CHI PAGA I DANNI DELLA FAUNA SELVATICA AI VEICOLI (Cassazione 20-04-20) di L.Grossi
NATURA E RESPONSABILITÀ DEI DANNI DELLA FAUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
di Leone Grossi[1]
Abstract: A lungo si è dibattuto sulla natura della responsabilità del danno causato dalla fauna selvatica sulla circolazione stradale, se si debba inquadrare nella responsabilità contrattuale ex.art.2043 c.c. ovvero nella più ampia categoria della responsabilità per danni cagionati da animali ex art.2052 c.c. Inoltre sono sorte numerose questioni sul soggetto responsabile, tra l’ente proprietario della strada ovvero il gestore del territorio e della fauna in esso ricompreso (enti parchi, province) oppure se debba essere sempre considerata la Regione in virtù della sua competenza generale. Dopo alterni orientamenti giurisprudenziali, l’ultima sentenza della Cassazione n.7969 dello scorso 20 aprile 2020 ha fatto chiarezza.
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[1] Socio UPLI, avvocato del Foro di Latina.
Premessa
In tema di responsabilità per danni causati da fauna selvatica, che viene qualificata come patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1977 n.968[a], le questioni più dibattute in materia riguardano il criterio di imputazione della responsabilità giuridica e l’individuazione del soggetto responsabile.
Relativamente al primo punto si discute se trovi applicazione, ai fini dell’individuazione della responsabilità, l’art.2043[b](responsabilità extracontrattuale) o l’art.2052[c] (responsabilità per danni cagionati da animali) del codice civile.
Da diversi anni l’orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha visto prevalere la tesi della responsabilità extracontrattuale, ex art.2043 c.c., che richiede una condotta colposa da parte dell’ente responsabile e l’onere della prova a carico del danneggiato (Cassazione, Sez.III, Sentenza n.8788 del 12/08/1991, Cassazione, Sez. I, Sentenza n.9276 del 24/04/2014, Cassazione, Sez. III, Ord. n.5722 del 27/02/2019).
Tale linea è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale che con l’Ordinanza del 4 gennaio del 2001, n.4, ha affermato che non sussiste una disparità di trattamento tra il privato cittadino, che risponde in caso di danni cagionati da un animale di proprietà o in custodia ai sensi dell’art.2052 c.c., e la pubblica amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici.
Di non facile soluzione è anche la questione relativa all’individuazione del soggetto responsabile.
Secondo una parte della giurisprudenza, del danno cagionato dall’animale selvatico è responsabile l’ente proprietario della strada sulla quale si è verificato il sinistro o cui viene effettivamente affidato il potere di amministrazione e di gestione del territorio e dalla fauna (Regione, Provincia, Parco, etc.).
Un altro orientamento ritiene che la responsabilità sia sempre imputabile alla sola Regione, in qualità di soggetto titolare, per legge statale, non solo della funzione normativa, in materia, ma anche delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte per delega da enti diversi.
Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n.7969 del 20/04/2020 ha mutato radicalmente il proprio orientamento.
La vicenda
Un automobilista, a seguito dell’impatto con un cinghiale, ha riportato danni materiali alla propria autovettura.
Lo stesso ha citato in giudizio la Regione che è stata condannata sia in primo grado che in appello.
La Regione ha proposto ricorso in Cassazione.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto applicabile, al caso concreto, il principio della responsabilità per danni cagionati da animali ai sensi dell’art.2052 c.c. sul presupposto che, da una interpretazione letterale della norma, lo speciale criterio di imputazione oggettiva farebbe riferimento a tutti gli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, a prescindere dalla sussistenza o meno di una effettiva custodia.
Allo stesso tempo, è stata individuata la Regione quale unico soggetto responsabile in virtù della titolarità di competenze sia normative che amministrative.
Nella richiamata sentenza si evidenzia, pertanto, il seguente principio di diritto: “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n.157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”
Tale impostazione, in conclusione, grava il danneggiato di un minor onere probatorio.
Lo stesso dovrà provare l’evento, la dinamica del sinistro, il nesso di causalità tra la condotta dell’animale selvatico e l’evento e l’appartenenza dell’animale selvatico alle specie indicate dalla legge 27 dicembre 1977, n.968.
La Regione, invece, avrà un onere probatorio più incidente.
La stessa potrà liberarsi dalla propria responsabilità solo se dimostri il “caso fortuito”, ossia che la condotta dell’animale era imprevedibile e che il danno si sarebbe verificato in ogni caso, pur predisponendo ogni adeguata misura di controllo.
[a] Legge 27 dicembre 1977 n.968, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, art.1 comma 1 (Fauna selvatica) “1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”.
[b] Codice civile, art.2043 (Risarcimento per fatto illecito) “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
[c] Codice civile, art.2052 (Responsabilità per danni cagionati da animali) “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
2020S13 L.Grossi-Chi paga i danni della fauna selvatica ai veicoli (Cassazione 20-04-2020)
Cassazione civile, sentenza n.7969 del 20-04-2020
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