATO DL23/2020 (modulo personalizzabile) di M.Mancini
MODELLO VIOLAZIONI COVID AGGIORNATO AL DPCM 10/04/2020 (modulo personalizzabile) di M.Mancini
MODELLO REGISTRO CONTROLLI SU STRADA COVID (modulo personalizzabile) di M.Caponigro.
Recommended Posts
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 NOVEMBRE 2024
Dicembre 08, 2024
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 AGOSTO 2024
Dicembre 08, 2024
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 NOVEMBRE 2024
Dicembre 08, 2024
Facebook Comments