NOVITA’ IN TEMA DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE (Cassazione 06/05/20) di D.Carola
CRITERIO TELEOLOGICO NELLA CONFIGURABILITÀ DELLA RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
di Domenico Carola[1].
Abstract:I giudici della sesta sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza n.13688 del 6 maggio 2020 hanno ritenuto che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è tipicizzato dal legislatore soltanto sotto il profilo teleologico, come volontà diretta ad impedire la libertà d’azione del pubblico ufficiale.
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[1] Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.
La vicenda
Un imputato denunciava la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, lamentando di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione e aver avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a suo carico solo a seguito della citazione a comparire in qualità di testimone del padre.
L’imputato indicava correttamente le proprie generalità e la propria residenza ed eleggeva domicilio presso la sua residenza.
I verbalizzanti commettevano un errore nel compilare l’intestazione del verbale di identificazione, in quanto veniva riportato un indirizzo di residenza diverso, essendosi confuso l’interno con il numero civico.
L’ufficiale giudiziario, limitandosi a leggere l’intestazione del verbale, ripeteva l’errore e perciò dichiarava di non avere rinvenuto alcuno all’indicato domicilio, provvedendo all’invio della raccomandata.
Il medesimo errore ovviamente si ripeteva con l’invio della raccomandata in cui veniva anche trascritto erroneamente il cognome dell’imputato.
Ergo la consegna non si perfezionava per irreperibilità del destinatario e la notifica veniva eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
All’imputato poi veniva applicato il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale per aver pronunciato la frase: “mio padre è della Guardia di Finanza, voi non mi potete sequestrare… Ora lo faccio venire e vi faccio vedere”.
La nullità di ordine generale a regime assoluto, veniva rilevata tempestivamente in udienza ed erroneamente rigettata dal giudice di prime cure perché ritenuta manifestamente infondata.
Anche la Corte territoriale di Messina confermava la sentenza per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione
Gli Ermellini hanno annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla resistenza e all’oltraggio e rideterminano la pena nella misura di mesi quattro di reclusione, rigettando nel resto il ricorso.
Hanno ritenuto che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è tipicizzato dal legislatore soltanto sotto il profilo teleologico, come volontà diretta ad impedire la libertà d’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, talché la minaccia o la violenza possono consistere in qualunque mezzo di coazione fisica o psichica diretto idoneamente ed univocamente a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l’atto di ufficio o di servizio.
Il Collegio ha evidenziato che, se per la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie, è pur sempre necessaria la presenza di almeno due persone, come chiaramente indica la norma citata.
Nel caso in esame, invece, non viene evidenziata la presenza delle stesse.
Infatti, la sentenza di primo grado asserisce apoditticamente che le offese sono state pronunciate alla presenza di più persone mentre, al contrario, la Corte territoriale ha evidenziato la presenza di più persone alla finestra ma non precisa su quali basi si potesse ritenere che queste fossero in grado di percepire le espressioni oltraggiose e, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Per questo motivo i giudici hanno rideterminato la pena decurtando dalla stessa cinque mesi di reclusione, che erano quelli inflitti per il reato di oltraggio pari ad un mese.
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2020S10 D.Carola-Novità in tema di resistenza a pubblico ufficiale (Cassazione 06-05-2020)
Cassazione Penale, sentenza n.13688 del 06:05:20
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