DANNI DA FAUNA SELVATICA (Cassazione 06/07/2020) di D.Carola

DANNI DA FAUNA SELVATICA (Cassazione 06/07/2020) di D.Carola

LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI DELLA FAUNA SELVATICA TRA REGIONI E PROVINCE

    di Domenico Carola (a)

Abstract: I giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13848 del 6 luglio 2020 ripercorrendo i passaggi salienti della disciplina inerente i danni causati da animali selvatici alle vetture, hanno fornito un’interpretazione interessante in una materia ancora dibattuta in giurisprudenza.

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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

La vicenda

La Regione Abruzzo veniva condannata al risarcimento del danno provocato dall’impatto di due cervi contro un’autovettura.

Segnatamente il giudice adito aveva imputato all’Ente la relativa responsabilità per la carenza di barriere di protezione o di altri strumenti finalizzati a evitare danni del tipo di quello verificatosi nell’area interessata dal sinistro.

La decisione ha anche negato ogni responsabilità in capo alla Provincia poiché, in materia di controllo della fauna selvatica, i compiti, pure a questa attribuiti, vengono considerati espressamente “funzioni amministrative regionali ad esse delegate” e dunque nessuna autonomia decisionale avrebbe potuto riconoscersi alle Province abruzzesi.

Una conclusione contestata dalla Regione che, sul punto, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali a suo favore.

La decisione

In effetti, gli Ermellini danno conto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci circa il soggetto tenuto a subire, sul piano risarcitorio, le conseguenze dei danni cagionati dalla fauna selvatica, ovvero la singola Regione o le Province.

Per questo con l’ordinanza ricostruiscono l’intera tematica al fine di contribuire all’esatta osservanza e all’uniforme interpretazione della legge.

In primis, evidenziano come il legislatore sia intervenuto in materia determinando il superamento di quella tradizionale impostazione che ravvisava nella fauna selvatica una “res nullius”, con conseguente impossibilità del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati.

La Legge ha assegnato alle Regioni le funzioni amministrative la tutela della fauna selvatica, dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, pur riconoscendosi la possibilità di delega alle Province. Un assetto confermato da successive normazioni.

La giurisprudenza è univocamente orientata nell’escludere che il danno cagionato dalla fauna selvatica sia risarcibile in base alla presunzione dei danni cagionati dagli animali, ritenuta inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici.

Disco verde, invece, per i principi generali per risarcimento di fatto illecito, ritenuti applicabili in materia, anche in tema di onere della prova, con la necessità di individuare un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (cfr. Cass. 5722/2019).

La Corte, tuttavia, sottolinea come manchi un indirizzo giurisprudenziale univoco in materia di identificazione del soggetto tenuto a risarcire tali danni o meglio, a sopportarne la relativa responsabilità.

Le incertezze sul punto deriverebbero proprio dalla scelta iniziale di escludere il regime previsto per la responsabilità per danni cagionati da animali, in quanto basato sulla violazione di un dovere di “custodia” dell’animale ritenuta, per natura, non concepibile per gli animali selvatici, vivendo essi in libertà.

L’ordinanza in oggetto propone dunque un ripensamento, non recando la vigente normativa alcuna espressa menzione del fatto che la norma sia limitata agli animali domestici, facendo la stessa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di “proprietà” o di “utilizzazione” da parte dell’uomo.

Ergo la norma prescinderebbe anche dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell’animale, in quanto prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore sussiste sia che l’animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

Pertanto, solo limitatamente al rapporto processuale tra Regione ed ente da questa indicato come effettivo responsabile, potranno assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI:

2020S17 D.Carola-Danni da fauna selvatice (Cassazione 06-07-2020)

Cassazione, sezione III civile, ordinanza n.13848 del 6 luglio 2020

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI