LE REVISIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS di D.Carola
I NUOVI TERMINI PER LE REVISIONI DEI VEICOLI E DEI DOCUMENTI AI SENSI DEL DL 18/2020.
di Domenico #Carola(1)
Abstract: I nuovi termini per la revisione dei veicoli e per il rinnovo dei documenti proprogati dal DL 18/2020 “Cura Italia”.
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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.
I termini per la revisione dei veicoli ai sensi del d.l. 18/2020
La norma del decreto “Cura Italia” (in vigore dal 17 marzo 2020 dopo la pubblicazione in GU) che rinvia di qualche mese la scadenza delle revisioni auto è il comma 4 dell’art. 92 recante ‘Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone’ dispone espressamente[a] che è prorogata sino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre alle attività di visita e prova di cui agli art.75 e 78 C.d.S. ovvero alla revisione ai sensi dell’art.80 C.d.S.
Gli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada riguardano rispettivamente:
- l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli (collaudo)[b];
- le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione[c];
- le revisioni[d].
Quindi tutte le scadenze fino al 31 luglio che riguardano tali pratiche sono rinviate al prossimo 31 ottobre 2020.
In base all’interpretazione più comune si ritiene che beneficiano della proroga al 31 ottobre 2020 anche i veicoli con revisione già scaduta in qualsiasi data antecedente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) compresi quelli che hanno già prenotato una visita presso gli uffici della Motorizzazione entro il 31 luglio 2020.
I termini per la revisione delle patenti e dei documenti d’identità
Lo stesso decreto “Cura Italia”, con l’art.104[e], ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto sino al 31 agosto 2020 di tutti i documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (17 marzo 2020) ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020 a questo stesso giorno.
Tale previsione produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida. Infatti la norma rimanda ai documenti di identità e riconoscimento di cui all’art. 1 comma 1 lettere c) d) ed e) del dPR 28 dicembre 2000 n. 445 tra i quali è presente anche la carta di identità e per effetto di quanto previsto dall’art. 35 del citato dPR 445/2000 la patente di guida è considerata equipollente alla carta di identità e pertanto deve considerarsi ricompresa tra i documenti richiamati dal citato art. 104 del DL.
La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.
La disposizione richiamata si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori atteso che ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 18 aprile 2011 n. 5 tale documento è equiparato ad ogni effetto di legge alla patente di categoria AM.
Per effetto della norma citata perciò fino al 31 agosto 2020 fatte salve ulteriori successive proroghe è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.
La circolare del ministero dell’interno 24/03/2020
Nonostante la norma sia chiara, è intervenuta anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che con la Circolare Prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020 ha chiarito, ancora una volta, che:
- per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL ovvero che scade entro il 31 luglio 2020 è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;
- per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020 invece rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata.
- Che le patenti e gli altri documenti di identità già scaduti entro il 17/03/2020 ovvero in scadenza entro il mese di agosto sono prorogati nella validità sino al 31/08/2020, includendo in ciò anche le patenti di servizio.
[a] D.L. 17 marzo 2020 n.18 art.92 ((Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone), c.4: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.
[b] D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 Nuovo Codice della Strada, art. 75. (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione): “1.I ciclomotori i motoveicoli gli autoveicoli i filoveicoli e i rimorchi per essere ammessi alla circolazione sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc tale accertamento è limitato al solo motore. …omissis…”.
[c] D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 Nuovo Codice della Strada, art. 78. (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione): “1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione): …omissis…”.
[d] D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 Nuovo Codice della Strada, art. 80. (Revisioni): “1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti i criteri i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti le revisioni salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 3. Per le autovetture per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materiA. … omissis…”.
[e] D.L. 17 marzo 2020 n.18 art.104 (Proroga di validità dei documenti di riconoscimento): “I1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1 comma 1 lettere c) d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 rilasciati da amministrazioni pubbliche scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”.
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
D.Carola-Le revisioni al tempo del coronavirus
Ministero Interno Circolare 24-03-2020
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