LA VERBALIZZAZIONE SULLA SCENA DEL CRIMINE di A.Catapano e M.Mancini

LA VERBALIZZAZIONE SULLA SCENA DEL CRIMINE di A.Catapano e M.Mancini

LA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
SULLA SCENA DEL CRIMINE

 

  di Angela Catapano (1) e Massimiliano Mancini (2)  

 

AbstractL’attività di documentazione è fondamentale e obbligatoria in tutte le indagini di polizia giudiziaria e a seconda dei casi può richiedere atti più o meno complessi in funzione dell’invasività dell’atto sulla sfera delle libertà personali e della utilizzabilità in ambito processuale. Sulla scena del crimine, com’è anche un sinistro stradale, è importante saper distinguere gli atti in funzione dell’applicabilità dell’obbligo di annotazione ovvero di verbalizzazione e applicare la forma corretta per evitare responsabilità che gravano su tutti i soggetti muniti di qualifica di polizia giudiziaria.

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(1) Avvocato, ufficiale di polizia locale attualmente in servizio presso il corpo di Pozzuoli (NA).

(2) Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria.

Premessa

Si è illustrato in precedenza le fasi di quell’attività che si definisce in ambito criminalistico “analisi della scena del crimine[1] e che nell’ambito della procedura penale costituisce gli “accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone” prevista dall’art.354 c.p.p.[2].

Queste attività, evidentemente, sono conseguenza di un fatto oggettivo che è la commissione di un reato e se ne prescinde dalla gravità poiché la procedura penale e il dovere dell’investigatore è il medesimo e poi, com’è noto, spetta al giudice accertare i fatti, la loro rilevanza e la conseguente pena e non certo agli investigatori.

Qualsiasi area dov’è avvenuto un reato è una scena del crimine a prescindere dalla gravità del delitto e quindi il comportamento degli operatori di polizia, soprattutto della prima pattuglia accorsa sul posto, deve essere sempre lo stesso e questo vale, ad esempio, anche quando si interviene su un incidente stradale, in un’abitazione dove è avvenuto un furto oppure in un luogo dove è deceduta una persona per cause violente o comunque colpose.

Rispetto la gravità del reato, alcune situazioni non sono immediatamente qualificabili poiché potrebbero essere in evoluzione sia per l’ingravescenza del quadro clinico delle vittime, il classico esempio è quello di un incidente stradale, sia per le tracce che saranno rinvenute, ad esempio una ipotesi di morte naturale che potrebbe in seguito alle indagini rivelarsi un caso di omicidio.

La gestione di una scena del crimine quindi deve seguire sempre le stesse procedure standardizzate e quindi, dopo aver preliminarmente provveduto a alla prima fase-approccio in sicurezza della scena del crimine (https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-56/) e quindi alla seconda fase-tutela della scena del crimine (di questo argomento si è trattato nel precedente articolo: https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-59/), in questo contributo si affronterà quindi del cuore dell’analisi della scena del crimine che è:

  • Terza fase-sopralluogo e repertazione: procedendo al sopralluogo della scena del crimine e delle sue prossimità alla ricerca di tracce del crimine e di prove che possono ricondurre all’autore, rilevando foto-descrittivamente l’area, utilizzando mezzi di amplificazione dei segni del reato, raccogliendo e repertando ogni utile mezzo di prova.

Il sopralluogo

Il sopralluogo sulla scena del crimine è definito definita dall’art.354 c.p.p. e consiste fondamentalmente nelle seguenti attività:

  • cura delle tracce e le cose pertinenti al reato e quindi loro ricerca, esaltazione, rinvenimento, raccolta e repertazione (art.354 c.1 c.p.p.[3]);
  • accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose in tutti i casi in cui vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti il reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini (art.354 c.2 c.p.p.[4]);
  • conservazione, copia e ogni utile misura tecnica per impedire l’alterazione e l’accesso non autorizzato ai programmi e ai sistemi informatici e telematici (art.354 c.2 c.p.p.[5]);
  • sequestro dei corpi del reato e delle cose pertinenti (art.354 c.2 c.p.p.[6]).

 

Queste attività sono obbligatorie per tutti i soggetti che abbiano la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione.

La documentazione

L’attività svolta sulla scena del crimine deve essere rigorosamente verbalizzata e questo obbligo è espressamente previsto per tutti gli operatori di polizia sin da quando entrino nell’area (art.357 c.2 p.e c.p.p.[7]).

Anche laddove non si entri nella scena del crimine e ci si limiti a circoscriverla e presidiarla e a compiere atti urgenti per la messa in sicurezza delle persone, dell’ambiente e delle prove, l’obbligo di verbalizzazione sussiste comunque al fine di descrivere fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini (art.357 c.2 p.f c.p.p.[8]).

Inoltre l’obbligo di verbalizzazione è previsto in tutti i casi in cui si compiano:

  • raccolta di denunce, querele e istanze presentate oralmente (art.357 c.2 p.a c.p.p. [9]);
  • assunzione di sommarie informazioni dall’indagato (art.350 c.p.p.), da persona informata sui fatti (art.351 c.1 c.p.p.), da imputato in reato connesso (art.351 c.1-bis c.p.p.), dichiarazioni spontanee (art.350 c.7 c.p.p.) ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art.357 c.2 p.b-c c.p.p.[10]);
  • perquisizioni (art.352 c.p.p.), sequestri (art.354 c.p.p.) sia del corpo del reato che delle cose pertinenti ad esso (art.357 c.2 p.d c.p.p.[11]).

L’annotazione d’indagine

La verbalizzazione degli atti d’indagine sulla scena del crimine ossia gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone previsti dall’art.354 c.p.p. e tutte le altre attività compiute al fine di descrivere fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, sono generalmente di atti a contenuto semplice che comporranno a man a mano il quadro indiziario e investigativo.

Essi sono di grande importanza investigativa ma di limitata rilevanza processuale, poiché nel fascicolo del giudice saranno inseriti solo gli atti probatori (sequestri, interrogatori, accertamenti tecnici, ecc.) e quindi si può procedere speditivamente con semplici annotazioni.

L’annotazione d’indagine, prevista dall’art.373 c.3 c.p.p.[12], è definita come la documentazione delle attività d’indagine preliminare di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza e quindi è utilizzata in tutti i casi in cui non sia richiesta la redazione di un verbale (art.357, comma 1, 2 c.p.p.).

Sono quindi appunti sommari, non utilizzabili in dibattimento per contestazioni ai terzi, non avendo costoro partecipato alla compilazione della annotazione, che è atto esclusivo e segreto del pubblico ufficiale.

Il contenuto minimo dell’annotazione è fissato dal comma 1 dell’art.115 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. [13] in base al quale tutti i tipi di annotazione devono necessariamente contenere:

  1. l’indicazione dell’Ufficiale o dell’Agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine;
  2. l’indicazione del giorno, l’ora, il luogo in cui le attività di indagine sono state eseguite;
  3. le generalità e le altre indicazioni personali utili per l’identificazione del soggetto dal quale la polizia giudiziaria ha eventualmente assunto dichiarazioni;
  4. la enunciazione succinta delle attività di indagine.

 

È bene precisare che, non definendo il Codice di rito cosa debba formalmente intendersi per annotazione di polizia giudiziaria (art.357 c.p.p.), nella prassi operativa anche la semplice predisposizione di un rapporto di servizio scaturente da un’attività di indagine può assurgere ad annotazione di polizia giudiziaria.

Sotto l’aspetto del contenuto l’annotazione ricalca la relazione di servizio, sotto altri aspetti la differenza è sostanziale poiché mentre con la relazione l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria fa conoscere (riferisce) al superiore gerarchico (appartenente al suo ufficio) il suo operato, con l’annotazione essi invece documentano l’atto compiuto, quindi formalizzano la propria attività indipendentemente da qualsiasi funzione di comunicazione al superiore o ad altri soggetti.

Copia delle annotazioni redatte a norma dell’art.357, comma 1 c.p.p. è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria (art.115 c.2 disp.att.c.p.p.)[14].

In ogni caso nulla vieta alla polizia giudiziaria di documentare mediante verbale l’attività che potrebbe esser documentata mediante annotazione.

La forma dell’annotazione

Sulle modalità della redazione dell’annotazione d’indagine la polizia giudiziaria ha il potere di documentare nel modo che ritiene più opportuno le proprie attività (art.357 c.1[15]), quindi è lecito utilizzare un registratore audio, il proprio smartphone, svolgere delle riprese video.

Tuttavia per le esigenze del processo il fascicolo d’indagine dovrà contenere la verbalizzazione cartacea del sopralluogo, quindi se ne dovrò eseguire la trascrizione del file audio (registrazione vocale) o audiovisivo (ripresa video), e ciò dovrà essere svolto in tutti i casi in cui l’attività investigativa contenuta nell’annotazioni d’indagine deve essere inviare al pubblico ministero.

Il verbale

Il verbale è la modalità di documentazione più completa e accurata, è richiesto quindi per tutti gli atti di indagine che incidono sulla libertà dell’indagato, come ad esempio le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato, o che possono avere piena utilizzabilità in giudizio ai fini della decisione del giudice, come nel caso delle perquisizioni, dei sequestri, delle sommarie informazioni testimoniali.

L’esigenza della verbalizzazione deriva quindi proprio dalla utilizzabilità processuale dibattimentale, sia pure con attenuata forza probatoria poiché i processi verbali redatti dalla polizia giudiziaria sono atti pubblici, perché provengono da un pubblico ufficiale, ma essi non godono nel Codice Vassalli di fede privilegiata, ossia fino a querela di falso, potendo il giudice disattenderli.

Quando si tratta di attività investigativa alla quale il difensore dell’indagato ha il diritto di assistere (atti cd. garantiti), il relativo verbale deve essere subito depositato presso l’ufficio del pubblico ministero, per consentire al difensore di prenderne visione ed estrarne o richiederne copia (art 366 c.p.p. [16]).

La forma del verbale

L’art. 134 c.p.p.[17] contempla due diverse forme di verbale:

  • forma integrale, con la quale vengono redatti i verbali che non contengono dichiarazioni e che si limitano a rappresentare un complesso di operazioni compiute o constatate da chi ha redatto il verbale stesso, ad esempioun accertamento urgente, una perquisizione;
  • forma riassuntiva, con la quale vengono riprodotte fedelmente ma sommariamente e nella loro parte essenziale domande, risposte e dichiarazioni, ad esempiole dichiarazioni spontanee, le informazioni assunte dall’indagato.

 

I verbali devono essere redatti in forma integrale, solo nei casi espressamente previsti dall’art.377 c.p.p.[18] e precisamente per:

  • denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente (art.333 c.2, 337 c.2, 341);
  • interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
  • ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
  • sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362;
  • interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363;
  • accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360.

In tutti gli altri casi il verbale può essere redatto in forma riassuntiva (art.373 c.3 c.p.p.[19]).

Il verbale redatto in forma riassuntiva può essere di due tipologie:

  • riassuntiva semplice, se non è effettuata anche la riproduzione fonografica;
  • forma riassuntiva complessa, se contestualmente alla redazione scritta del verbale è eseguita la riproduzione fonografica;

Non possono però essere redatti in forma riassuntiva semplice gli atti che incidono sulla libertà personale dell’indagato (ad es. sommarie informazioni dall’indagato) o che possono essere utilizzati in giudizio ai fini della decisione del Giudice (ad es. perquisizioni, sequestri), in questi casi quindi si deve adottare il verbale integrale ovvero in forma riassuntiva complessa.

La forma del verbale

Il verbale deve contenere:

  1. la menzione del luogo, anno, mese, giorno e ora di compilazione;
  2. generalità degli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria;
  3. descrizione delle operazioni compiute e/o delle dichiarazioni ricevute;
  4. attestazione della avvenuta lettura dell’atto;
  5. sottoscrizione degli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria e delle persone intervenute.

 

Va tenuto presente che la sottoscrizione non può essere apposta con mezzi meccanici o segni diversi dalla scrittura e se alcuna delle persone intervenute non vuole o non è in grado di sottoscrivere deve esserne fatta menzione nel verbale con l’indicazione del motivo (art.137 c.p.p.[20]).

Copia del verbale non va rilasciata alla persona che ha rilasciato le dichiarazioni potendo, la stessa, prenderne visione richiedendo l’accesso al fascicolo del P.M. (art.366 c.p.p.).

In caso di verbalizzazione di dichiarazioni occorre indicare:

  1. se esse sono state rese spontaneamente o previa domanda (in tale caso è riprodotta anche la domanda);
  2. se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante;
  3. se il dichiarante si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte;
  4. se il verbale consta di più fogli va sottoscritto alla fine di ogni foglio;
  5. le cancellature eventuali potranno essere fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate;
  6. le aggiunte e varianti al verbale prima della sua chiusura potranno essere effettuate mediante postille;
  7. le aggiunte e varianti al verbale dopo la sua chiusura e sottoscrizione, potranno essere effettuate solo con la riapertura e la nuova sottoscrizione di tutti gli intervenuti.

 

Infine occorre sottolineare che deve essere posta grande attenzione nell’attività di verbalizzazione poiché negligenze ed errori che potessero causare la nullità dell’atto possono determinare responsabilità disciplinari a carico dell’agente e ufficiale di polizia giudiziaria.

[1] Vds. “L’analisi e l’indagine della scena del criminehttps://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-63/.

[2] Codice di Procedura Penale, art.354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) c.1 “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.”.

[3] Codice di Procedura Penale, art.354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) c.1 “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.”.

[4] Codice di Procedura Penale, art.354 c.2 “Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. … omissis…”.

[5] Codice di Procedura Penale, art.354 c.2 “…omissis… In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità.”.

[6] Codice di Procedura Penale, art.354 c.2 “… omissis… Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.”.

[7] Codice di Procedura Penale, art.357 (Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria) c.2 “Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: …omissis… e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;…omissis…”.

[8] Codice di Procedura Penale, art.357 c.2 “Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.”.

[9] Codice di Procedura Penale, art.357 c.2 “Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; …omissis…”.

[10] Codice di Procedura Penale, art.357 c.2 “Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: …omissis… b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell’articolo 351 ;…omissis…”.

[11] Codice di Procedura Penale, art.357 c.2 “2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: …omissis… d) perquisizioni e sequestri; …omissis…”.

[12] Codice di Procedura Penale, art.373 c.3 “Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, …omissis… quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.”.

[13] D.Lgs.28 luglio 1989 n.271 “Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale”, art.115 (Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria) “1.Le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione … omissis…”.

[14] D.Lgs.28 luglio 1989 n.271, art.115 (Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria) “…omissis…2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell’articolo 357 del codice è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria.”.

[15] Codice di Procedura Penale, art.357 c.1 “La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.”.

[16] Codice di Procedura Penale, art.366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori) “1.Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto, al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha la facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia. 2 Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l’esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127.”.

[17] Codice di Procedura Penale, art.134 (Modalità di documentazione) “1.Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3.Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica. 4.Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.”.

[18] Codice di Procedura Penale, art.373 (Documentazione degli atti) c.1 “Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale: a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente; b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362; d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363; e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360.”.

[19] Codice di Procedura Penale, art.373 c.3 “Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva …omissis…”.

[20] Codice di Procedura Penale, art.137 (Sottoscrizione del verbale) c.1 “1.Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2.Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.”.

 

 

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