I NUOVI TERMINI DAL 1 AGOSTO 2020 di D.Carola
IL TERMINE DI COMPORTO DELL’ASSICURAZIONE RC E PER LA COMPOSIZIONE DEI SINISTRI DAL 1 AGOSTO 2020
Abstract: La legge di conversione 24 aprile 2020 n.27, confermando il d.lgs.18/2020, ha fissato in un mese il termine di comporto ordinario di 15 giorni e in ulteriori 60 gg. il termine per la composizione dei sinistri. Questa deroga scadono oggi 1 agosto 2020 tornando ai termini ordinari previgenti.
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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.
I termini di comporto
Da oggi 1 agosto 2020 terminano gli effetti del c.d decreto Cura Italia del 17 marzo 2020. n.18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27, che ha raddoppiato i termini di comporto, ossia la validità della copertura RC per i veicoli, previsti dall’art.125 che recita “Per i contratti RC auto scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra IL 21 FEBBRAIO 2020 e il 31 LUGLIO 2020, il termine di COMPORTO è di 30 GIORNI anziché 15 GIORNI”.
Quindi da oggi i termini di comporto ritornano all’originale durata di 15 gg.
Qualche esempio
Polizza di assicurazione SCADUTA IL 1° LUGLIO + un mese di comporto: SCADENZA il 31 LUGLIO; dopo tale data il veicolo circola privo della copertura assicurativa e sarà oggetto della sanzione ex articolo 193 del codice della strada.
Polizza di assicurazione SCADUTA IL 15 LUGLIO + un mese di comporto: SCADENZA il 15 agosto; dopo tale data il veicolo circola privo della copertura assicurativa e sarà oggetto della sanzione ex articolo 193 del codice della strada.
Polizza di assicurazione SCADUTA IL 30 LUGLIO + un mese di comporto: SCADENZA il 29 agosto; dopo tale data il veicolo circola privo della copertura assicurativa e sarà oggetto della sanzione ex articolo 193 del codice della strada.
Polizza di assicurazione SCADE IL 1°AGOSTO + quindici giorni di comporto: SCADENZA il 16 agosto; dopo tale data il veicolo circola privo della copertura assicurativa e sarà oggetto della sanzione ex articolo 193 del codice della strada.
I termini per la composizione dei sinistri
Il citato articolo 125, al terzo comma, disciplina anche i termini per la composizione dei sinistri e PROROGAVA DI ULTERIORI 60 GIORNI, SCADENZA 31 LUGLIO 2020, IL TERMINE ENTRO IL QUALE:
- per i sinistri con soli danni a cose, l’impresa di assicurazione propone al danneggiato l’offerta per il risarcimento o comunica i motivi per cui non intende procedere alla stessa (ATTUALMENTE DI 60 GIORNI DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO e di 30 GIORNI quando è stato sottoscritto il modulo C.A.I. dai conducenti coinvolti nel sinistro);
- per i sinistri con lesioni personali o decesso, l’impresa di assicurazione propone al danneggiato l’offerta per il risarcimento o comunica i motivi per cui non intende procedere alla stessa (ATTUALMENTE DI 90 GIORNI DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO).
La PROROGA DI 60 GIORNI operava anche nei casi nei quali si rendeva necessario l’intervento del perito o del medico legale per la valutazione del danno effettivo subito da cose o persone.
Da oggi 1° AGOSTO si torna ai TERMINI ORDINARI DI 60 GIORNI dalla richiesta di risarcimento e di 30 GIORNI quando è stato sottoscritto il modulo C.A.I. dai conducenti coinvolti nel sinistro.
PER SCARICARE I DOCUMENTI:
202072 D.Carola-I nuovi termini dal 1 agosto 2020
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