ILLEGALI GLI ACCERTAMENTI CON SISTEMI AUTOMATIZZATI di D.Carola
L’ILLEGITTIMITÀ DELLA CONTESTAZIONE DIFFERITA DEGLI ART.80 E 193 CDS NELLA NUOVA CIRCOLARE MINISTERIALE
Abstract: Lo scorso 3 luglio il Ministero dell’Interno ha emesso la circolare n. 300/A/4684/20/127/9 per fare chiarezza sugli abusi perpetrati con vari pretesti nell’accertamento senza contestazione immediata delle presunte violazioni all’obbligo di revisione dei veicoli (art.80 CdS) e copertura assicurativa (art.193 CdS). In questo contributo si illustrano le interpretazioni e le indicazioni operative.
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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.
L’obbligo di contestazione immediata
Preliminarmente occorre precisare che l’articolo 200 CdS. sancisce il principio generale che prevede l’obbligo di contestazione immediata in tutti i casi in cui è materialmente possibile compierla nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la circolazione e per l’operatore di polizia stradale che vi provvede.
Se la contestazione immediata della violazione non è stata materialmente possibile, si redigerà il relativo verbale notificandolo nei termini prescritti; in questi casi, nel verbale deve essere riportata, in modo esaustivo e completo, congrua enunciazione dei motivi che l’hanno impedita.
La motivazione non può essere limitata alla generica indicazione dell’impossibilità della contestazione immediata, ma deve essere adeguatamente circostanziata attraverso la documentazione esauriente delle situazioni concrete presenti al momento del fatto.
Infatti, la mancata contestazione immediata, quando invece possibile, produce effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria, anche ove sia successivamente effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento.
Con un intervento di integrazione della lett. g-bis) del comma 1-bis dell’articolo 201, all’elenco delle violazioni che possono essere rilevate ed accertate con apparecchiature elettroniche approvate, si aggiungono le violazioni degli obblighi assicurativi, la revisione del veicolo nonché il trasporto irregolare di materiale quando lo stesso superi la massa indicata sulla carta di circolazione.
La contestazione differita delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193, accertate con i dispositivi elettronici in commercio, non è mai possibile perché tali apparecchi non risultano aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento di queste violazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nei casi di impossibilità della contestazione immediata, l’utilizzo dei dispositivi, che sono collegati con la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, serve solo per segnalare la presenza dì un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l’assicurazione, in questo senso l’apparecchio non accerta la violazione, e quindi, il dispositivo costituisce un semplice “supporto” per l’operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo cioè l’effetti va circolazione dello stesso, e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola come di seguito indicato.
In tale contesto, e fermo restando la necessità di essere in presenza di una situazione di fatto che ha reso la contestazione immediata non possibile, e le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale, l’organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita.
Per la violazione prevista dall’articolo 80, l’organo di polizia stradale dovrà esperire un accertamento successivo (attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 226), e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata.
Si esprime l’avviso che non sia necessario attivare la procedura dell’invito ai sensi dell’art.180, comma ottavo in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerato strumento attendibile per tale scopo.
Ritornando al commento bisognava attendere, affinché la disciplina potesse ufficialmente entrare in vigore l’avvenuta approvazione o omologazione dei dispositivi in questione, ed è proprio da qui che sono iniziati i problemi ancora oggi molto controversi e con applicazioni discratiche.
La nuova circolare sulla contestazione differita delle sanzioni
Con la circolare n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio il Ministero dell’Interno persegue l’obiettivo di porre ordine sulla vexata quaestio della contestazione differita per la mancata copertura assicurativa (art.193 CdS) e della revisione dei veicoli (art.80 CdS), accertata con dispositivi e apparecchiature di rilevamento non approvati o omologati, ma anche per fornire un’interpretazione univoca che possa costituire patrimonio comune nell’attività istituzionale per tutti gli organi di polizia stradale.
Con questa circolare il Ministero dell’Interno ha inteso, appunto, analizzare in maniera distinta il complesso di norme richiamate che regolano la materia e che, purtroppo, come dicevo, non in tutte le circostanze, appaiano ben coordinate tra loro.
Preliminarmente ritengo utile ricordare anche il dictum dell’art.200 che sancisce il principio generale che prevede l’obbligo di contestazione immediata in tutti i casi in cui è materialmente possibile compierla nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la circolazione e per l’operatore di polizia stradale che vi provvede.
Esistono, come ho già detto, delle eccezioni per le quali la contestazione differita delle violazioni in parola è ammessa ex lege nei casi previsti dall’art.201, comma 1-bis, lettere g-bis) e g-ter) e, per il solo art.193, anche da altre norme specifiche.
Analogamente, per la contestazione della violazione prevista dall’art. 193, si osserva che la mancanza della copertura assicurativa segnalata dall’apparecchiatura elettronica, non potendo essere utilizzata direttamente per la contestazione differita perché tale dispositivo non è omologato o approvato per l’accertamento dì questa violazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata verificando materialmente i documenti in possesso del conducente, per l’accertamento della violazione, si dovrà esperire un riscontro attraverso le banche dati delle compagnie assicuratrici, e quindi, procedere alla contestazione dell’illecito in parola.
Nel caso in esame, si ritiene non necessario attivare la procedura dell’invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma ottavo, trattandosi di una procedura espressamente prevista dall’art. 193, comma 4-quater nei casi di utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell’art. 201, comma 1-bis tra i quali non ricadono gli apparecchi in analisi.
Riguardo alla conservazione dei fotogrammi, si richiamano i contenuti del Provvedimento del Garante della privacy dell’8 aprile 2010 relativo all’utilizzo dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni; nonché il Provvedimento del Garante della privacy n.408, del 13 dicembre 2012 relativo ai soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo e la Direttiva del Ministro dell’Interno n. 300/A/10307/09/l44/5/20/3 del 14 agosto 2009 {Direttiva Maroni), segnatamente sull’utilizzo degli apparecchi di rilevazione, delle relative immagini e conservazione di quest’ultime.
L’inutilizzabilità dei sistemi elettronici automatici
Oltre che altre violazioni, repetita iuvant, disciplina anche l’accertamento con contestazione differita delle violazioni agli articoli 80 e 193, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Tali apparecchiature, per essere utilizzale per il rilevamento da remoto delle violazioni degli articoli citati con contestazione differita, devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al momento non sono state rilasciate omologazioni o approvazione per il rilevamento specifico delle violazioni ex art.201, comma 1-bis lett. g-bis), come precisato nella nota n.0003146 del 27 aprile 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Fuori dai centri abitati i dispositivi de quibus possono essere utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, con decreto, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano- altimetriche e di traffico.
Ricorrendo le condizioni sopraindicate, non è necessaria la presenza di un operatore che può operare da remoto e il dispositivo, se specificamente approvato per tale scopo, può essere utilizzato anche in modo completamente automatico.
In assenza dell’omologazione o approvazione è, invece, necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia e il dispositivo costituisce semplicemente un supporto documentale, alcuni pareri del Ministero delle Infrastrutture lo definivano un “taccuino informatico”, che non rende applicabile la deroga alle regole generali previste dall’art.201, comma 1-bis, lett. g-bis) relative alla contestazione differita.
In tali casi, perciò, si dovrà procedere, sempre, con la contestazione immediata salvo che, secondo le regole generali dettate dall’art.201, questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale di contestazione.
Occorre precisare, perciò, che nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l’utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l’assicurazione.
In tale situazione, perciò, l’apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente.
Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo c l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio.
In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata, le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale, l’organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita.
L’accertamento successivo
In particolare per la violazione prevista dall’art.80, l’organo di polizia stradale dovrà dare atto di avere esperito un accertamento successivo, attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art.226, e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido ai sensi dell’art.196.
In tali casi non occorre attivare la procedura dell’invito ai sensi dell’art.180, comma ottavo, in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo.
Resta impregiudicata la possibilità che l’interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, attraverso l’esibizione della carta di circolazione, dimostri che il veicolo al momento del transito registrato dal dispositivo era in regola con la revisione periodica. In questo caso potrà attivarsi la procedura per l’archiviazione del verbale di contestazione.
Anche per la contestazione della violazione prevista dall’art.193, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi, procedere alla contestazione dell’illecito in parola attraverso la notifica del verbale all’obbligato in solido ai sensi dell’art. 196.
Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo, accertata direttamente dall’operatore di polizia, si ritiene non sia necessario attivare la procedura dell’invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma ottavo, perché tale procedura, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall’art.193, comma 4-quater solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l’utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell’art. 201, comma 1-bis, tra i quali non ricadono i dispositivi in parola.
Anche in questo caso, come per la contestazione dell’art. 80, resta impregiudicata la possibilità che l’interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, attraverso l’esibizione del certificato di assicurazione, dimostri che il veicolo al momento del transito registrato dal dispositivo era in regola con la copertura assicurativa. In questo caso potrà attivarsi la procedura per l’archiviazione del verbale di contestazione.
L’accertamento ai sensi dell’art.201 comma 1-bis, lettera g-ter
L’art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter), prevede l’accertamento della violazione di cui all’art. 193, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardo il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 31, comma secondo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Tali dispositivi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
Questa previsione rappresenta una fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal comma 3, dell’art. 31 decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012, che prevede una modalità di accertamento della violazione ex art. 193 che consente la contestazione differita, di cui si dirà più avanti.
Anche nei casi indicati dall’art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter), presupposto per la contestazione differita, è l’utilizzo di un dispositivo che abbia ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni dell’art. 193 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, pertanto, vale quanto già indicato in precedenza.
Altre disposizioni per l’accertamento della violazione di cui all’art. 193
L’accertamento della violazione dell’articolo, oltre che nelle ipotesi sopra descritte, è previsto anche da altre norme che costituiscono altrettante modalità di accertamento della violazione, alternative a quelle sopraindicate, che di seguito si descrivono.
Accertamento della violazione ai sensi del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012
L’art. 31, comma terzo decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha previsto che la violazione possa essere rilevata attraverso l’utilizzo di diverse apparecchiature o dispositivi già utilizzati per altri accertamenti.
Tale previsione al momento non è attuabile in quanto, è subordinata dall’approvazione di un regolamento attuativo, previsto dallo stesso art. 31, comma terzo, che a oggi non risulta ancora emanato.
L’accertamento ai sensi dell’art.193 comma 4-quater
I commi 4-quater e seguenti prevedono la possibilità di accertare la violazione della mancanza di assicurazione attraverso i dispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis) lettere e), l) e g). Per l’accertamento della violazione di cui trattasi, non è richiesta una specifica approvazione delle apparecchiature per tale impiego. Infatti, è sufficiente l’approvazione per la funzione di accertamento che, ordinariamente, queste apparecchiature possono svolgere ai sensi dell’art. 201. A titolo esemplificativo, le apparecchiature utilizzate per la rilevazione degli accessi non autorizzati alle zone a traffico limitato.
Tuttavia, quando sono utilizzate le apparecchiature di cui all’art. 193, commi 4-quater e seguenti, l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato. Ad esempio, se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle zone a traffico limitato, l’accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l’art. 7. Partendo da questo presupposto, la successiva verifica sulla copertura assicurativa diviene legittima atteso che la circolazione dei veicoli è stata accertata attraverso un sistema di rilevamento pienamente legittimo. Infatti, la documentazione fotografica o video dei dispositivi costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa d’immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Per espressa previsione dell’art. 193, comma 4-quater, i dispositivi utilizzati per la contestazione della violazione dell’obbligo di copertura assicurativa, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere omologati ovvero approvati per il funzionamento completamente automatico, cioè da remoto, anche senza la presenza dell’organo di polizia. Nel rispetto delle condizioni descritte, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione.
L’accertamento della violazione presuppone il raffronto dei dati ottenuti dalle compagnie assicurative, e tuttavia, in ossequio a quanto previsto dal comma 4-quater, il proprietario o altro soggetto obbligato in solido dovrà essere invitato a produrre il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma ottavo. Qualora egli non produca la documentazione assicurativa nel termine indicato, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo citato, si contesterà direttamente la violazione per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell’accertamento da remoto realizzato in precedenza.
Conclusioni
Il riscontro della mancanza di copertura assicurativa, accertata con dispositivi e apparecchiature di rilevamento non approvati o omologati, va effettuato attraverso la sola consultazione della banca dati del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Permane la verifica con l’invito al proprietario ad esibire il certificato di assicurazione nel caso in cui l’accertamento è effettuato mediante il raffronto dei dati delle polizze emesse e le risultanze di dispositivi e apparecchiature omologate per accertare violazioni differenti
Le spese postali per inviare l’invito ai sensi dell’art.180, comma ottavo, si ritiene debbano essere sostenute dall’amministrazione da cui dipende l’organo accertatore, salvo fosse accertato che, effettivamente, al momento dell’accertamento del transito del veicolo davanti ai dispositivi di controllo remoto, il veicolo non era coperto da assicurazione.
Non si ritiene possibile, per i motivi di fatto e le ragioni di diritto illustrate, la possibilità di utilizzare, ai fini di un completamento dell’istruttoria, la procedura ex art.180 nei confronti dell’intestatario del veicolo che risulti privi della revisione o della copertura assicurativa a seguito del rilevamento compiuto su strada mediante l’impiego dei dispositivi allo stato in commercio.
L’attuale disciplina, art.200, comma primo recita che: “Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”.
L’art. 201, comma primo, invece, stabilisce che: “…qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale … deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”; e il comma 1-bis recita: “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 …”.
La lettura del comma disciplina alla lettera g-bis) “accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.”.
ll comma 1-quater precisa che “…in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico ….”.
Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative, si evince che le eventuali infrazioni per mancata revisione e copertura assicurativa, possono essere accertate in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previa l’utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da Ministero delle infrastrutture.
Allo stato attuale, come già precisato, non risulta approvato ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l’accertamento della omessa revisione del veicolo circolante. Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l’adozione della procedura adottata ai sensi dell’art.180 che al comma ottavo prevede: “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice,…omissis…”, in quanto, proprio per l’assenza di dispositivi automatici approvati come sopra precisato, è possibile accertare la violazione in esame solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l’iter dell’ art.180, comma ottavo.
Nel caso di contestazione differita di violazioni che prevedono la sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo, queste devono essere comunque applicate con il conseguente iter burocratico che prevede il materiale affidamento del veicolo con la descrizione dello stato d’uso dello stesso, non potendosi realizzare con la mera notificazione ai sensi del Codice di Procedura Civile.
Repetita iuvant: allo stato attuale l’accertamento delle violazioni per la mancata revisione dei veicoli tramite i dispositivi automatici in commercio, possa essere effettuato solamente in contestazione immediata.
Intendo chiedere queste brevi riflessioni con una frase dell’amico Pino Napolitano, pronunciata in chiusura di un convegno: “servi legum sumus ut liberi esse possimus”; vale a dire: le forze dell’ordine che ambiscono a far rispettare la legge, devono esse per prima rispettare le regole procedurali di accertamento delle violazioni.
La tenuta del sistema giuridico è affidata a questo patto sociale; di questo patto fa parte anche questa piccolissima vicenda, “si parva licet magnis componere”.
PER SCARICARE I DOCUMENTI:
202068 D.Carola-Illegali gli accertamenti con sistemi automatizzati
Ministero Interno, circolare n.300:A:4684:20:127:9
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