LEGITTIMITÀ SCOUT SPEED (Tribunale Reggio Emilia 04/06/2020) di D.Carola

LEGITTIMITÀ SCOUT SPEED (Tribunale Reggio Emilia 04/06/2020) di D.Carola

SCOUT SPEED: VA MOTIVATA LA MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA

    di Domenico Carola (a)

Abstract: Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 511 del 4 giugno 2020 ha affermato la necessità di indicare nel verbale le ragioni per le quali cui non è stata possibile la contestazione immediata.

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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

 

La vicenda

Un automobilista si vedeva contestata un verbale per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox Scout Speed in modalità dinamica.

L’opposizione davanti al Giudice di Pace veniva accolta ed il verbale annullato. In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto fondati i punti del ricorso afferente l’assenza di motivazione in ordine all’omessa contestazione immediata e quello relativo alla mancanza di cartelli di preavviso.

Anche in seconde cure la vicenda si era conclusa a favore dell’automobilista con condanna dell’Unione Comuni Pianura Reggiana

La decisione

Nel verbale elevato nei confronti del conducente “pizzicato” dallo Scout Speed a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti vanno espressamente indicate le ragioni, tra quelle previste dal vigente codice della strada, per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al trasgressore.

Il Tribunale evidenzia come la contestazione immediata imposta dal codice della strada abbia un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa.

La limitazione del diritto di conoscere subito l’addebito trova giustificazione, invece, solo in presenza dei motivi indicati nel verbale, altrimenti l’accertamento è da considerarsi illegittimo così come i successivi atti procedimentali.

Nel caso de quo, nel verbale era indicato che la violazione non era stata subito contestata in quanto “rilevata attraverso apparecchiatura omologata la cui contestazione immediata non è necessaria come disposto dal codice della strada (art. 20,1 lett. e).

Il giudice sottolinea come tale norma legittimi la contestazione differita in tre casi, ben diversi tra loro e addirittura alternativi l’uno all’altro, ovvero: – determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; – impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; – impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari.

Pertanto, il generico richiamo alla norma del codice non basta, poiché non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per cui non è avvenuta la contestazione immediata.

Si contesta, dunque, non la scelta legittima e discrezionale della pubblica amministrazione, ma la mancata esplicitazione del motivo che la contestazione non è avvenuta nell’immediatezza.

Sbaglia l’amministrazione appellante quando afferma che la mancata immediata contestazione deriverebbe dalle caratteristiche dello strumento utilizzato e dalla sostanziale impossibilità di fermare il veicolo nell’immediato.

Sempre nel caso de quo, infatti, la rilevazione è stata effettuata tramite Scout Speed in modalità dinamica, ovvero un “autovelox” che è possibile installare anche all’interno dei veicoli della polizia e che può operare anche quando tale veicolo in movimento.

Ergo, secondo il giudice del gravame, in linea teorica, ciò avrebbe reso possibile contestare l’installazione nell’immediatezza. Addirittura, dall’esame degli atti, emerge che il rilevamento era stato eseguito utilizzando lo Scout Speed in modalità dinamica, dunque proprio sul veicolo in movimento della Polizia Municipale.

Ancora, nonostante i veicoli marciassero in direzione opposta, il rilevamento era avvenuto in avvicinamento e non in un momento successivo al passaggio del veicolo, mentre la violazione era stata accertata con fotografia frontale a distanza già prima dell’incrocio tra veicoli.

In conclusione non solo nel verbale è omessa l’indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata, ma addirittura tutte e tre le ragioni sono radicalmente escluse dalla dinamica concreta dell’accertamento come costruito dalla stessa Municipale.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI:

2020S15 D.Carola-Legittimità scout speed (Tribunale Reggio Emilia 04-06-2020)

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 4 giugno 2020 n.511

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI