APERTURA DEI CIRCOLI SPORTIVI di A.Borzumati
MODALITÀ DI APERTURA DEI CIRCOLI SPORTIVI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LOMBARDIA
di Antonino #Borzumati(1)
Abstract: La riapertura dei centri sportivi e dei circoli tennistici in particolare secondo la disciplina nazionale e in particolare secondo le norme della Regione Lombardia.
Keywords: #Covid-19 #coronavirus #fase2 #centrisportivi #riaperturacentrisportivi #AntoninoBorzumati #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.
(1) Giornalista pubblicista, già comandante dirigente di Polizia Locale, socio UPLI.
Le disposizioni ministeriali
Il Ministero dell’Interno con provvedimento n. 15350/117 Uff. III-Prot.Civ del 2 maggio 2020 ha reintrodotto l’attività del tennis fra quelle consentite, stabilendo che le attività sportive all’aria aperta, possono essere svolte nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, subordinatamente al rispetto delle misure di contenimento e di diffusione del virus Covid-19.
La decretazione ministeriale, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, ha consentito le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti, di discipline sportive individuali, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, prevede ad ogni modo il distanziamento sociale e il divieto di ogni forma di assembramento (a titolo esemplificativo: prenotazione online o telefonica dei campi, percorsi predefiniti degli accessi, ect).
Le decisioni regionali e le modalità
Alcune Regioni, in particolare il Veneto, la Liguria, l’Emilia Romagna, le Marche, gli Abruzzi, la Puglia, la Sicilia ed anche la Sardegna, tenendo conto degli indirizzi ministeriali e di uno studio del Politecnico di Torino che ha considerato il tennis lo sport meno rischioso in assoluto per la diffusione del contagio, hanno autorizzato la riapertura dei circoli già dal 4 maggio 2020.
La Regione Lombardia quindi è arrivata per ultima ed ha attuato la medesima apertura solo con ordinanza n. 541 del 7 maggio 2020.
Con successiva ordinanza n. 547 del 17/05/2020, efficace fino al 31 maggio 2020, è stata meglio dettagliata l’attività sportiva tennistica con modalità di svolgimento più fruibili.
A decorrere dall’8 maggio 2020 anche in Lombardia, è stata fatta riprendere l’attività sportiva del tennis all’aria aperta.
Quest’ultimo provvedimento, ha previsto che il gestore dell’impianto sportivo deve far svolgere all’aria aperta la pratica del tennis e deve vietare la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, piscina, palestra, luoghi di socializzazione, sale da gioco, docce e spogliatoi), fatti salvi ovviamente i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Aspetto molto importante è la precisazione che viene fatta riguardo l’uso dei campi all’aperto. A tale scopo, si possono utilizzare i campi da tennis in strutture fisse (es. tensostrutture), purché siano aperte sui lati con porte e teloni scorrevoli o comunque rialzabili.
Il gestore, ad ogni buon uso, deve garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, assicurando il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo degli spazi (esempio: prenotazione online o telefonica degli spazi e delle turnazioni, ect).
I tennisti, svolgendo intensa attività motoria o intensa attività sportiva, non hanno l’obbligo dell’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività sportiva, salvo l’obbligo di utilizzarla o alla fine di detta attività (Ordinanza Reg. Lombardia n. 547 del 17/05/2020)
Il gestore del centro sportivo, durante la somministrazione di alimenti e bevande od anche nei momenti di vendita per asporto di alimenti, consentite dal 18 maggio 2020, dovrà rispettare integralmente le regole di non assembramento e della distanza sociale.
Gli è raccomandata la rilevazione della temperatura corporea dei clienti prima dell’accesso ai locali di ristorazione, che deve fare obbligatoriamente in caso di consumo sul posto.
Qualora la temperatura misurata risulti superiore a 37,5°, non deve consentirne l’accesso, informando la persona dell’obbligo di contattare il proprio medico curante.
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
202040 A.Borzumati-Apertura dei circoli sportivi
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