LA QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA di M.Mancini

LA QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA di M.Mancini

LA QUALIFICA E I SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

  di Massimiliano Mancini (1)

 

Abstract:Nell’ordinamento giudiziario italiano le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte da numerosi soggetti, anche privati cittadini, che permanentemente o occasionalmente ricoprono questo ruolo. In questo contributo si approfondiscono i corpi e i soggetti e i limiti temporali e i contesti dell’esercizio della funzione di polizia giudiziaria.

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(1) Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, criminologo esperto in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria.

La polizia giudiziaria nel sistema italiano

L’Assemblea Costituente che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana nella sua forma originaria, lavorando intensamente a tutte le scelte fondamentali del nostro ordinamento fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948, fra vari orientamenti decise di non attribuire le funzioni di polizia giudiziaria a un corpo specifico e né a un ristretto gruppo di organi di polizia.

Prevalse l’idea che un reciproco controllo e la pluralità di vigilanza rappresentasse una garanzia di democrazia e quindi, fermo restando la subordinazione diretta di tutta gli organi di polizia giudiziaria al potere giurisdizionale (art.109 Cost.[1]), si scelse di consentire di attribuire, con riserva di legge, questa funzione a chiunque.

Il principio è stato quindi applicato in maniera estensiva e il potere di polizia giudiziari, nell’ordinamento italiano, è attribuito a un numero di soggetti amplissimo che include funzionari pubblici amministrativi che non sono forza di polizia e persino soggetti privati, come nel caso, ad esempio, dei comandanti di navi ed aeromobili di qualsiasi misura e dimensione ma anche per coloro i quali svolgono l’attività di guardiapesca volontario.

 

La funzione di polizia giudiziaria

L’attività di polizia giudiziaria è collegata e conseguenza della funzione giurisdizionale penale e quindi inizia con un fatto oggettivo e predefinito dalla legge, che deve qualificarlo come reato prima che esso sia commesso (art.25 Cost.[2]), e quindi si svolge d’iniziativa della stessa polizia giudiziaria che ne ha notizia o su delega della magistratura.

La funzione della polizia giudiziaria, congiuntamente e in raccordo e subordinazione al pubblico ministero, con un rapporto che include anche la responsabilità disciplinare[3], si concretizza  nello svolgimento delle indagini necessarie per l’esercizio dell’azione penale (art.326 c.p.p.[4]).

Nel dettaglio la funzione della polizia giudiziaria consiste in (art.55 c.p.p.[5]):

  • vigilanza e repressione, agendo anche di propria iniziativa per raccogliere notizia dei reati commessi e impedendo che vengano portati a conseguenze ulteriori;
  • investigazione, ricercando gli autori e assicurando le fonti di prova;
  • esecuzione degli atti disposti dal giudice, svolgendo ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

La qualifica di polizia giudiziaria

Tutte le attività conseguenti alla commissione di un reato, a cominciare dalle indagini, come è noto, sono riservate non semplicemente alle forze di polizia ma specificatamente ai soggetti ai quali la legge attribuisce la qualifica di agente o ufficiale di polizia.

Questi ruoli sono definiti dal codice di procedura penale (art.57 c.p.p.[6]) che individua una serie di soggetti tra le forze di polizia, senza escluderne tuttavia tutti gli altri, ai quali le norme speciali possono attribuire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in via permanente e le altre leggi e regolamenti possono attribuire queste qualifiche ma in via limitata nel tempo e nelle funzioni.

Si assiste nel nostro ordinamento a una estesa parcellizzazione dell’attività di polizia giudiziaria, che spesso determinano incertezze di attribuzioni se non addirittura sovrapposizioni nello svolgimento delle indagini o nel compimento degli atti.

Alle tradizionali forze di polizia dello Stato, si affiancano forze di polizia degli enti locali che hanno le funzioni di polizia giudiziaria limitate al solo periodo del servizio e ciò per ragioni incomprensibili, poiché le polizie locali (polizia municipale, polizia provinciale, polizia metropolitana) mantengono invece tutte le altre qualifiche, allo stesso modo delle altre forze di polizia[7].

