SINTESI DELLA “FASE2” NEL DL 33-2020 di D.Carola

SINTESI DELLA "FASE2" NEL DL 33-2020 di D.Carola

IL DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020 N.33 IN SINTESI

di Domenico #Carola(1).

Abstract: Il nuovo decreto legge che disciplina la c.d. “Fase2” della pandemia CODIV-19 in una tabella riepilogativa schematica.

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(1) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

 

Premessa

Le linee guida delle nuove misure del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 e del decreto del Presidente del Consiglio ei Ministri del 17 maggio 2020.

Cosa cambia dal 18 maggio

le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 33 avranno efficacia a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio p.v.

le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio avranno efficacia dal 18 maggio al 14 giugno p.v. e sostituiscono le disposizioni del decreto del 26 marzo

il decreto-legge n. 33: indica 2 date per l’applicazione delle misure: il 18 maggio e il 3 giugno

 

Il decreto delinea il quadro normativo all’interno del quale, dallo scorso 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

More solito, di seguito, condividiamo alcune indicazioni emergenti da una lettura coordinata delle disposizioni contenute nei provvedimenti normativi.

 

Articolo 1, comma primo, decreto-legge n. 33/2020

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non sono soggetti ad alcuna limitazione.

Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

 

Articolo 1, comma secondo, decreto-legge n. 33/2020

Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Articolo 1, comma terzo, decreto-legge n. 33/2020

Si evidenzia che, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

 

Articolo 1, comma quarto, decreto-legge n. 33/2020

Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

 

Articolo 1, comma quinto, decreto-legge n. 33/2020

Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti.

 

Articolo 1, comma sesto, decreto-legge n. 33/2020

Viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

 

Articolo 1, comma ottavo, decreto-legge n. 33/2020

Manifestazioni e funzioni religiose

Tenendo fermo il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilisce che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgeranno, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con provvedimenti statali adottati ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

 

Articolo 1, comma nono, decreto-legge n. 33/2020

Il sindaco potrà peraltro disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Articolo 1, comma decimo, decreto-legge n. 33/2020

Le riunioni potranno svolgersi garantendo il rispetto della suddetta distanza di sicurezza.

 

Articolo 1, comma undicesimo, decreto-legge n. 33/2020

Lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone dovrà avvenire nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 al d.P.C.M.), contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Articolo 1, comma primo, lett. b), decreto-legge n. 33/2020

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al decreto.

 

Articolo 1, comma primo1, lett. c), decreto-legge n. 33/2020

Per i conviventi, come da principio ormai acquisito, non vige l’obbligo dell’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale. Dal 15 giugno 2020, sarà consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative (ad esempio centri estivi), anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui al citato allegato 8.  Le Regioni e le Province Autonome potranno stabilire una diversa data, anticipata o posticipata, a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

 

Articolo 1, comma primo, lett. d), decreto-legge n. 33/2020

E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti

 

Articolo 1, comma primo, lett. e), decreto-legge n. 33/2020

Ferma restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, sono consentite le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti, professionisti e non professionisti, sia degli sport individuali che di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, potranno spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.

 

Articolo 1, comma primo, lett. f), decreto-legge n. 33/2020

A decorrere dal 25 maggio 2020, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, saranno consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento  Anche per queste attività è prevista la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di stabilire una diversa data anticipata o posticipata, sulla base di un preventivo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell’individuazione di appositi protocolli o linee guida.

 

Articolo 1, comma primo, lett. i), decreto-legge n. 33/2020

Si segnala, peraltro, che in materia di manifestazioni pubbliche, , viene introdotta una misura più specifica, stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

 

Articolo, comma primo, lett. dd), decreto-legge n. 33/2020

Lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio è consentito a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al decreto. E’ altresì raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del citato decreto.

