LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA di M.Mancini

LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA di M.Mancini

LA SUBORDINAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA VERSO L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

  di Massimiliano Mancini (1)

 

AbstractLa subordinazione e il rapporto di dipendenza funzionale di tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nei confronti dell’autorità giudiziaria impone precisi obblighi e responsabilità. Le violazioni ai doveri imposti a tutti gli operatori di polizia giudiziaria e le mancanze rispetto le disposizioni loro impartite comporta una duplice responsabilità disciplinare che comporta l’applicabilità di gravi sanzioni sia da parte dell’amministrazione di appartenenza e sia da parte della stessa autorità giudiziaria che giudica con una commissione specifica.

Keywords: #subordinazionepoliziagiudiziaria #autoritàgiudiziaria #poliziagiudiziaria #agentedipoliziagiudiziaria #ufficialedipoliziagiudiziaria #apg #upg #procedimentodisciplinare #procedimentodisciplinarepoliziagiudiziaria #PoliziaLocale #MassimilianoMancini #massimilianomancini #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.

(1) Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria.

La subordinazione all’autorità giudiziaria

Come è noto, il perseguimento dei reati è funzione propria del potere giurisdizionale che tuttavia si avvale operativamente della polizia giudiziaria per svolgere le sue funzioni (art.109 Cost.[1]).

Nell’ambito dell’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Cost.[2]), che è stata una scelta forte dell’Assemblea Costituente per prevenire favoritismi ad personam, la funzione della polizia giudiziaria, congiuntamente e in raccordo e subordinazione al pubblico ministero è lo svolgimento delle indagini necessarie per l’esercizio dell’azione penale (art.326 c.p.p.[3]).

Tutte le attività della polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (art.56 c.p.p.[4]) che peraltro può disporre direttamente di qualsiasi servizio e organo di polizia giudiziaria ovunque sia (art.58 c.p.p.[5]).

La subordinazione della polizia giudiziaria alla magistratura è una scelta garantista che per impedire qualsiasi abuso da parte dell’organo amministrativo -la polizia- che esercita le funzioni più invasive sul piano dei diritti e delle libertà personali -com’è l’attività di polizia giudiziaria- sottoponendole al giudizio di un organo terzo e imparziale qual’è il giudice.

Infatti anche la magistratura requirente, ossia i pubblici ministeri, hanno l’obbligo di lealtà processuale dovendo cercare la verità e non limitarsi a ricercare le prove favorevoli alla propria ricostruzione accusatoria ma anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art.358 c.p.p.[6]).

La polizia giudiziaria quindi è in un rapporto di dipendenza funzionale dalla magistratura, verso cui è subordinata, infatti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono espressamente tenuti a eseguire i compiti a essi affidati dall’autorità giudiziaria e nessun organo superiore può distoglierli (art.59 c.p.p.[7]).

Il potere disciplinare dell’autorità giudiziaria

La subordinazione e il rapporto funzionale della polizia giudiziaria rispetto la magistratura è tale che non solo il personale assegnato presso le sezioni di polizia giudiziaria non può essere promosso senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell’ufficio da cui dipende la sezione o del procuratore capo nel caso degli ufficiali a capo del servizio di polizia giudiziaria (art.15 c.1-2 D.Lgs.271/89[8]).

Questi pareri sono vincolanti per la promozione anche entro i due anni successivi alla cessazione del distacco presso la sezione di polizia giudiziaria (art.15 c.3 D.Lgs.271/89[9]).

È previsto addirittura una responsabilità disciplinare esercitabile direttamente dall’autorità giudiziaria nei confronti degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che si rendano responsabili di violazioni al rapporto di subordinazione e dipendenza funzionale (art.16 D.Lgs.271/89[10]) e specificatamente nei seguenti casi:

  • ritardo nella trasmissione della notizia di reato, allorquando senza giustificato motivo omettano di riferire nel termine previsto dall’autorità giudiziaria la notizia del reato;
  • violazione degli ordini, quando omettano o ritardino l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente;
  • violazione delle norme, in tutti i casi in cui violino ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

In questi casi sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi, oltre l’esonero dal servizio presso le sezioni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno quindi una doppia responsabilità disciplinare poiché oltre le azioni che possono essere disposte direttamente dall’autorità giudiziaria nei loro confronti essi rimangono soggetti anche alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti di appartenenza (art.16 c.3 D.Lgs.271/89[11]).

