CORONAVIRUS. NUOVI MODULI E PROCEDURE OPERATIVE AI SENSI DEL D.L.19/2020 di G.Aiello e D.Carola
Coronavirus 19. I moduli e le procedure operative aggiornati alla luce del nuovo D.L. 25 marzo 2020 n.19
di Giuseppe #Aiello(1) e Domenico #Carola(2)
Estratto dall’articolo di Fabio Piccioni(3).
Abstract: Le procedure operative da adottare e i moduli da applicare in conformità al nuovo DL 19/2020 in tema di contenimento della diffusione dell’infezione da Covid-19.
Keywords: #Coronavirus #Covid-19 #PoliziaLocale #PoliziaGiudiziaria #PoliziaStradale #IoRestoACasa #DomenicoCarola #MimmoCarola #GiuseppeAiello #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana
(1) Comandante Polizia Locale di Lioni (AV). Docente della Scuola Regionale della Polizia Locale della Campania.
(2) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.
(3) Avvocato del foro di Firenze. Docente e consulente della P.A.
LE NOVITÀ
L’approvazione del nuovo Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) ha modificato il quadro normativo vigente.
In particolare è stato riformato l’apparato sanzionatorio per coloro i quali non rispettano le limitazioni imposte alla circolazione delle persone e l’obbligo di non allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative da situazioni di necessità o urgenza da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.
L’art.4 del decreto reca una vera e propria depenalizzazione: la scelta di lasciare immutato il contenuto dei precetti, sostituendo la valenza penale con quella amministrativa, si è focalizzata sulla ricerca di sanzioni diverse, pecuniarie e accessorie, ma più adeguate in termini di efficacia, incisività e semplicità, irrogate direttamente dall’Autorità amministrativa.
La norma, che si apre con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”, prevede che la condotta del disobbediente alle 28 restrizioni previste dall’art. 1, comma 2, che non integra (più) alcun reato, costituisce un illecito amministrativo, disciplinato secondo le regole previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 – che, poi, si intrecciano, farraginosamente, con quelle recate dal codice della strada.
Ne deriva, illico et immediate, la necessità di procedere all’aggiornamento dei modelli di autocertificazione, laddove continuano a fare riferimento all’art. 650 c.p.
Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie – sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave, il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro.
IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Ai sensi dell’art. 202 C.d.S., per estinguere l’obbligazione, il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, è ammesso a effettuare il pagamento nella misura minima di 400 euro.
Se, poi, la conciliazione è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione, è prevista la riduzione dell’importo del 30%, con pagamento della sanzione di 280 euro.
Resta da domandarsi se, alla disciplina de qua, risulti applicabile l’art.108, comma 2, D.L. n.18/2020, che, in via eccezionale e transitoria, estende, nel periodo dal 17/3/2020 al 31/5/2020, l’applicazione dello sconto in caso di pagamento effettuato fino a 30 giorni dalla contestazione.
La somma dovuta può essere corrisposta: presso l’Ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, che rilascia apposita quietanza ai sensi dell’art. 387 Reg. c.d.s; mediante versamento su conto corrente postale o, se l’amministrazione lo preveda, su conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
Infine, laddove l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente può anche effettuare il pagamento immediatamente su strada, mediante strumenti di pagamento elettronico (carta di credito e bancomat), nelle mani dell’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta.
In caso di mancato pagamento, le sanzioni per le violazioni delle misure che riguardano l’intero territorio nazionale, sono irrogate dal Prefetto, quelle che riguardano le misure di carattere territoriale, dalla Regione.
I termini del relativo procedimento amministrativo restano, comunque, sospesi fino al 15 aprile 2020, ai sensi dell’art.103 D.L. n.18/2020.
Nell’ipotesi in cui la violazione avvenga mediante utilizzo di un veicolo – si ricorda che in tale classificazione, ai sensi dell’art.47 C.d.S., rientra anche la bicicletta – la sanzione è aumentata fino a 1/3.
Ne deriva che, ai fini del pagamento scontato del 30%, si dovrà, prima, procedere all’aumento e, poi, alla riduzione.
LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DA PARTE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI
In caso di violazione delle misure concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni, irrogata dall’Autorità competente.
In ogni caso, laddove risulti necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo procedente può disporre la misura cautelare della chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni, che dovranno, poi, essere scomputati dalla sanzione definitiva.
In caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata – con pagamento in misura minima pari a 800 euro, e scontata del 30% pari a 560 euro – e quella accessoria è applicata nella misura massima, pari a 30 giorni.
A livello organizzativo, il Prefetto è chiamato ad assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento della diffusione del virus, avvalendosi non solo degli organi di polizia, ma anche del personale delle Forze armate cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
LE VIOLAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE
Il comma 8 dell’art. 4, reca le necessarie disposizioni di diritto intertemporale, per consentire l’agevole trapasso dal vecchio al nuovo regime sanzionatorio.
A fronte dell’elevato numero (oltre 100.000) di procedimenti penali pendenti per le violazioni commesse anteriormente, la previsione, che ricalca l’art. 100 d.lgs. 30/12/1999 n. 507 – e si allinea all’impostazione già dettata dagli artt. 40 e 41 l. 689/1981, applica il principio del favor rei, stabilendo che la depenalizzazione si applica retroattivamente, con sanzione applicata nella misura minima ridotta alla metà, pari a 200 euro.
La precisazione consente di evitare l’effetto perverso derivante dalla convergenza in materia, di due diversi “principi di legalità”, ex art. 2, comma 2, c.p. ed ex art. 1 l. 689/81, che avrebbero portato, per un fatto commesso anteriormente all’entrata in vigore del decreto, al paradosso dell’inapplicabilità sia della sanzione penale (non più vigente al momento del giudizio), che della sanzione amministrativa (non ancora vigente al momento del fatto).
Segue il rinvio materiale all’applicabilità degli artt. 101 e 102 d.lgs. 507/1999.
Ne deriva che, se il procedimento penale per il reato depenalizzato, risulti definito con sentenza o decreto di condanna passati in giudicato, il giudice dell’esecuzione provvederà – con l’osservanza della procedura de plano contemplata dall’art. 667, comma 4, c.p.p., con apposita ordinanza, comunicata al P.M. e notificata all’interessato, a revocare la condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ad adottare i provvedimenti conseguenti.
Per i procedimenti penali pendenti, invece, l’Autorità giudiziaria dispone, entro il termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della normativa la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa.
Così:
- se l’azione penale non risulta ancora esercitata, sarà direttamente il P.M. a disporre la trasmissione degli atti, previa eventuale annotazione nel registro delle notizie di reato, in caso di procedimento già iscritto;
- in caso di reato già estinto per qualunque causa, il P.M. provvederà a richiedere l’archiviazione al G.I.P. ai sensi dell’art. 411 c.p.p.;
- se l’azione penale risulta già esercitata, il giudice, in assenza di opposizione delle parti, pronuncia sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo poi la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa.
Il successivo procedimento amministrativo sanzionatorio si instaura mediante notifica al trasgressore (già indagato o imputato), entro il termine di 90 gg. (se residente in Italia, e 360 gg., se residente all’estero) decorrente dalla ricezione degli atti, degli estremi della violazione.
Entro i successivi 60 gg. dalla notifica, il trasgressore è rimesso in termini per tutte le modalità di estinzione del procedimento amministrativo: da un lato, per il pagamento in misura ridotta, dall’altro, per la tutela in sede amministrativa.
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
Aiello, Carola-Prontuario per le violazioni alle misure di contenimento ai sensi D.L.19-2020
Verbale Violazione D.L.19-2020 (pdf)
Verbale Violazione D.L.19-2020 (word)
Covid-Verbale accertamento ex.art.13 689-81
[Aggiornamento 03/04/2020]
Questo articolo potrebbe essere superato e la modulistica non aggiornata pertanto si consiglia di prendere visione degli articoli successivi e in particolare:
(30/03/2020) COVID-19 E ILLECITI SU STRADA di L.Del Giudice.
(02/04/2020) IL PROCESSO SANZIONATORIO DEL NUOVO DL 19-2020 di D.Carola
(03/04/2020) VERBALIZZAZIONE E PRIVACY di M.Mancini
(03/04/2020) MODELLO VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI COVID (modulo personalizzabile) di M.Mancini
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