FIRMA ILLEGIBILE SULLA NOTIFICA (Cassazione 25/03/20) di D.Carola
VALIDITÀ DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA CON FIRMA DEL DESTINATARIO ILLEGIBILE
di Domenico Carola[1].
Abstract: I giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.7495 del 25 marzo 2020 hanno affrontato il caso della notifica a mezzo del servizio postale sottoscritto nell’avviso di ricevimento con firma illeggibile.
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[1] Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.
Premessa
I giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.7495 del 25 marzo 2020 hanno ritenuto che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, se l’atto viene consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con firma illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’articolo 7, comma secondo, della legge 890/1982, persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero addetta alla casa o al servizio, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, purché questi non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
Ergo, i giudici ritengono non integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art.160 del codice di procedura civile.
Inoltre, in mancanza delle persone di cui all’articolo 7, comma secondo, della legge citata il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
La vicenda
Un contribuente promuove ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate relativo all’IRPEF, IVA ed IRAP.
Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre in sede di gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate nella contumacia del contribuente, la sentenza di primo grado veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva pienamente legittima l’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria, fondata su studi di settore, non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio ritualmente disposto.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente proponeva ricorso di legittimità, deducendo la nullità della sentenza e la violazione degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 546/1992.
A suo giudizio, in particolare, la Commissione Tributaria Regionale calabra non avrebbe considerato che l’atto di appello era stato notificato senza indicare che il professionista fosse il procuratore domiciliatario del contribuente o che questi fosse domiciliato presso il detto ragioniere.
Inoltre lamentava che il plico raccomandato contenente il gravame non fosse stato ricevuto dal domiciliatario ma da soggetto non conosciuto, del quale l’ufficio postale non aveva indicato l’eventuale relazione con il domiciliatario.
La decisione
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ritenendo che la trascrizione integrale della relata di notifica, quando viene dedotto un vizio di quest’ultima, è necessaria solo quando sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo.
La suprema corte ha avuto occasione di richiamare una serie di principi, relativi alla notifica dell’appello attraverso il servizio postale, ai sensi della legge n.890/1982.
La Corte di legittimità ha ribadito, sulla notifica postale, i seguenti principi:
- l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, possiede fede privilegiata attribuita ex articolo 2700 del codice civile in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
- la firma illeggibile non invalida la notifica, se non risulti la consegna a persona diversa dal destinatario;
- l’appellante non ha l’onere di indicare espressamente il nome del professionista costituito, se la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti di causa.
Il Collegio ha colto l’occasione per ribadire una serie di principi di rilievo, in materia di notificazione ai sensi della legge n. 890/1982.
Anzitutto, nel ritenere inammissibile la censura proposta, ha ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto quando sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma ex articolo 366 del codice di procedura civile non è fine a se stesso ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.
Poiché quindi la prospettazione della censura intendeva conclamare la non coincidenza della firma apposta nell’avviso di ricevimento con quella del domiciliatario, ciò avrebbe reso necessaria la riproduzione dell’avviso stesso, come anche degli atti di riscontro circa la diversità fra il ricevente la notifica e il domiciliatario, che erano stati indicati senza specificazione del luogo e del tempo nel quale sarebbero stati prodotti.
Le descritte mancanze rendono carente il ricorso di legittimità dell’essenziale requisito dell’autosufficienza.
In riferimento alla motivazione afferente la firma illeggibile è consolidato l’orientamento che afferma che, nel caso di notifica a mezzo posta, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’articolo 7, comma secondo, della legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie dal destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità ex articolo 160 codice procedura civile.
Infine, la superiore giurisprudenza ha già, in più occasioni, avuto modo di chiarire, così anche la successiva Cassazione n.19244/2014, che, in tema di notifica al procuratore costituito, l’articolo 330 codice di procedura civile si interpreta nel senso che esso richiede che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario, ma non pone a colui che propone l’appello l’onere di indicare formalmente nel corpo dell’atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario unicamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo, ex articoli 83, 163 e 414 c.p.c.
In definitiva alla luce dei principi di diritto già espressi dallo stesso giudice di legittimità, non possono accogliersi le censure del ricorrente che lamenta la nullità di una notifica fatta a chi si fosse qualificato come procuratore domiciliatario del contribuente, con raccomandata consegnata a persona che l’ufficiale postale aveva indicato come effettivo destinatario dell’atto.
Ergo, in questi casi, l’efficacia fidefaciente delle attestazioni avvenute in presenza dell’ufficiale postale “salva” la notifica.
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
2020S12 D.Carola-Firma illegibile sulla notifica (Cassazione 25-03-2020)
Cassazione civile, ordinanza n.7495 del 25-03-2020
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