LA NUOVE SANZIONI PER GUIDA CON LA PATENTE SOSPESA di D.Carola
LA CIRCOLAZIONE CON PATENTE SOSPESA AI SENSI DELLA NUOVA DISCIPLINA DELL’ART.128 E 218 CDS
di Domenico Carola[1]
Abstract: Un confronto finalizzato a chiarire il regime sanzionatorio da applicare al conducente che circoli con patente di guida sospesa, a seguito della disciplina introdotta con la modifica dell’articolo 128 del codice della strada e quella di cui all’articolo 218, comma sesto.
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[1] Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.
Premessa
Gli articoli 128 e 218 del codice della strada prevedono la revisione della patente di guida.
Si tratta di un provvedimento che può essere adottato dalla Motorizzazione o dal Prefetto nei confronti di un automobilista quando sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici richiesti dalla legge oppure sulla sua idoneità tecnica alla guida.
In altri casi la revisione può essere disposta in quanto il guidatore ha perso tutti i punti della patente in seguito a ripetute infrazioni del codice stradale.
Nel primo caso è disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale e invece nel secondo, legato spesso a violazioni del codice stradale, viene disposto un nuovo esame di teoria e di guida.
La visita medica o il nuovo esame di guida possono essere imposti dalle autorità singolarmente, cioè solo l’uno o solo l’altro, oppure entrambi. Il risultato verrà comunicato ai competenti uffici della Motorizzazione Civile che provvederanno a sospendere la patente o, nei casi più gravi, a revocarla, in caso di esito negativo di uno o di entrambi gli esami.
Quando è disposta la visita medica
La visita medica, che serve a verificare l’idoneità alla guida dell’automobilista cioè la permanenza dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente, è obbligatoria in 4 casi:
- quando il conducente è stato fermato mentre guidava in stato di ebbrezza grave oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, violando così, quanto previsto dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;
- quando il conducente, per vari motivi, è rimasto in coma per un periodo superiore alle 48 ore, tenuto presente che i responsabili delle sezioni di terapia intensiva degli ospedali devono comunicare agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti i casi di coma superiori alle 48 ore.
- quando il conducente è rimasto coinvolto in un incidente dal quale sono derivate lesioni gravissime a persone;
- quando il conducente è un minorenne che ha commesso delle infrazioni talmente gravi da comportare la sospensione della patente.
Quando è disposto l’esame di idoneità tecnica alla guida
L’esame di idoneità tecnica alla guida viene disposto quando il conducente ha commesso una serie di infrazioni che hanno determinato un totale azzeramento dei punti dalla patente. Deve quindi, rifare sia l’esame teorico sia quello pratico per verificare se sia ancora idoneo o meno alla guida.
La revisione della patente è disposta anche nei confronti del conducente che dopo la notifica della prima violazione, che ha comportato la perdita di almeno 5 punti, ha commesso altre due violazioni non contestuali, ossia non commesse nello stesso momento, nell’arco dei 12 mesi a partire dalla data della prima violazione, che hanno comportato ciascuna la decurtazione di 5 punti dalla patente.
In altre parole non bisogna necessariamente azzerare i punti a disposizione sulla patente per tornare sotto esame e affrontare la revisione.
Chiunque collezioni tre multe che prevedono la decurtazione di almeno 5 punti, nell’arco di dodici mesi, sarà sottoposto alla revisione tecnica della patente e al conseguente esame.
Revisione della patente e sospensione
Nei confronti del titolare della patente che in sede di revisione, non si è sottoposto alla visita medica obbligatoria, nei termini prescritti, è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.
La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Cosa fare quando si riceve il provvedimento di revisione della patente
Una volta ricevuto il provvedimento di revisione della patente bisogna presentare un’istanza per potere effettuare l’esame nel termine di 30 giorni.
In caso contrario o nell’ipotesi di presentazione tardiva della domanda, cioè oltre il temine dei 30 giorni, la patente sarà sospesa.
All’istanza bisogna unire: una copia del provvedimento di revisione, l’eventuale certificato medico della Commissione Medico Legale, nel caso in cui, oltre all’esame tecnico, è obbligatorio anche quello medico, se richiesto dal provvedimento di revisione, la patente in corso di validità in originale ed in fotocopia. Il certificato medico dovrà essere in bollo, in originale e in fotocopia con data non anteriore a 3 mesi.
L’istanza ha una validità di 1 anno e consente di sostenere gli esami, 1 di teoria e 1 di pratica, per una sola volta.
In caso di mancato superamento di uno o di entrambi gli esami, la patente sarà revocata.
Se in caso di superamento dell’esame di teoria, nei 12 mesi previsti, non si dovesse sostenere anche quello pratico, si dovrà fare una nuova istanza.
Ciò comporterà la ripetizione di entrambi gli esami perché di quello già sostenuto e superato, non si terrà conto.
In caso di superamento dell’esame si otterrà nuovamente l’idoneità alla guida con il massimo dei punti per la patente (20 punti).
La sospensione della patente
In che cosa consiste la sospensione della patente?
