I REATI DI FALSO NELL’EMERGENZA SANITARIA di L.Del Giudice.

I REATI DI FALSO NELL'EMERGENZA SANITARIA di L.Del Giudice.

I REATI DI FALSO NELL’AMBITO DEI CONTROLLI SU STRADA PER IL RISPETTO DEL D.L.19/2020.

di Luigi Del Giudice(1).

Abstract:  Le novità in tema sanzionatorio introdotte dal nuovo decreto legge 25 marzo 2020 n.19 tra violazioni penali e illeciti amministrativi.

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(1) Consigliere nazionale UPLI, comandante della Polizia Locale di Cimitile (NA).

 

Premessa

Al fine di garantire l’esecuzione delle misure emergenziali il Prefetto si avvale delle Forze di polizia ed ove occorra informando 11/01/2019preventivamente il Ministro dell’interno delle Forze armate sentiti i competenti comandi territoriali.

È sostanzialmente quanto previsto dal decreto legge 19/2020 il quale a ben vedere non fa alcun riferimento alle Polizie Locali.

Tuttavia successive circolari ministeriali e note delle locali Prefetture precisano che la competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall’art.13 della l.689/1981.

Ne deriva che il personale di Polizia Locale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza potrà procedere all’accertamento delle violazioni che puniscono il mancato rispetto delle misure di contenimento ed in particolar modo di quelle sanzionate ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 19/2020.

È pleonastico ribadire come in questa delicata fase emergenziale le polizie locali rappresentano una imprenscindibile risorsa per garantire la sicurezza della comunità contribuendo altresì alla sorveglianza sul rispetto delle misure emergenziali adottate.

Durante lo svolgimento di tali compiti gli operatori di polizia potranno trovarsi di fronte alla commissione di alcuni reati.

È il caso dell’esibizione del modello di “autodichiarazione” ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 più volte modificato in relazione alle variazioni normative mediante il quale ogni cittadino è chiamato tra l’altro a dichiarare le proprie generalità di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di non essere sottoposto alla misura della quarantena di non essere risultato positivo al virus covid-19 di spostarsi per comprovate esigenze lavorative di necessità ovvero di salute e comunque di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di covid-19.

L’art.495 del codice penale

L’articolo 495 c.p. derubricato falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri punisce con la reclusione fio a sei anni chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.

Atteso che il delitto contemplato nell’art. 495 c.p. non è idoneo a ricomprendere la condotta di colui che renda dichiarazioni mendaci sulle circostanze afferenti la sussistenza di una di quelle situazioni che sulla base della normativa cogente consentono l’allontanamento temporaneo dalla propria abitazione. esso riguarderà piuttosto la falsa dichiarazione o attestazione circa l’identità ovvero stato o qualità personali.

L’identità attiene ai dati volti ad individuare anagraficamente un soggetto (es. data di nascita).

Lo stato della persona è definito dalla dottrina come la condizione del soggetto all’interno di una comunità sociale civile e politica (cittadinanza, stato coniugale, potestà).

La nozione di qualità personale invece ricomprende le qualifiche idonee ad identificare i soggetti come la professione l’ufficio pubblico ricoperto la residenza e via discorrendo non essendo necessario che alle stesse siano attribuite “effetti giuridici”[a].

Il reato in questione si consuma nel momento in cui il soggetto rende la falsa dichiarazione e quindi esibisce il modello di autodichiarazione recante contenuto difforme a quanto corrispondente al vero.

È necessario inoltre che vi sia la coscienza e la volontà di commettere il fatto previsto dalla norma incriminatrice (cd.dolo generico).

È il caso quindi di chi dichiara in maniera menzognera fatti che concernono qualità e/o attributi della persona: ad esempio Caio compila l’autodichiarazione sostituendo le generalità di Tizio alle proprie[b].

 

L’art.483 del codice penale

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale[c] in materia di dichiarazioni mendaci nel caso in cui la falsa attestazione del dichiarante abbia ad oggetto “fatti” dei quali l’atto è destinato a provare la verità il reato che si configura è quello di Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Si tratta dell’articolo 483 c.p. che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Anche in questo caso siamo nel campo della falsità ideologica e cioè quei casi in cui un documento pur non essendo contraffatto né alterato – quindi genuino – contiene dichiarazioni menzognere.

