NOVITA’ SULLE SANZIONI NEL DECRETO RILANCIO di D.Carola

NOVITA' SULLE SANZIONI NEL DECRETO RILANCIO di D.Carola

NOVITÀ IN TEMA DI NOTIFICHE E SCONTI DELLE SANZIONI NEL DECRETO RILANCIO

di Domenico Carola[1]

Abstract: Il decreto legge 19 maggio 2020 n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha ridefinito alcune norme relative alle notifiche e al pagamento scontato delle sanzioni amministrative.

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[1] Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

Novità in tema di notifiche

Nella bozza del Decreto Rilancio l’articolo 253 prevedeva l’abrogazione dell’l’articolo 108 del decreto Cura Italia e modificava il termine per il pagamento con la riduzione del 30%, previsto dal medesimo articolo 108.

Nel testo definitivo, l’articolo 46 del decreto rilancio, si limita a modificare l’articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, già convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, ma lascia invariato al 31 maggio 2020 il termine per l’applicazione del beneficio del pagamento del minimo edittale ridotto del 30% entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione dei verbali del codice della strada e per le violazioni dell’articolo 4 del decreto-legge 19/2020.

La disposizione ricalca la precedente modalità di notificazione per cui gli operator i postali sono tenuti al preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, ma non ne raccolgono la firma e procedono anche in loro presenza ad immettere il plico nella cassetta della corrispondenza o in altro luogo indicato dal destinatario o dalla persona addetta al ritiro.

È l’operatore che attesta la consegna e la modalità di recapito, apponendo la propria firma.

Infine, la nuova disposizione fa salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza, lasciando in qualche modo la valutazione dell’efficacia della notifica effettuata in maniera “atipica” in sede di eventuale ricorso.

Sparisce invece la disposizione, aggiunta in sede di conversione del decreto legge 18/2020, secondo la quale la compiuta giacenza iniziava a decorrere dal 30 aprile 2020, termine ormai spirato ma del quale occorrerà continuare a tenere conto in sede di computo dei termini per la proposizione dei ricorsi e, soprattutto, per valutare la tempestività dei pagamenti.

Inoltre, è stata cancellata anche la parte, in verità assai oscura, secondo la quale i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo dal 18 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, erano da considerarsi sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione, quindi, non modifica la precedente modalità di notificazione per cui gli operatori i postali sono tenuti al preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, ma non ne raccolgono la firma e procedono anche in loro presenza ad immettere il plico nella cassetta della corrispondenza o in altro luogo indicato dal destinatario o dalla persona addetta al ritiro.

È l’operatore che attesta la consegna e la modalità di recapito, apponendo la propria firma.

Tale procedura sarà utilizzabile fino al 31 luglio 2020, termine prorogato dal decreto-legge 34/2020.

Infine, la nuova disposizione fa salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza, lasciando in qualche modo la valutazione dell’efficacia della notifica effettuata in maniera “atipica” in sede di eventuale ricorso.

Pagamento in misura ridotta del 30%

Su tale aspetto, in vigenza dell’articolo 108 del decreto legge 18/2020, si era aderito all’interpretazione per la quale i 30 giorni in cui è ammesso il pagamento ulteriormente ridotto del 30% decorrevano, solo per le notifiche o le contestazioni effettuate fino al 31 maggio 2020, sempre dalla data di notifica o di contestazione.

Si era ritenuto logico e letteralmente più compatibile con il testo di legge consentire il pagamento sempre e comunque per i primi 30 giorni dalla notifica o dalla contestazione, anche per i verbali notificati o contestati a ridosso del 31 maggio 2020.

Diversamente, il Ministero dell’interno ha ritenuto che il beneficio esteso a 30 giorni vale solo fino al 31 maggio 2020, ancorché decorra dalla notifica o dalla contestazione del verbale.

A seguito di tale conclusione, un verbale notificato il 27 maggio 2020 poteva essere pagato in misura ulteriormente ridotta del 30% solo nei primi 5 giorni dalla notifica, secondo la regola generale e un verbale notificato il 20 maggio 2020 avrebbe potuto essere pagato in misura ulteriormente ridotta del 30% solo nei primi 11 giorni dalla notifica, cioè fino al 31 di maggio 2020; quindi, il termine di 30 giorni in sostanza sarebbe stato pure inutile, dato che stante la sospensione dei termini per il pagamento fino al 15 maggio 2020, sarebbe iniziato a decorrere da tale data per ulteriori 16 giorni.

Ovviamente anche al fine di uniformare l’applicazione della norma, gli addetti ai lavori si sono adeguati all’interpretazione più restrittiva del Ministero dell’interno, ma adesso questa trova un ulteriore limite nella nuova formulazione contenuta nel Decreto Rilancio.

Infatti, se con l’articolo 108 del decreto era fissato un termine preciso al 31 maggio 2020, oltre il quale non si sarebbe potuto più avvalersi dell’estensione del beneficio in commento, con la nuova disposizione non esiste una data certa, ma il termine dell’estensione del beneficio a 30 giorni è fissato “ sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020”, che ha per il momento preventivato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020 (6 mesi dopo l’inizio).

Ciò significa che al momento non è possibile sapere quando verrà dichiarata la fine dell’emergenza, potendo essere anticipata, coincidere con la data preventivata o, molto più probabilmente, essere prorogata e anche in caso di proroga, non è possibile sapere quando la fine dello stato di emergenza verrà dichiarata.

Se in questo nuovo quadro normativo si aderisse alla prima interpretazione del Ministero la conseguenza sarebbe quella di non avere un termine conoscibile e pieno per il pagamento ridotto del 30%, poiché nel corso dei 30 giorni utili potrebbe essere dichiarata la fine dello stato di emergenza e se fossero decorsi i primi 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione del verbale il soggetto tenuto al pagamento perderebbe immediatamente la possibilità di avvalersi della riduzione.

Lo stato di emergenza viene dichiarato ed eventualmente prorogato o revocato in anticipo ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e potrebbe avere effetto il giorno stesso dell’emanazione o, al più, il giorno successivo, determinando la fine della possibilità di avvalersi della riduzione del 30%.

Se, invece, si aderisse all’interpretazione che consente il pagamento in misura ridotta del 30% per tutti i verbali notificati o contestati nel periodo emergenziale, entro 30 giorni dalla notifica o dalla contestazione, garantendo la piena fruizione dei 30 giorni per pagare in misura scontata, si avrebbe certezza del termine in ogni caso.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI:

202041 D.Carola-Novità sulle sanzioni nel decreto rilancio

DL 19 maggio 2020 n.34

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI