MULTA SEMPRE PER CHI SUPERA LA STRISCIA di D.Carola ed E.Grippo

MULTA SEMPRE PER CHI SUPERA LA STRISCIA di D.Carola ed E.Grippo

SEMAFORO: MULTA AUTOMATICA PER CHI SUPERA LA STRISCIA D’ARRESTO

di Domenico Carola[1] ed Ernesto Grippo[2]

Abstract: L’arresto del veicolo al semaforo (lanterna semaforica) oltre la striscia d’arresto comporta la sanzione con gli attuali sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni? Un approfondimento fra le norme e la giurisprudenza.

Keywords: #semaforo #photored #accertamentoautomatico #sanzioniautomatiche #codicedellastrada #poliziastradale  #DomenicoCarola #MimmoCarola #ErnestoGrippo #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.

[1] Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

[2] Già comandante della Polizia Locale de L’Aquila.

 

Premessa

Molto spesso alcuni approfondimenti su temi afferenti il variegato e complesso mondo delle norme del codice della strada vengono rimandati perché gli addetti ai lavori, presi dagli infiniti problemi diuturni che affliggono la loro attività istituzionale, non trovano il tempo per discuterli, per confrontali ed analizzarli.

Poi, però, appena si presenta concretamente il caso parte il tam-tam di telefonate verso colleghi o verso chi si ritiene possa saperne di più, con il meritorio e lodevole fine di avere delle soluzioni generanti un comportamento operativo comune e che diano certezza anche agli automobilisti che dalle Alpi alle Nebrodi si potranno vedere trattati allo stesso modo.

Stiamo per confrontarci con la vexata quaestio dell’arresto appena oltre la striscia trasversale bianca continua, usata per indicare il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestarsi per rispettare le prescrizioni semaforiche o i segnali manuali del personale di polizia stradale o il segnale fermarsi e dare precedenza, stop.

Procediamo con ordine e con la massima semplicità di esposizione.

Violazione della segnaletica stradale

Per segnaletica stradale deve intendersi l’insieme dei segnali che si trovano sulla strada o nelle sue prossimità e che servono a far conoscere agli utenti divieti, prescrizioni e pericoli della strada.

La segnaletica stradale non impone di per sé obblighi, divieti o limitazioni, ma costituisce solo lo strumento per rendere questi ultimi noti ed intellegibili agli utenti: fonte della prescrizione, infatti, è solo la legge o l’ordinanza dell’ente proprietario della strada o dell’autorità competente, mentre la segnaletica diventa un mezzo di comunicazione con l’utente e costituisce una forma di pubblicizzazione e che si aggiunge a quella ordinaria

Tutti quei comportamenti relativi al mancato rispetto della segnaletica che non trovano sanzioni in altri articoli del CdS sono puniti dall’art.146[a] che ha natura sanzionatoria residuale. Il principio di specialità delle norme, infatti, prevede che prevalgono le norme speciali su quelle più generali

L’articolo 146 non ha corrispondenti nella normativa del vecchio codice e non costituisce un esempio di grande chiarezza poiché le violazioni che l’articolo si propone di sanzionare, salvo il caso dei segnali semaforici e manuali, ricadono in sostanza nella normativa di altri articoli specifici È necessaria, perciò, una particolare interpretazione per sanare il contrasto tra le disposizioni dell’art.146 e quelle degli art.6, 7, 145 CdS che puniscono, ciascuno con proprie sanzioni, comportamenti sostanzialmente uguali e cioè violazioni delle prescrizioni imposte dai segnali stradali.

Nel tentativo di dare un contributo alla corretta interpretazione di questo articolo, è necessario scomporre il contenuto della norma in due parti; vengono perciò trattati separatamente i vari comportamenti sanzionati dalla norma e la violazione dei segnali luminosi e manuali e le violazioni di tutti gli altri segnali.

Violazione ai segnali luminosi

La violazione della segnaletica stradale luminosa o manuale degli agenti del traffico non essendo punita da altra disposizione del codice, rientra pienamente nella previsione dei commi secondo e terzo dell’art.146.

La citata norma punisce infatti anche chi prosegue la marcia nonostante la contraria segnalazione dell’agente del traffico e del semaforo. Il comportamento di chi nonostante il semaforo a luce rossa, arresti la propria marcia oltre la linea di arresto sulla carreggiata senza proseguire ed attraversare l’intersezione e, in posizione avanzata, resti fermo fino a quando il semaforo non proietti luce verde, non è ascrivibile alla violazione di cui al comma terzo, articolo 146, ma alla violazione delle prescrizioni generali in materia di segnaletica orizzontale, di cui all’articolo 41, oggetto di sanzione da parte del comma secondo, articolo 146[b].

Questa violazione non può essere accertata attraverso un dispositivo automatico di controllo di cui all’art.201, comma 1-bis.

L’accertamento elettronico delle violazioni

L’art. 201, comma 1-ter[c], consente che l’accertamento delle violazioni avvenga con l’ausilio esclusivo di un sistema di documentazione elettronica, senza la presenza di un operatore di polizia stradale, solo quando ricorrono le violazioni di cui all’art.201, comma primo-bis, lett. b) e cioè quando la violazione consista nell’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa.

La sanzione non può essere applicata nel caso in cui il dispositivo semaforico non sia utilizzato per regolare flussi di traffico concorrenti ma solo per !imitarne la velocità. Nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l’apposizione del semaforo al fine di regolare la velocità dei veicoli.

In particolare, il regolamento del codice della strada assegna alle “lanterne semaforiche” soltanto due funzioni: quella di regolare nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale, art.158, e quello di disciplinare gli attraversamenti pedonali, art.162.

Ne deriva, per esclusione, che i semafori diretti a moderare la velocità dei veicoli non sono previsti dalla legge, constatazione da cui consegue, a sua volta, l’illegalità dell’apposizione del semaforo e quindi delle infrazioni collegate essendo indubbio che la violazione consistente nell’inosservanza delle indicazioni o segnali presuppone, ai fini della legittimità della contestazione, che il segnale sia stato legittimamente apposto dall’autorità competente (Cass. civ., sez. Il, 4. dicembre 2007, n. 26359).

Non possono essere installati semafori la cui funzione non è quella di regolare il flusso dei veicoli, ma quella di controllarne la velocità attivando immediatamente “il rosso” quando rilevano una eccessiva velocità dei veicoli in arrivo, così costringendoli a fermarsi.

Il comportamento con la luce gialla

L’articolo 41 comma decimo del codice della strada recita: “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma undicesimo, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”.

Immaginiamo un rettilineo e, al centro di esso, un semaforo che d’un tratto, da verde diventa giallo.

La prima cosa che siamo portati a fare è accelerare per riuscire a passare prima che la luce diventi rossa. Abbiamo pochi secondi ma contiamo di avere il tempo sufficiente per superare l’incrocio.

In realtà, le cose vanno diversamente e il semaforo ci intima l’alt prima di passare. Inchiodiamo l’auto sulla linea dello stop per timore che la telecamera, che abbiamo visto piazzata proprio sopra il palo, possa fotografare la targa.

Di fatto, però, abbiamo le ruote anteriori oltre la linea di stop e quelle posteriori dentro.

Inevitabile il nostro dubbio: arriverà a casa la contravvenzione?

In altri termini, al semaforo, c’è la multa automatica anche se ci si ferma oltre la linea?

Ecco qual è la risposta che la legge offre al nostro dubbio e di molti altri automobilisti.

Un dubbio, in verità, assai ricorrente perché, come a breve scopriremo, sono in molti i conducenti che non rispettano il reale significato del giallo semaforico.

In presenza di lanterna semaforica proiettante questo colore bisogna fermarsi proprio come nel caso della luce rossa.

Ma allora perché il legislatore ha previsto due colori diversi?

Perché col giallo c’è un’eccezione, che il rosso non ha, che ti consente di passare l’incrocio.

Ciò succede quando, poco prima di occupare l’incrocio, il semaforo da verde diventa giallo; se dovessimo fermarci, saremmo costretto a frenare di botto e ciò potrebbe essere un pericolo per la circolazione.

La legge allora ci consente, col giallo, di passare quando siamo prossimi alla linea di stop.

Avremo allora tutto il tempo per liberare la strada e non restare a cavallo dell’incrocio quando il semaforo sarà diventato rosso.

Ma se, invece, freniamo con le ruote anteriori al di là della linea dello stop significa una sola cosa: che col giallo, che si è formato almeno quattro secondi prima, non ci siamo fermati come la legge invece ci imporrebbe.

La multa automatica per il veicolo fermo oltre la linea

Ecco perché scatta la multa automatica anche se ci fermiamo oltre la linea.

Infatti l’articolo 41 impone l’arresto dei veicoli davanti alla luce rossa e l’articolo 146, comma terzo, punisce il conducente che prosegue la marcia nonostante il segnale luminoso imponga l’arresto; appare evidente che la prosecuzione della marcia, sanzionata dal citato articolo, sia esattamente il contrario dell’arresto della marcia richiesto dal semaforo rosso;

Ergo l’arresto della marcia deve avvenire entro i limiti indicati dal comma undicesimo dell’articolo 41.

Pertanto non ha rilievo (e non può averlo), ai fini della sussistenza della violazione del comma terzo dell’articolo 146, che il veicolo venga arrestato dopo la striscia, dopo la palina semaforica, impegni l’intersezione, ovvero l’attraversamento pedonale, oppure attraversi del tutto l’intersezione, perché in ogni caso i veicoli, per rispettare l’obbligo di non proseguire la marcia con il semaforo rosso si deve arrestare prima di tali punti.

Comprendiamo che nell’immaginario comune si possa intendere più grave la violazione consistente nell’attraversare completamente l’intersezione, ovvero anche impegnarla parzialmente, piuttosto che il semplice superamento della linea continua senza accedere nell’area di intersezione, ma la norma sul punto appare chiara e non lascia spazio a diverse interpretazioni.

Peraltro si richiama l’attenzione sul fatto, se non bastasse il dato normativo, che l’area di intersezione è definita dall’articolo 3 come la parte dell’intersezione a raso in cui si intersecano due o più correnti di traffico; si è portati a pensare che ci si riferisca solo alle correnti di traffico veicolare, ma se così fosse il legislatore lo avrebbe specificato, dato che poi fornisce nello stesso articolo la definizione della corrente di traffico al numero 11), distinguendo tra corrente di traffico veicolare e pedonale; non avendolo specificato nella definizione di area di intersezione si intende allora qualsiasi corrente di traffico, pedonale o veicolare.

Quindi, il fatto che i veicoli si debbano fermare prima della linea di arresto, ovvero se questa non esiste, prima dell’area di intersezione o comunque senza impegnare l’attraversamento, ha un senso ben preciso e tende ad evitare non solo un conflitto tra le correnti di traffico veicolari favorite dal verde, ma anche tra le correnti veicolari e quelle pedonali, conflitto che può avvenire anche quando il veicolo si arresta un metro oltre la linea trasversale.

In sostanza, il veicolo si deve tassativamente arrestare nei punti indicati nel comma undicesimo per non determinare un conflitto potenzialmente pericoloso con le altre correnti di traffico veicolare o anche pedonale e l’eventuale violazione di tale precetto è sempre sanzionata dall’articolo 146, comma terzo, per violazione dell’articolo 41, comma undicesimo 11.

L’articolo 146, comma secondo, sanziona invece le altre violazioni residuali, che non rappresentano il caso speciale dell’articolo 41, comma undicesimo.

In verità, purtroppo, le cronache ci hanno insegnato che una parte della responsabilità per le multe al semaforo rosso è anche dei Comuni che hanno impostato una durata minima del giallo, tanto da non dare il tempo di passare e così da fotografare le targhe.

Anche se molti processi penali si sono chiusi a favore delle amministrazioni ci sarebbe ancora molto da dire sui possibili abusi cui si prestano.

Si tenga conto che spesso la linea di stop è praticamente invisibile, cancellata dal tempo e dall’usura, dalla pioggia e dalle macchie.

Ma si pensi anche al caso di una lunga coda in cui cerca di farsi largo un’ambulanza, costringendo i primi della fila a superare la striscia per fare largo.

Eppure anche per questa il legislatore ha consentito controlli automatici.

Non sempre però l’ambulanza, la macchina della polizia o quella dei vigili del fuoco che circola a sirene spianate è visibile sui fotogrammi che documentano l’infrazione; diventa quindi impossibile presentare ricorso a meno che ci si procuri testimoni convincenti.

Come funziona la multa al semaforo?

Il photored, ossia la telecamera che scatta le foto al passaggio col rosso funziona pressappoco così.

Vengono scattate due foto dell’infrazione: la prima che coglie il veicolo a cavallo della striscia di arresto mentre il semaforo è rosso, la seconda che lo ritrae quando è all’incirca al centro dell’incrocio.

Sono arrivati poi apparecchi in grado di produrre un filmato, che nel caso del superamento della striscia di arresto necessitato da un mezzo di soccorso potrebbe dimostrare proprio il sopraggiungere di quest’ultimo, anche vari secondi dopo.

Il codice della strada stabilisce che, in caso di stop o luce rossa semaforica, i veicoli debbano arrestarsi prima della striscia bianca trasversale posta sull’asfalto, all’altezza di un incrocio o di un semaforo, almeno fino al momento in cui sia loro consentito di ripartire.

Non di rado, tuttavia, capita che ci si fermi oltre quella linea, superandola di poco o con tutte le ruote anteriori.

Si tratta di un comportamento rischioso, poiché spesso i semafori sono presidiati da dispositivi di rilevamento, ad esempio il c.d. Velocar, pronti a catturare la violazione (anche se il superamento della striscia e minimo) e a far scattare la sanzione immediata.

Sul tema del superamento della linea bianca disegnata sull’asfalto, poco prima dell’incrocio o del semaforo, la normativa è chiara sulla possibilità dell’automatica rilevazione della violazione, nonché rigorosa per quanto riguarda la sanzionabilità.

Nel quadro normativo di riferimento, inoltre, non può non tenersi conto di quanto stabilito dalla legge 120/2010 che ha aggiunto all’art. 201, comma 1-bis, la lettera g-bis) che contempla una serie di violazioni per le quali non è necessaria la contestazione e dunque è possibile l’accertamento per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento (approvate dal Ministero delle Infrastrutture)

Superamento linea d’arresto e sanzioni automatiche

In sostanza, si è così consentita la rilevazione in automatico (tramite gli apparecchi già utilizzati per il passaggio con il rosso, opportunamente modificati) anche di coloro che oltrepassano la striscia di stop al semaforo.

Ciò ha di fatto comportato un pullulare di sanzioni, anche in situazioni che non rappresentavano vere e proprie infrazioni come dimostrano i fatti di cronaca.

Se, infatti, è innegabile che chi superi di diversi metri la linea di stop sia meritevole di sanzione, allo stesso modo dovranno punirsi comportamenti imprudenti come quelli di chi, sperando di riuscire a passare con il giallo, acceleri e poi si veda costretto a inchiodare allo scattare del rosso superando la linea trasversale.

Diverso è il caso, invece, in cui si superi la linea per pochi centimetri (per un’erronea valutazione dei tempi di frenata), oppure quello in cui l’auto sia correttamente ferma al semaforo con il rosso, ma sia costretta, come abbiamo già detto, a spostarsi, superando la linea, per far passare un’ambulanza, un’auto della polizia o dei vigili del fuoco.

Anche in tal caso, infatti, scatterà il controllo automatico, siccome il veicolo non è sempre presente nei fotogrammi documentanti l’infrazione

I rilevatori di passaggio, infatti, lo ripetiamo, scattano solo due foto dell’infrazione: la prima, quando il veicolo si trova a cavallo della striscia d’arresto a semaforo rosso, la seconda, invece, quando il veicolo si trova all’incirca al centro dell’incrocio.

Ugualmente problematica è la situazione di chi abbia errato la corsia nella quale incanalarsi e, a semaforo verde per la direzione che desidera intraprendere e rosso in quella in cui è incolonnato, si sposti nell’altra direzione, con la conseguenza che viene registrato un suo transito vietato per il passaggio sulla linea di stop.

In alcuni casi sarà certamente possibile per il trasgressore far valere le proprie ragioni e far verificare che non è avvenuta alcuna violazione, mentre in altri casi tale possibilità non è affatto semplice da dimostrare.

Se, in alcuni casi, sono state accolte le doglianze di chi aveva censurato l’omologazione del dispositivo per rilevare quella determinata tipologia di infrazione (ma unicamente i passaggi con il rosso e gli eccessi di velocità), le amministrazioni locali con l’appoggio della giurisprudenza e delle disposizioni ministeriali, hanno ribadito come la rilevazione automatica avesse come obiettivo la tutela della sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Ci rendiamo conto e comprendiamo che è difficile accettare di essere stati fregati da una “macchina” fotografica.

I ricorsi ai Giudici di Pace e ai Prefetti fioccano, anche se non c’è molto spazio di contestazione.

C’è solo un modo per evitare una multa per essere passati con il rosso: guidare con prudenza!

La durata del giallo rileva ai fini dell’infrazione

Poiché il rosso scatta subito dopo la luce gialla, che consente ancora il passaggio dei veicoli, è innegabile che la durata di quest’ultima ha la sua importanza ai fini dell’infrazione.

Il problema è tanto più grave poiché, nel regolare i segnali semaforici, la legge non ne stabilisce la durata.

Questa lacuna, ai fini dell’infrazione documentabile tramite apparecchiatura elettronica, riveste un’indubbia rilevanza.

A colmare questo vuoto legislativo è intervenuta la giurisprudenza, anche se i Giudici di Pace si pongono spesso in contrasto con la Corte di Cassazione, che nella recente sentenza n.11702/2017 ha ribadito l’orientamento “costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed è stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n.67906 del 16 luglio 2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo (Cassazione 1 settembre 2014 n.18470)”.

La rilevazione elettronica come funziona

Il sistema si basa su un rilevamento che prevede il posizionamento di sensori immersi nell’asfalto, situati prima e dopo la linea di arresto del semaforo.

Il sistema si attiva solo quando il semaforo è rosso, per cui non si corre alcun rischio se il è accesa la luce gialla.

La prima foto viene scattata quando il veicolo attraversa i sensori posti prima della linea di arresto, la seconda invece viene scattata quando il veicolo attraversa il sensore presente dopo la linea di arresto.

Per certificare l’avvenuta violazione dell’articolo 146, comma terzo, le foto devono ritrarre la luce rossa del semaforo e il veicolo in transito.

Ogni dispositivo è regolato in base alle caratteristiche peculiari di ogni incrocio, per cui il tempo intercorrente tra l’accensione della luce rossa semaforica e l’attivazione dell’apparecchio rilevatore non è sempre lo stesso.

La legge richiede, per contestare l’infrazione, due foto, una sola non sarà sufficiente.

Per tutelare gli utenti della strada è presente, nei pressi di un incrocio o di un semaforo, una linea bianca trasversale posta sull’asfalto, allo scopo di indicare ai conducenti il punto in cui arrestare il veicolo.

Si tratta di un’infrazione frequente che rischia di mettere in pericolo i pedoni impegnati nell’attraversamento e le altre autovetture impegnate nell’incrocio da altre direzioni.