Il procedimento disciplinare nei confronti della polizia giudiziaria

Il procedimento disciplinare promosso dall’autorità giudiziaria nei confronti degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria inizia con la contestazione scritta che indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l’incolpato e quindi ne è chiamato a rispondere

L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l’ufficiale o l’agente presta servizio, la contestazione è notificata all’incolpato, dandone comunicazione anche all’amministrazione di appartenenza, con l’avviso della facoltà, da esercitare sino a cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, di presentare memorie, produrre documenti e richiedere l’audizione di testimoni a discolpa (art.17 c.1-2 D.Lgs.271/89[12]).

Sulla responsabilità disciplinare e l’applicazione della sanzione decide una commissione composta da (art.17 c.3 D.Lgs.271/89[13]).:

  1. un presidente di sezione della corte di appello che la presiede;
  2. un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;
  3. un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell’appartenenza dell’incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza o alla stessa amministrazione dell’incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.

L’accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l’azione disciplinare o da un suo sostituto, l’incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali, in mancanza il presidente della commissione designa un difensore di ufficio (art.17 c.4 D.Lgs.271/89[14]). individuato secondo le modalità previste dall’articolo 97 del codice.

Laddove l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria sia ritenuto responsabile il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti disciplinari applicati all’amministrazione di appartenenza (art.17 c.5 D.Lgs.271/89[15]).

[1] Costituzione, art.109 “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.”.

[2] Costituzione, art.112 “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.”.

[3] Codice di Procedura Penale, art.326 (Finalità delle indagini preliminari) “1.Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.”.

[4] Codice di Procedura Penale, art.56 (Sezioni e servizi di polizia giudiziaria) “1.Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria: a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.”.

[5] Codice di Procedura Penale, art.58 (Disponibilità della polizia giudiziaria) “1.Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. 2.Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3.L’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.”.

[6] Codice di Procedura Penale, art.358 (Attività di indagine del pubblico ministero) “1.Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.”.

[7] Codice di Procedura Penale, art.59 (Subordinazione della polizia giudiziaria) “1.Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. 2.L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. 3.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55 comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall’attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.”.

[8] D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale” art.15 (Promozioni) “1 Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione. 2.Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. …omissis…”.

[9] D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.15 (Promozioni) c.3 “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l’ufficiale o l’agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.”.

[10] D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.16 (Sanzioni disciplinari) c.1-2 “1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto dall’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi. 2.Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell’articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l’esonero dal servizio presso le sezioni…omissis…”.

[11] D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.16 (Sanzioni disciplinari) c.3 “3.Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.”.

[12] D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.17 (Procedimento disciplinare) “1.L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l’ufficiale o l’agente presta servizio. Dell’inizio dell’azione disciplinare è data comunicazione all’amministrazione dalla quale dipende l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria. 2 L’addebito è contestato all’incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l’incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all’incolpato e contiene l’avviso che, fino a cinque giorni prima dell’udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l’audizione di testimoni. …omissis….”.

[13] D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.17 (Procedimento disciplinare) “…omissis… 3.Competente a giudicare è una commissione composta: a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario; b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell’appartenenza dell’incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l’incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell’incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano …omissis…”.

[14] D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.17 (Procedimento disciplinare) “…omissis… 4.Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 127 del codice. L’accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l’azione disciplinare o da un suo sostituto. L’incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall’articolo 97 del codice. …omissis…”.

[15] D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 art.17 (Procedimento disciplinare) “…omissis… 5.Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all’amministrazione di appartenenza dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l’azione disciplinare.”.

 

PER SCARICARE L’ARTICOLO CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

202067 M.Mancini-La responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria

ARTICOLI CORRELATI:

LA VERBALIZZAZIONE SULLA SCENA DEL CRIMINE di A.Catapano e M.Mancini

L’ANALISI E L’INDAGINE DELLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini

IL CORRETTO ACCESSO ALLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini

LA PROTEZIONE DELLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini

L’APPROCCIO IN SICUREZZA SULLA SCENA DEL CRIMINE di M.Mancini

GLI ULTIMI 5 ARTICOLI:

LA LEGGE RILANCIO di D.Carola

SOLIDARIETÀ AL COLLEGA SALVATORE PARISI DELLA PM POZZUOLI

MODELLO VERBALE C.D.S.-AGG.19/07/2020 di M.Mancini

LA VERBALIZZAZIONE SULLA SCENA DEL CRIMINE di A.Catapano e M.Mancini

L’ATTIVITÀ DI BEACH PATROL di D.Carola e M.Mancini

Facebook Comments

share

Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI