LA VIOLENZA DOMESTICA AL TEMPO DEL COVID di C.Matteuzzi
COVID-19: LA VIOLENZA DOMESTICA E IL CODICE ROSSO
di Costanza Matteuzzi[1]
Abstract: La nuova normativa sul c.d. Codice Rosso, introdotta lo scorso anno dalla legge 19 luglio 2019, n.69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.”, consente di intervenire efficacemente sui casi di violenza in famiglia che sono cresciute a dismisura nel periodo di forzata convivenza in casa durante il periodo del lockdown per la pandemia Covid-19.
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[1] Avvocato del foro di Firenze specializzata in cyber crime.
Premessa
A seguito del lockdown per le donne, destinatarie di violenza, è diventato sempre più difficile denunciare questi maltrattamenti.
Secondo il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce peraltro il numero antiviolenza 1522, nel mese di aprile si è registrato un aumento dell’uso del numero, ma soprattutto della App YouPol molto funzionale laddove la donna si trovi in impossibilità di chiamare.
Purtroppo si registrano fenomeni di violenza perpetrati non solo da parte del marito, o fidanzato o convivente, ma anche da coloro che hanno un legame di sangue con la vittima, i figli o i fratelli ad esempio.
Le nuove norme sul c.d. codice rosso consentono oggi interventi molto efficaci senza però prescindere dalla capacità di osservazione e gestione di questi fenomeni specifici, con competenze multidisciplinari, che si richiedono alle forze di polizia.
Le novità della legge n.69/2019 e il c.d. codice rosso
La legge 19 luglio 2019, n.69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.” entrata in vigore il 9 agosto 2019 rappresenta una tappa di un percorso evolutivo in merito all’importante tema di lotta, prevenzione e repressione dei reati di violenza perpetrati nei confronti delle donne.
Essa si inserisce in un contesto ben più ampio[a] che vede impegnate per la tutela della vittima le organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l’ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, le quali hanno assunto un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a recepire tali indicazioni, volti a reprimere questi reati.
Sinteticamente si possono individuare alcuni importanti riforme in tema di protezione generale della vittima, sia in ordine ad una tutela mirata concernente specifici reati:
- la Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato;
- la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali;
- la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, incentrata come la convenzione di Lanzarote sulla esigenza di garantire partecipazione, assistenza, informazione e protezione a particolari categorie di vittime;
- il D.L. 93/2013, convertito in legge n.93/2013, circa il diritto da parte della persona offesa di questi reati di ricevere la notifica del provvedimento di archiviazione, ed altresì, laddove vi sia revoca o sostituzione delle misure cautelari personali applicate all’imputato, le persone offese dei delitti commessi con violenza alla persona debbano essere immediatamente informate (art. 299, comma 2-bis, cod. proc.pen.), nonché la comunicazione di conclusione delle indagini preliminari.[b]
La legge n.69/2019 va ad intervenire prima di tutto su tre norme fondamentali, ossia l’art.347 c.p.p. “obbligo di riferire la notizia del reato”, l’art.362 c.p.p. “assunzione di informazioni” e l’art.13 bis dell’Ordinamento Penitenziario “trattamento psicologico per i condannati di reati sessuali, per maltrattamenti contro i familiari o conviventi e per atti persecutori”.
La ratio del Legislatore è rendere tempestivo, almeno nella fase della presa in carico da parte della Autorità Giudiziaria, l’aiuto alle vittime di violenze di genere e ai soggetti vulnerabili in toto considerati, andando a ridurre le tempistiche delle indagini preliminari.
Si evince dalla norma l’obbligo in capo alla Polizia Giudiziaria che raccoglie la denuncia o la querela di comunicare immediatamente al PM la notizia di reato e quest’ultimo sarà tenuto a sentire la persona offesa o chi ha sporto la denuncia entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato
In seguito, mediante delega del PM, la Polizia Giudiziaria potrà procedere a svolgere indagini, tuttavia nulla si dice circa il procedimento in senso proprio che mantiene il suo iter, secondo quanto stabilito dall’ordinamento vigente.
Le novità e l’applicazione del codice rosso
La legge n. 69/2019 ha introdotto importanti modifiche.
Sinteticamente ci si sofferma sull’art.572 c.p.[c] “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”, oggetto di interventi fondamentali.
L’art.9[d] e ss modifica il primo comma dell’art.572 c.p. determinando un aumento dei minimi e dei massimi edittali della pena.
L’aumento della sanzione porta con sé a livello sistematico numerose conseguenze, tra queste si possono menzionare la durata delle indagini preliminari e la durata della custodia cautelare ai sensi dell’art.303 c.p.p., comma 1 lett.b[e], comma 4 lett.b[f].
Viene prevista espressamente una circostanza ad effetto speciale che comporta un aumento della pena sino alla metà laddove vengano commessi maltrattamenti in presenza o in danno di persona minore, di donne in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ai sensi della legge n. 104/92, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave la pena prevista va da quattro a nove anni; se la lesione è gravissima la reclusione va da sette a quindici anni, se ne deriva la morte la reclusione va da dodici a ventiquattro anni. Infine l’ultimo comma introduce l’ipotesi della c.d. violenza assistita che inquadra i minori di anni diciotto come persone offese.[g]
Si precisa che a livello sistematico l’introduzione dell’aggravante speciale introdotta dalla legge 69/2019, porta l’eliminazione dell’aggravante comune prevista dall’art.61 c.p., con riferimento al delitto per maltrattamenti.
Giova poi precisare che il reato di maltrattamenti viene inserito all’interno dell’elenco dei delitti ai quali applicarsi anche le misure di prevenzione.
Nonché è stata prevista adesso la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di colui che è indiziato per maltrattamenti, così come si evince dalla modifica all’art.4 del codice antimafia D.lgs. n.159 del 2011.
Conclusioni
Durante la pandemia per le vittime di questi reati è stato davvero molto difficile poter trovare un aiuto.
La presenza del maltrattante all’interno delle mura domestiche per un tempo prolungato ha portato un serio e concreto condizionamento del soggetto di maltrattato che non poteva uscire, ciò portando un evidenteaumento del numero di violenze domestiche.
Fondamentale è stato l’aiuto dato dalle Forze dell’Ordine, in particolare della Polizia di Stato, che anche prima del lockdown aveva adottato il protocollo EVA, esame violenze agite, mediante il quale si contribuisce alla ricerca delle prove in fase di indagini, recuperando importanti informazioni.
Il numero 1522, help line violenza e è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.
[a] Si menziona la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 10959 del 16 marzo 2016.
[b] Merita menzione la Direttiva 2011/36/UE per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Inoltre occorre far presente che nel 2017 l’Italia è stata condannata per la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU nel caso Talpis contro Italia. Senza dubbio questo grave fatto ha contribuito anch’esso alla introduzione nell’ordinamento italiano della legge 69/2019.
[c] Art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.”.
[d] legge 19 luglio 2019, n.69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.”, art.9 comma 2 “…2. All’articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.»…”.
[e] Codice di Procedura Penale, art.303, comma 1 lett.b “… b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado [533]: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1; 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; …”.
[f] Codice di Procedura Penale, art.303, comma 4 “4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall’articolo 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); …”.
[g] Importante ricordare una importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18833/2018 che amplia il perimetro dei maltrattamenti prevendendo che anche sottoporre il proprio figlio ad assistere a manifestazioni di conflittualità, ad aggressività fisica o psicologica, come ad esempio litigi, minacce ed altri episodi di questa natura.
PER SCARICARE I DOCUMENTI:
202044 C.Matteuzzi-La violenza domestica ai tempi del covid
Legge 19 luglio 2019, n.69 (Codice Rosso)
I 5 ARTICOLI PRECEDENTI:
L’UPLI RICEVUTA IN REGIONE LOMBARDIA (con video)
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