Innanzitutto, dobbiamo chiarire che la sospensione della patente di guida costituisce una sanzione accessoria, ossia una sanzione che si applica in aggiunta al pagamento della sanzione nei casi previsti dalla legge, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
La sospensione della patente comporta il divieto di guidare per tutta la durata della sospensione; pertanto, se la sospensione della patente viene disposta è assolutamente impedito di mettersi al volante perché altrimenti si potrebbe incorrere in spiacevoli ed ulteriori conseguenze.
Come si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente?
Se si commette una violazione del codice della strada che, come nell’esempio precedente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevede l’applicazione della sospensione della patente, gli agenti di polizia che hanno contestato l’infrazione dovranno osservare le seguenti formalità:
- ritirare la patente;
- annotare nel verbale di contestazione che hanno proceduto al ritiro;
- rilasciare un permesso provvisorio di guida per consentirti di condurre il veicolo nel luogo di custodia da conducente indicato;
- annotare nel verbale di contestazione il luogo di custodia del veicolo che è stato indicato;
- trasmettere, entro 5 giorni, la patente che è stata ritirata unitamente al verbale di contestazione al Prefetto.
Nello stesso termine di 5 giorni, il conducente che è stato privato della patente, potrà inviare al Prefetto una richiesta per ottenere un permesso provvisorio di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, se è impossibile o estremamente difficoltoso raggiungere il posto di lavoro oppure se si possiedono i requisiti previsti dalla legge per le persone portatrici di handicap.
Il Prefetto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, dovrà emanare l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo in cui tale sospensione avrà effetto e se la richiesta di ottenere un permesso provvisorio di guida è stata accolta.
Attenzione, però!
In questo caso, infatti, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
Per esempio, supponiamo che la patente sia stata sospesa per 30 giorni e che, contemporaneamente, venga rilasciato un permesso per poter guidare per 1 ora ogni giorno in modo da poter raggiungere il posto di lavoro.
Il numero delle complessive ore di permesso, allora, è pari a 30; il doppio delle complessive ore di permesso è 60, corrispondenti a 2 giorni e 12 ore che, arrotondati per eccesso, corrispondono a 3 giorni.
Pertanto, il periodo di sospensione della patente non sarà pari a 30 giorni ma a 33 giorni.
Emessa l’ordinanza di sospensione, il Prefetto dovrà provvedere a notificarla immediatamente.
Scaduto il periodo di sospensione, infine, sarà sempre il Prefetto che si adopererà per restituire la patente.
Bisogna ricordare!
In caso di permesso provvisorio, bisogna portare sempre al seguito l’ordinanza di sospensione in modo che possa essere esibita agli agenti di polizia nel corso di eventuali controlli.
È possibile riavere la patente per ragioni di lavoro
Al di là della possibilità di ottenere un permesso temporaneo di guida per un massimo di tre ore al giorno, la legge non prevede la possibilità di ottenere la restituzione della patente per ragioni di lavoro.
Supponiamo, tuttavia, che il lavoro comporti la necessità di affrontare diversi spostamenti nell’arco della giornata per recarti dai clienti: in questo caso non basterà ottenere un permesso per un massimo di tre ore giornaliere e ciò, ovviamente, potrebbe mettere a rischio i guadagni ed incidere negativamente sulla quotidianità.
Per questi motivi, in circostanze simili, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità che possa essere restituita la patente per ragioni di lavoro.
I giudici, però, hanno anche stabilito che non ci si può mettere al volante in qualsiasi momento della giornata, ma solo nelle ore lavorative, dalle 8:00 alle 16:00, e ad esclusione dei giorni in cui non si lavora, per esempio, il sabato e la domenica.
Quali sono le sanzioni previste dall’art.218 del Codice della Strada
Se, nonostante la sospensione della patente, si è sorpresi a circolare, l’articolo 218 prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e, in aggiunta, le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
Le stesse sanzioni si applicano nel caso in cui, sebbene si abbia ricevuto il permesso per poter guidare in determinate ore del giorno, si è sorpresi a guidare in ore diverse rispetto a quelle stabilite nel provvedimento del Prefetto.
Bisogna ricordare, infine, che se si commettono tali violazioni più di una volta, alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo si sostituirà la sanzione accessoria più grave della confisca del veicolo.
Con la previsione delle sanzioni specifiche di cui al secondo comma dell’articolo 128 per l’ipotesi di circolazione con patente sospesa a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità tecnica, si è posto il problema di coordinamento con le sanzioni quantitativamente più rigide rispetto a quelle già previste dall’articolo 218 del codice della strada.
Ne è derivata l’inevitabile incertezza circa le sanzioni da applicare al caso concreto, ovvero quali fattispecie sottoporre al più favorevole regime sanzionatorio dell’articolo 128, comma secondo, e quali, invece, a quello dell’articolo 218, comma sesto.
In merito, occorre fare preliminarmente alcune precisazioni.
Tutti i colleghi ma, più in generale gli addetti ai lavori, sanno che la sospensione della patente, oltre ad avere natura di sanzione accessoria con funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti che, per la loro particolare gravità, impongono l’interdizione alla guida, può rivestire anche natura cautelare.
Pr questa ultima, l’efficacia della patente è sospesa non in conseguenza della commissione di un illecito, ma in presenza di situazioni di fatto che indicano o lasciano presumere che siano venuti meno i necessari ed indispensabili requisiti di abilitazione alla guida.
In tale contesto, la sospensione prevista dall’articolo 128, comma secondo, diversamente dalla sospensione avente natura di sanzione accessoria la cui durata è predeterminata dall’autorità amministrativa in funzione della gravità del comportamento posto in essere, consegue automaticamente alla mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti e cessa, altrettanto di fatto, al superamento degli accertamenti con esito favorevole.
Naturalmente, nel caso in cui gli accertamenti abbiano avuto esito negativo, si rientrerà nella fattispecie prevista dall’articolo 116. comma quindicesimo, circolazione con patente revocata ai sensi dell’articolo 130, circolazione con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
E’ necessario, inoltre, tener presente che vi sono ipotesi in cui vengono emessi due distinti provvedimenti di sospensione: è il caso della guida in stato di ebbrezza e quella sotto sostanze stupefacenti, articoli 186 e 187 codice della strada, che prevedono un primo provvedimento a carattere sanzionatorio, di durata determinata e diversa in ragione del tasso alcolemico accertato ed un secondo provvedimento di natura cautelare che permane fin tanto che il titolare della patente non si sottoponga alla prescritta visita medica.
Più specificamente, il provvedimento di sospensione avente natura cautelare segue due diverse tempistiche a seconda che venga adottato immediatamente e contestualmente all’invito di sottoporsi a visita medica, come nelle ipotesi di cui all’articolo 186, comma nono e 187, comma sesto, o che venga adottato solo a seguito della mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti, articolo 186, commi settimo e ottavo ed articolo 187, comma ottavo.
In tale ultima ipotesi, pertanto, al fine di evitare la sovrapposizione dei due provvedimenti, sarebbe opportuno che il prefetto adotti un provvedimento di sospensione, sanzione accessoria, nel quale disponga la permanenza dell’efficacia della stessa, con finalità cautelari, nel caso in cui sia anche decorso inutilmente il termine indicato nell’invito a sottoporsi a visita medica.
Conclusioni
Sic stantibus rebus, al fine di garantire coerenza sistematica, si ritiene che la procedura descritta dall’articolo 128 debba essere seguita anche per tutte quelle ipotesi in cui la patente viene cautelarmente sospesa fino a quando il titolare non dimostri di aver recuperato l’idoneità. psicofisica o tecnica che risultava temporaneamente mancare o che era presuntivamente considerata tale.
A titolo esemplificativo seguiranno il regime sanzionatorio di cui all’articolo 128, comma secondo:
- il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell’articolo 186, comma settimo, terzo periodo, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi dello stato di ebbrezza;
- il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell’articolo 186, comma ottavo, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l;
- il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell’articolo 187, comma ottavo, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell’articolo 126-bis, comma sesto, in caso di mancata sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale dei punti della patente di guida;
- ogni provvedimento di revisione disposto dall’ufficio provinciale della MCTC e diretto all’accertamento della permanenza dell’idoneità tecnica.
Diversamente, seguiranno il più rigido regime sanzionatorio di cui all’articolo 218, comma sesto, tutti i provvedimenti di sospensione della patente avente natura di sanzione accessoria tra i quali, sempre a titolo esemplificativo:
- il provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma secondo, lett. b) e c);
- il provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
nonché, i seguenti provvedimenti di sospensione cautelare:
- il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, fino all’esito dell’esame di revisione, ai sensi dell’articolo 186, comma nono, a seguito di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. In tal caso, diversamente dall’ipotesi precedente, il provvedimento di sospensione non consegue alla mancata sottoposizione a visita medica, ma discende direttamente dall’accertamento del tasso alcolemico;
- il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, fino all’esito dell’esame di revisione, ai sensi dell’articolo 187, comma sesto, a seguito di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
In tali ultime due ipotesi, nonostante si tratti di sospensione avente natura cautelare e finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti fisici e psichici, si ritiene che sia coerente applicare il regime sanzionatorio di cui all’articolo 218, comma sesto, in quanto la circostanza che la sospensione cautelare decorra immediatamente, senza attendere la scadenza del termine utile per effettuare la visita medica, rende il provvedimento medesimo incompatibile con il procedimento descritto dall’articolo 128, comma secondo, che invece fa decorrere la sospensione dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito.
Il criterio enunciato, che prende in considerazione la natura e l’efficacia della sospensione ed i procedimenti di applicazione della stessa descritti dalle singole norme, consente di adottare una soluzione coerente con il sistema codicistico e di evitare il rischio di applicare sanzioni diverse a fattispecie uguali.
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202051 D.Carola-La nuove sanzioni per la guida con la patente sospesa
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