Se è irreprensibile multare chi passa con il rosso, ciò che chiedono gli automobilisti è una flessibilità dettata dal buon senso, quindi una valorizzazione del singolo caso, per verificare se il sorpasso della linea bianca è giustificato, ad esempio da una valutazione errata della frenata, oppure se il comportamento del conducente ha seriamente rappresentato un pericolo per la circolazione.

Giurisprudenza

La Suprema Corte ha emesso due sentenze che non lasciano dubbi sul fatto che sia sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’infrazione dell’articolo 146, che il conducente abbia oltrepassato, anche di poco, la linea di arresto bianca posizionata appena prima del semaforo ed anche nel caso in cui poi abbia arrestato la marcia poco dopo (Cassazione Civile Sez. II sentenza del 11 gennaio 2017 n. 460).

E’ inoltre opportuno ricordare che per la validità del verbale di contestazione dell’infrazione non è più necessario che siano presenti gli agenti di polizia al momento dell’infrazione stessa.

Stantibus rebus sic anche se si oltrepassa di mezzo centimetro la linea d’arresto al semaforo, quando è rosso, si viene multati. Sì: ai fini della sanzione, la “invisa” striscia è determinante e il suo superamento, anche minimo, fa scattare il verbale.

E a nulla importa la direzione del conducente.

Così sancendo, la Suprema Corte, con una recente ordinanza, la n. 9276/2018, ha rigettato il ricorso di un automobilista contro la sentenza del tribunale di Como, che a sua volta aveva confermato la decisione del giudice di pace di rigetto dell’opposizione contro l’ingiunzione emessa nei suoi confronti “per violazione dell’art. 41 comma undicesimo e 146 per avere attraversato l’incrocio con semaforo proiettante luce rossa“.

L’uomo si era appellato alla Cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 41 comma terzo del codice della strada in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 del codice di procedura civile, atteso che il giudice di appello aveva “vistosamente ignorato e violato la predetta disposizione tanto da non riuscire neppure a menzionarla in motivazione“, nonché la circostanza che “le segnalazioni del semaforo non vietavano la marcia in senso rettilineo ma solo la prosecuzione della direzione indicata dalla freccia (vale a dire la svolta a sinistra)”.

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è infondato.

Quanto al primo punto, scrive la Cassazione, l’art. 41 comma undicesimo prescrive testualmente “che durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto“, per cui il legislatore considera in infrazione il veicolo che oltrepassa tale limite e il tribunale ha dato peso all’avvenuto “superamento della linea di arresto”, a nulla rilevando la mancanza di un formale richiamo al relativo articolo di legge. Inoltre, per quanto concerne il secondo motivo, affermano i giudici, l’articolo 141 al comma terzo prevede la sanzione amministrativa per “il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa“. Nel caso in esame, il problema era il superamento della linea di arresto e non certo la direzione successivamente imboccata dal conducente. Non regge, secondo i giudici, neanche la denuncia dell’omesso esame della circostanza che la segnaletica orizzontale fosse invisibile e che, a detta del ricorrente, l’avrebbe indotto ad incolonnarsi nella corsia di svolta a sinistra. Per la Suprema Corte, infatti, i fatti decisivi sono l’esistenza di un semaforo rosso e la corrispondente linea di arresto non rispettata, ed entrambi “sono adeguatamente stati esaminati dal giudice di appello e le conclusioni a cui è pervenuto non sono qui censurabili, anche se non gradite al ricorrente“.

 

[a] Codice della Strada, art.146. (Violazione della segnaletica stradale) “1.L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento. …omissis…”.

[b] CdS, art.146. (Violazione della segnaletica stradale) “… 2.Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo 191, comma 4. 3.Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. 3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”.

[c] CdS, art.201. (Violazione della segnaletica stradale) “… 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non é necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.”.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI:

202037 D.Carola ed E.Grippo-Multa sempre per chi supera la striscia

Cassazione Civile, 2 febbraio–16 aprile 2018, n.9276

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