 

Articolo 1, comma primo, lett. ee), decreto-legge n. 33/2020

Degna di nota è la nuova previsione, contenuta nel decreto, che, nel consentire lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, le condiziona al preventivo accertamento, da parte di Regioni e Province Autonome, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e all’individuazione di protocolli o linee guida (adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque coerenti con i criteri di cui all’allegato 10 al decreto  Analoga regolamentazione è dettata per lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona, parrucchieri, estetisti, etc…

 

Articolo 1, comma quattordicesimo, decreto-legge n. 33/2020).

Elemento di rilevante novità introdotto dal decreto-legge in commento, è la previsione che, a partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali  Viene dunque previsto, per la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, un sistema ancora basato su un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei documenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma in cui si affida all’autonomia regionale l’individuazione, sia pure nel rispetto dei princìpi nazionali, delle misure finalizzate alla prevenzione o alla riduzione del rischio di contagio. Tale previsione ribadisce la disposizione per i Prefetti di assicurare il coordinamento e la pianificazione delle attività finalizzate a garantire un’attenta vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da Covid-19 all’interno delle aziende.

 

Articolo 1, comma sedicesimo, decreto-legge n. 33/2020

Il provvedimento affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive.

 

L’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2020

conferma le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. Viene ribadito, in particolare, al comma secondo, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Tale obbligo non è previsto, come già indicato nel precedente provvedimento, per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti.

 

Gli artt. 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 33/2020

recano disposizioni in materia di ingresso in Italia, di transiti e soggiorni di breve durata nel nostro Paese, nonché in materia di spostamenti da e per l’estero. Al riguardo, si segnala che l’articolo 4, comma nono, amplia, rispetto alla previgente disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. Le stesse ipotesi di esenzione sono previste dall’articolo 5, comma decimo, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.

La disciplina contenuta nei suddetti articoli  4 e 5 trova una rimodulazione nelle disposizioni contenute nel successivo articolo  6 che, al comma primo, individua gli Stati, dai quali e verso i quali, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti saranno consentiti senza limitazioni, salvo quelle disposte per specifiche aree del territorio nazionale o in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori.

La stessa norma, al comma secondo, mantiene il divieto di spostamenti, dal 3 al 15 giugno 2020, da e per i territori diversi da quelli indicati al comma primo, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

L’articolo 7 del decreto-legge n. 33/2020

ripropone la disciplina inerente alla sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già prevista nel previgente decreto del 26 aprile 2020.

 

L’articolo 8 del decreto-legge n. 33/2020

detta le misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”. In materia di trasporti, si ritiene opportuno segnalare che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 maggio 2020, è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna.

 

L’articolo 9 del decreto-legge n. 33/2020

nel confermare al primo comma le disposizioni per la disabilità, già contenute nel decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 26 aprile 2020, introduce, al secondo comma, la possibilità per le persone con specifiche inabilità di ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza.

 

SANZIONI

Va evidenziato in primo luogo che, elevando a rango di norma primaria quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il decreto-legge, all’articolo 1, comma quindicesimo, prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati parte dell’Accordo di Shengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Lo stesso decreto-legge all’articolo 2, comma primo, per le ipotesi di violazione delle disposizioni del suddetto decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 codice penale, esse sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma primo, del decreto-legge n. 19/2020.

Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta viene richiamato il comma terzo del predetto articolo 4 del decreto-legge  n.19/2020, stabilendosi altresì che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti.

Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Da una lettura combinata delle suddette disposizioni del decreto-legge in parola è, pertanto, da intendersi che la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di sicurezza non possa non trovare un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i quali senza che il suddetto ripristino sia avvenuto, potrà essere adottata una nuova chiusura dell’attività o dell’esercizio.

 

L’articolo 10 del decreto-legge n. 33/2020

rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.

Resta confermata la possibilità, per i Prefetti, per lo svolgimento di tali funzioni, di avvalersi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Inoltre i Prefetti potranno, altresì, avvalersi del personale dei Corpi di Polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata.

 

PER SCARICARE IL DOCUMENTO:

202039 D.Carola-Sintesi della Fase2 nel DL 33-2020

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