Accade anche che le qualifiche di polizia giudiziaria siano attribuite anche a funzionari amministrativi, come nel caso degli ispettori del lavoro o degli ispettori sanitari, ma anche a privati, come nel caso dei comandanti di unità naviganti anche da diporto oppure dei guardapesca volontari.

Gli operatori di polizia giudiziaria

Queste attività sono obbligatorie per tutti i soggetti che abbiano la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione e quindi:

  • gli operatori delle forze di polizia nazionale: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria (art.57 c.1 p. a-b c.p.p.[8]);
  • gli operatori di polizia locale: Polizia Municipale/Locale, Polizia Metropolitana, Polizia Provinciale (art.57 c.2 c.p.p.[9], art.5 L.65/1986[10]);
  • il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza (art.57 c.1 c.p.p.[11]);
  • il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto e i funzionari della navigazione interna (art.1235 c.1 e 4 Codice della navigazione[12]);
  • funzionari ispettivi INPS e INAIL (art.6, c.2 D.Lgs. n. 124/2004[13]);
  • ispettori ASL tecnici della prevenzione (art.1 c.1 DM 58/97[14]) la cui nomina sia riconosciuta dal Prefetto;
  • tecnici della prevenzione delle ARPA regionali con compiti ispettivi e di vigilanza (art.14 c.7 L.132/2016[15]);
  • alcune categorie di funzionari degli aeroporti pubblici e privati (art.1235 c.1 p.e e c.4 Codice della navigazione[16]);
  • comandanti di qualsiasi nave o aeromobile limitatamente ai reati commessi a bordo durante la navigazione e per gli atti delegati dalle autorità giudiziarie (art.1235 c.2 Codice della navigazione[17]);
  • guardie zoofile alle quali è conferita la qualifica di guardie particolari giurate (G.P.G.), appartenenti alle associazioni ambientalistiche e di protezione degli animali (art.6 c.2 legge n.189/2004);

altri soggetti ai q

[1] Costituzione, art.109 “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.”.

[2] Costituzione, art.25 “1.Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 3.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”.

[3] Per approfondire questo tema si veda: M.Mancini, La responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-67/.

[4] Codice di Procedura Penale, art.326 (Finalità delle indagini preliminari) “1.Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.”.

[5] Codice di Procedura Penale, art.55 (Funzioni della polizia giudiziaria) “1.La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 2.Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.”.

[6] Codice di Procedura Penale, art.57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) “1.Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2.Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3.Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.”.

[7] Legge 7 marzo 1986 n.65 Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, art.5 (Funzioni dl polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza “1.Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: …omissis… b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 ; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. …omissis…”.

[8] Codice di Procedura Penale, art.57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) c.1 “Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;…omissis…”.

[9] Codice di Procedura Penale, art.57 c.2 “2.Sono agenti di polizia giudiziaria: …omissis… nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.”.

[10] Legge 7 marzo 1986 n.65 Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, art.5 (Funzioni dl polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza) v.1 p.a “1. II personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità̀ di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; …omissis…”.

[11] Codice di Procedura Penale, art.57 c.1 “…omissis… c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.”.

[12] Codice della Navigazione, art.1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) “Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, appartenenti alla categoria servizi portuali, (i direttori)…omissis… 4) omissis… Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione interna, …omissis…”.

[13] Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.30”. Art.6 (Personale ispettivo) “1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro. 2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria. 3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.”.

[14] Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n.58 “Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. Art.1 c.2 “Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria;…omissis…”.

[15] Lelle 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. Art.14 p.7 “Il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell’ente di appartenenza.”.

[16] Codice della Navigazione, art.1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) “Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) …omissis… e) i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede l’ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite all’ENAC nella cui circoscrizione l’aeroporto è compreso; 2) …omissis… Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali. …omissis… i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.”.

[17] Codice della Navigazione, art.1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) “Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: …omissis… 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria;”.

 

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