È il caso del soggetto che attesta falsamente situazioni che consentono lo spostamento (lavoro, necessità, urgenza).

La falsità in tal caso riguarda il contenuto dell’autodichiarazione.

L’articolo 76 del DPR 445/2000 prevede infatti che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico” venga punito “ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” per poi precisare che “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.

Come già detto per giurisprudenza costante e consolidata le false dichiarazioni ex articolo 76 d.P.R. 445/2000 integrano quindi gli estremi del reato di cui all’articolo 483 del c.p.[d]

Ovviamente ricordiamo che in assenza di dichiarazioni menzognere chi verrà sorpreso in strada senza giustificato motivo ovvero in assenza di necessità, urgenza o motivi di salute non incorrerà nella violazione di cui sopra nè nella abrogata violazione e di cui all’articolo 650 c.p. bensì nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020[e].

Altre fattispecie delittuose

L’art. 438 c.p. prevede che “chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”.

E’ una figura di reato sicuramente più grave e di maggiore allarme sociale rispetto a quelle già analizzate.

Siamo in presenza di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque è inoltre un reato sia di danno consistente nel contagio della malattia che di pericolo consistente nella potenziale diffusione ad altri della malattia[f].

Questa fattispecie è di natura dolosa in quanto richiede che l’autore del reato avendo nella sua disponibilità il virus lo diffonda volontariamente.

Il reato pertanto non è escluso nel caso in cui lo stesso soggetto sia infetto ed utilizzi la propria persona per la diffusione.

Ai sensi dell’articolo 452 del codice penale se il fatto avviene per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) invece la pena è ben più contenuta e si assesta fra uno e cinque anni di reclusione.

Occorre dire che tali reati di epidemia sono raramente contestati in quanto prevedono stringenti requisiti per la loro configurabilità. Infatti la giurisprudenza richiede che il contagio abbia dato luogo ad una diffusione incontrollabile che abbia interessato un numero di soggetti indeterminato e che sia avvenuta in un periodo contenuto di tempo.

Inoltre il delitto di epidemia è fattispecie a condotta vincolata ed è dunque richiesto un preciso percorso causale nella verificazione dell’evento: è invero necessaria la “diffusione di germi patogeni”.

In altre parole è necessaria una condotta attiva pertanto il delitto in esame non può essere contestato a chi abbia tenuto condotte omissive ad esempio non comunicando a sanitari i propri sintomi o il proprio stato di positività[g].

Anche in virtù di quanto sopra il d.l.19/2020 del 25 marzo al comma 6 dell’articolo 4 ha espressamente previsto che salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 c.p. o comunque più grave reato la violazione della misura di cui all’articolo 1 comma 2 lettera e) e cioè il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie come modificato dal comma 7 ovvero con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

 

Conclusioni

L’accertamento dei reati sin qui descritti comporterà oltre al sequestro ex articolo 354 c.p.p. dell’eventuale autodichiarazione il compimento dei seguenti atti:

  • Verbale di identificazione. In assenza di documenti identificativi è opportuno il fotosegnalamento.
  • Verbale di sommarie informazioni (sia delle persone in grado di riferire sui fatti che delle persone indagate) o di spontanee dichiarazioni.
  • Verbale di elezione di domicilio e nomina difensore nei confronti delle persone indagate.
  • Comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica.

 

[a] Cfr. Cassazione penale, Sez.V, sentenza n.4426 del 21 ottobre 1998.

[b] Cfr. Cassazione Penale Sez.V, sentenza n.19695 del 05 marzo 2019.

[c] Cfr. Cassazione penale, Sez.V, sentenza n.4054 del 11 gennaio 2019.

[d] Cfr. Cassazione Penale, Sez.V, sentenza n.32859 del 24 aprile 2019.

[e]Salvo che il fatto costituisca reato il mancato rispetto delle misure di contenimento …è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale … Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.

[f] Cfr. Cassazione penale, Sez.I, sentenza n.48014 del 26 novembre 2019.

[g] cfr. Cassazione Penale, sentenza n.9133 del 28 febbraio 2017.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

L.Del Giudice-I reati di falso nell’emergenza sanitaria

DL 25 marzo 2020 n.19

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI