ANCHE LA REGIONE CALABRIA PERDE CONTRO IL GOVERNO (TAR Calabria 17/04/20) di D.Carola e M.Mancini
IL TAR BOCCIA ANCHE LA REGIONE CALABRIA, DOPO LA LOMBARDIA, SULLE RIAPERTURE ANTICIPATE
di Domenico Carola[1], revisione di Massimiliano Mancini[2]
Abstract: Il Tar Calabria, nel solco di quanto già deciso precedentemente dal Tar Lombardia, boccia la riapertura anticipata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande disposta dal presidente della Regione Calabrese.
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[1] Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.
[2] Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, docente e consulente in enti pubblici e aziende private.
Premessa
Con la sentenza 841/2020 emessa il 9 maggio, il Tar Calabria ha annullato il provvedimento del presidente della Regione Calabria nella parte in cui aveva consentito la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo con somministrazione esclusiva all’aperto.
La decisione segue quella del Tar Lombardia che, con l’ordinanza 754 del 23/04/2020, ha bocciato la Regione Lombardia sospendendone l’ordinanza n.528 dell’11/04/2020 poiché “anziché restringere, le attività consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci” quando il provvedimento del governo lo limitava “solo a precisate categorie merceologiche“.
A impugnare il provvedimento della Governatrice calabra era stata la presidenza del Consiglio dei ministri, censurando la violazione delle competenze statali fissate dalla disciplina dell’emergenza Covid-19 e contenuta nel decreto legge del 25 marzo scorso.
La questione, andando oltre le congetture politiche, riporta metodologicamente la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni quando vige lo stato di emergenza, che nel caso di specie è stato dichiarato nel Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020[a].
La vicenda
Nel suo ricorso, predisposto dall’Avvocatura dello Stato, il governo aveva sostenuto che l’ordinanza regionale conteneva alcune previsioni che “anticipano l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020“, e inoltre “risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo” e dopo “un iter istruttorio lacunoso, privo di alcuna argomentazione scientifica“.
In sostanza si sono ribaditi in premessa i principi già riconosciuti a favore del Governo dalla precedente pronuncia del Tar Lombardia, che l’art.3 del citato DL 19/2020, sottomette al potere tutta la normazione in materia sanitaria[b] e consente alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, di introdurre esclusivamente misure ulteriormente restrittive[c].
Dal suo canto, la Regione aveva sostenuto l’inammissibilità del ricorso del governo per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia dovesse ricadere nella competenza della Corte costituzionale, e rimarcava l’assoluta legittimità del provvedimento adottato dal Governatore, definito “pienamente conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, richiamati dal dl 19/2020 che richiedono di modulare le misure limitative di prerogative costituzionali al ‘rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio“.
La decisione
Il Tar Calabria accogliendo il ricorso del Governo, anche in questo caso, ha ribadito che: “Spetta al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’articolo 3, comma 1, dl n.19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati“, scrive il Tar.
Dal Governo, e segnatamente dal ministero degli Affari regionali, che ha impugnato l’ordinanza in questione: “Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell’emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo“.
Dall’altro versante la reazione della governatrice: “Prendiamo atto della decisione del Tar, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca inevitabilmente una battuta d’arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo due mesi di lockdown e dopo immensi sacrifici da parte dei cittadini“.
“Per quanto mi riguarda”, conclude il Governatore, “Contesto con forza la decisione politica di impugnare l’ordinanza in esame e la volontà, da parte del Governo, di imporre le proprie decisioni con pervicacia e violando l’autonomia della Regione Calabria. La mia regione, in ogni caso, ha vinto, perché ha messo le esigenze del Sud al centro del dibattito e ha fatto emergere la necessità di discutere a fondo la Fase due. La Calabria e il Sud hanno vinto perché hanno dimostrato di voler lavorare e di non pretendere politiche di assistenza“.
[a] Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (G.U.n.26), “1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”
[b] Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, art.3 comma 3
“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”.
[c] Decreto legge 19/2020, art.3 comma 1 “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.”.
PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:
2020S5 D.Carola-Anche la Regione Calabria perde contro il governo (TAR Calabria 09-05-20)
TAR Calabria, Catanzaro, Sezione 1, sentenza 9 maggio 2020, n.841
LE ULTIME SENTENZE COMMENTATE:
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