IL PROCESSO SANZIONATORIO DEL NUOVO DL 19-2020 di D.Carola
LE VARIAZIONI IN MATERIA SANZIONATORIA INTRODOTTE DAL NUOVO D.L.19/2020.
di Domenico #Carola(1)
Abstract: Le novità introdotte dal decreto legge 25 marzo 2020 sull’apparato sanzionatorio relativo alla circolazione dei veicoli e delle persone e della chiusura delle attività.
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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.
Premessa
Il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha sostituito il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, al comma 3 precisa che per l’accertamento delle violazioni di che trattasi si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n.689 (art.13-Atti di accertamento e 14-Contestazione e notificazioni) fatta eccezione per ciò che riguarda la determinazione della somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta.
Per tutte queste violazioni il pagamento in misura ridotta segue le regole dell’articolo 202 commi 1, 2 e 2.1 del codice della strada.
Il pagamento in misura ridotta secondo il CdS
Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
- Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
- Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
Quasi inutile per la stragrande maggioranza degli operatori. Certo il legislatore deve essere dotato di grande fantasia immaginando, in quest’epoca triste, il personale di polizia che viaggi con i “mobile POS” al seguito per ricevere il pagamento “brevi manu” in forma elettronica.
2.1 Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente in deroga a quanto previsto dal comma 2 è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
Le disposizioni del nuovo DL 19/2020
Fatta questa doverosa premessa mi sia consentito riassumere i passaggi essenziali del procedimento sanzionatorio delineato dal Legislatore.
L’articolo 4 comma 1 dispone che salvo che il fatto costituisca reato il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1 comma 2 individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 comma 1 ovvero dell’articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000.
In sostanza è stabilito che l’inosservanza di tutte le misure emergenziali adottate o adottande per il contenimento del contagio da Covid-19 non costituisce più illecito penale ex articolo 650 c.p. bensì illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 400 a €. 3.000.
La clausola di riserva contenuta in apertura del comma sta solo a significare la possibilità. da verificare in concreto che determinate situazioni per la loro oggettiva gravità e particolarità possano rappresentare estremi di un reato.
Si tratta di un’ipotesi da ritenere residuale e da riservare a particolari casi concreti.
Nella quasi generalità dei casi previsti l’inosservanza dei provvedimenti emergenziali rappresenta illecito amministrativo.
Il pagamento in misura ridotta
Il comma 3 precisa che per l’accertamento delle violazioni di che trattasi si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 fatta eccezione per ciò che riguarda la determinazione della somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta.
Per tutte queste violazioni il pagamento in misura ridotta segue le regole dell’articolo 202 commi 1, 2 e 2.1 del codice della strada.
Pertanto la somma da indicare nel verbale corrisponde al minimo della sanzione edittale (€. 400,00) ed è ammesso il pagamento scontato del 30% (€. 280,00).
In ordine al termine entro cui è ammesso il pagamento scontato si precisa che occorre combinare la disposizione in osservazione con quella contenuta nell’articolo 108 comma 2 del decreto-legge del 17 marzo 2020 con il quale per le violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 è stata introdotta la possibilità del pagamento della sanzione in misura scontata del 30% non solo entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione bensì entro 30 giorni.
A ciò deve ulteriormente aggiungersi la sospensione dei termini disposta con l’articolo 103 comma 1 del decreto legge 18/2020 fino al 15 aprile 2020.
La sospensione dei termini ex DL 18/2020
Il richiamo all’art.103 del D.L 18/2020 merita qualche considerazione più profonda e puntuale.
Posto che per consolidata giurisprudenza la legge 689/1981 non soffre dei termini del procedimento secondo la logica della legge 241/1990 (motivo per cui, le ordinanze ingiunzioni di pagamento possono essere adottate entro il quinquennio prescrizionale) il richiamo all’art. 103 ha un senso scarsamente comprensibile.
Io nutro grande perplessità sulla possibilità che i termini del procedimento di cui alla legge 689/1981 e al codice della strada ricadano tra quelli considerati dall’art.103 del d.l.18/2020.
Questa ipotesi complica il quadro delle sospensioni dei termini già definite da altri articoli del d.l.18/2020 tuttavia l’impatto di quest’ultimo periodo della norma è tutto da verificarsi.
Il quadro complessivo sanzionatorio delineato dal nuovo DL 19/2020
Ritornando a noi in breve:
- pagamento in misura ridotta pari al minimo della sanzione edittale come regola generale
- pagamento in misura ridotta ulteriormente scontato del 30% entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione per quelle commesse entro il 31 maggio 2020 con decorrenza però del primo giorno dal 16 aprile 2020 (termine del periodo di sospensione) ovviamente per verbali notificati in precedenza a tale data
L’autorità competente a ricevere il rapporto e a decidere su eventuali scritti difensivi è il Prefetto competente per territorio per tutte le inosservanze a provvedimenti governativi (DPCM, Ordinanze Ministero Salute) mentre è la Regione o il Sindaco se si tratta di violazioni a ordinanze rispettivamente emesse dal Presidente della Regione o dal Sindaco.
La devoluzione dei proventi segue il criterio di cui sopra: allo Stato alla Regione o al Comune in conseguenza della diversa tipologia di provvedimento violato.
Il comma 5 dell’art. 4 dispone che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria di competenza del prefetto (chiusura dell’attività da 5 a 30 gg) è applicata nella misura massima.
La disposizione non contenendo previsioni particolari rinvia per intero all’istituto della reiterazione delle violazioni di cui all’articolo 8-bis della legge 689/81.
L’applicazione dell’istituto è oggettivamente problematica per gli organi accertatori per cui fatti salvi casi particolari (conoscenza diretta del trasgressore e di reiterazione della condotta vietata) nel verbale si indicherà sempre l’importo previsto come prima violazione.
L’articolo 4 nei commi 2 e 4 tratta delle sanzioni accessorie e dei provvedimenti provvisori di chiusura da adottare nell’immediatezza della violazione.
Le sanzioni accessorie nelle violazioni delle norme del DL 19/2020
In ordine alla sanzione accessoria è previsto che in caso di accertamento di taluna delle violazioni indicate nell’articolo 1 comma 2 lettere i] m) p) u) z) e aa) del D.L.19/2020 si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.
Si tratta di una sanzione accessoria che irroga il prefetto a cui ovviamente deve essere trasmesso il rapporto
I casi a cui è collegata la sanzione accessoria sono principalmente relativi ad attività che devono restare chiuse come disposto dai provvedimenti finora ritenuti ancora in vigore ovvero che non rispettino le prescrizioni fissate dalla Legge il riferimento più importante è evidentemente alle attività commerciali produttive artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Il comma 4 contiene una disposizione rivolta all’organo di vigilanza che ha accertato la violazione e precisa che all’atto dell’intervento per impedire la prosecuzione o la reiterazione della condotta vietata lo stesso può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio commerciale per una durata non superiore a 5 giorni.
Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente comminata dal Prefetto in sede di esecuzione.
La disposizione delinea un provvedimento provvisorio che presuppone un’applicazione immediata affidata agli organi di polizia.
Violazioni all’obbligo di quarantena dei soggetti positivi al covid-19
Le violazione della misura di cui all’articolo 1 comma 2 lett. e) del d.l.19/2020 sono punite dal comma 6 dell’art.4, che contiene la sanzione per chi viola il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora essendo sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al vjrus.
Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all’articolo 452 c.p. [delitti colposi contro la salute pubblica] o di altro più grave reato la violazione è punita ai sensi dell’articolo 260 testo unico leggi sanitarie [così come modificato dal d.l.19/2020) che punisce con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da €. 500 a €. 5.000 chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo.
Se il fatto è commesso da un esercente professioni sanitarie la pena è aumentata.
Depenalizzazioni
Il comma 8 recita che le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Doveroso ringraziamo (l’ironia è d’obbligo) al legislatore per la norma transitoria che mette in chiara luce la volontà di depenalizzare quanto fin qui realizzato in relazione ai controlli.
Una previsione carica di ipocrisia che ha il solo scopo di scaricare dalla Procure della Repubblica il lavoro fin qui fatto per traghettarlo su uffici amministrativi che sono al collasso non meno degli uffici giudiziari.
La depenalizzazione funzionerà pare secondo il modello del decreto legislativo 507/1999.
Ergo sarà lecito attendersi (di massima) che il pubblico ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in trattazione disporrà la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
Sarà interessante verificare a quale autorità manderà il tutto anche perché il regime transitorio declinato nel comma in esame non specifica come si riorganizzi la competenza anche alla luce del comma 3.
Sarà lecito ipotizzare che la competenza resterà in capo al prefetto per evidenti ragioni di semplificazione.
Ovviamente si innesta sulla materia lo sconto sugli sconti già fatti per cui vien da dire anche se solo a scopo provocatorio: non sarebbe stato meglio dare un secco colpo di spugna ed amnistiare il tutto?
Purtroppo non si è avuto il coraggio per dire chiaramente che tutti sarebbero andati esenti da punizione così si è scaricato sulla “depenalizzazione” con sconti e saldi per i trasgressori di buona volontà.
Quelli di cattiva volontà faranno rimostranze ricorsi invocheranno la bonomia e l’invito alla calma dei “politici” che dicono: “niente tasse e multe” mentre ordinano alla pubblica amministrazione di sanzionare con fermezza e rigore (ecco spiegata l’ipocrisia, nel senso greco del termine: si tratta di una brutta recita da parte di attori manco bravi).
Concludo ed era ora mi pare di sentire con il consigliare attesa la sospensione dei termini del procedimento fino al 15 aprile di indicare nel corpo del verbale la dicitura:
“Il termini per il pagamento e per la presentazione degli scritti difensivi decorrono dal giorno 16 aprile 2020“.
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
D.Carola-Il processo sanzionatorio del nuovo DL 19-2020
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