LA RESTITUZIONE DEI VEICOLI SENZA ASSICURAZIONE di D.Carola
L’INTERPRETAZIONE MINISTERIALE SUL DISSEQUESTRO DEI VEICOLI POSTI IN CIRCOLAZIONE SENZA L’ASSICURAZIONE RC
Abstract: La vicenda frequentemente dibattuta sulla possibilità della restituzione del veicolo sequestrato per circolazione senza copertura assicurativa e il vuoto normativo che riguarda questi casi, anche alla luce della circolare ministeriale 300/A/3197/16/101/20/21/1 del 5 maggio 2016.
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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.
La disciplina dissonante tra confisca e restituzione del veicolo
Come comportarsi nei confronti di chi circola sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi (art.193 co.1 CdS[1]), il cui proprietario ha pagato la sanzione entro i termini ma ha riattivato l’assicurazione oltre i 60 giorni dalla data del sequestro (a volte passano mesi, o addirittura anni) si può dissequestrare senza chiedere nullaosta alla Prefettura competente?
Va detto che molti dirigenti prefettizi sono per il dissequestro in quanto non esisterebbe normativa che impedisca la restituzione del veicolo per casi del genere.
Come più volte ho scritto in precedenza, e da ultimo per rispondere ad un quesito formulato da un comandante di una stazione CC, esiste un vuoto normativo, poiché l’applicazione della confisca è legata solo alla mancanza del pagamento in misura ridotta, mentre il pagamento dei sei mesi di assicurazione sono richiesti ai fini della restituzione del veicolo.
L’interpretazione ministeriale nella Circolare 300/A/3197/16/101/20/21/1
Tuttavia, il Ministero ha preso una posizione in merito e mi pare strano che alcuni dirigenti prefettizi non ne abbiano conoscenza.
Quello che è certo sta nel fatto che il solo mancato pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi non consente l’applicazione della confisca, ma nemmeno la restituzione del veicolo che rimarrebbe, pertanto, sotto sequestro sine die, come giustamente osserva il Ministero.
Con Circolare prot. n.300/A/3197/16/101/20/21/1 del 5 maggio 2016 il Ministero dell’interno ha fornito una interpretazione riguardo l’oggetto del quesito, per uscire da tale impasse.
Di seguito la parte di interesse, da aggiornare per quanto riguarda i termini per il trasferimento della proprietà in capo al custode acquirente nel caso di mancato ritiro del veicolo a questo affidato, secondo le nuove disposizioni dell’art.213”
“… Come noto, le difficoltà interpretative scaturiscono dal dato normativo letterale del comma quarto dell’art.193 del codice della strada laddove, da un lato, subordina la restituzione del veicolo sequestrato alla contestuale presenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, del pagamento delle spese di recupero e custodia del veicolo e della corresponsione del premio di assicurazione per almeno sei mesi, dall’altro, ne dispone, invece, la confisca solo qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione nei termini previsti, in assenza di ricorso. Problematica, pertanto, appare la situazione in cui, effettuato il pagamento della sanzione entro i termini, non venga riattivata la copertura assicurativa, oppure la riattivazione intervenga oltre il termine di sessanta giorni.
Per superare l’inconveniente, appare condivisibile la soluzione individuata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che propone di ricorrere al meccanismo procedimentale di cui all’art. 21 della legge 689/81, limitatamente alle parti compatibili.
In sostanza, ferma restando l’efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l’autorità amministrativa emetterà un’ordinanza-ingiunzione al fine di fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio di assicurazione, scaduto il quale si potrà procedere alla confisca del veicolo sequestrato.
In altri termini, l’ordinanza-ingiunzione va ad integrare il presupposto procedimentale necessario per disporre la confisca anche nel caso in cui, pur in presenza del pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno sei mesi.
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per l’ipotesi in cui intervenga il pagamento in forma scontata del 30 per cento entro cinque giorni. In tal caso, la mancata riattivazione di un’assicurazione valida entro il termine disposto con ordinanza-ingiunzione, dando luogo alla confisca, concretizza la condizione prevista dalla circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16.09.2013 e, pertanto, fa venir meno l’effetto estintivo dell’obbligazione pecuniaria del pagamento effettuato ai sensi dell’art. 202 comma primo, secondo periodo. Conseguentemente, stante l’incompatibilità tra la confisca ed il pagamento in forma scontata del 30 per cento, la somma versata deve essere trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare dovrà essere recuperato secondo le ordinarie procedure di riscossione coattiva.
Tanto premesso, ferma restando la trasmissione del verbale ai fini della confisca in caso di mancato pagamento della sanzione e di mancata proposizione del ricorso, nell’ipotesi in cui sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ma non si sia proceduto alla riattivazione di una valida assicurazione, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, invia il verbale al prefetto. Quest’ultimo, sulla base degli atti ricevuti, emette ordinanza ai sensi dell’art. 21 della legge 689/81 nella quale fissa il termine entro il quale l’interessato dovrà procedere alla riattivazione della polizza con l’indicazione che la stessa, nel medesimo termine, dovrà essere portata in visione all’ufficio di polizia. In merito, si rammenta che, nel caso in cui il veicolo sia stato affidato al custode acquirente, la mancata assunzione della custodia entro dieci giorni da parte del proprietario o altro obbligato in solido, determina, in ogni caso, il trasferimento della proprietà al custode.
L’ordinanza-ingiunzione, al fine di snellire la procedura amministrativa, potrà contenere anche il provvedimento di confisca che dovrà essere direttamente eseguito dall’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore nel caso in cui, entro il termine indicato, non sia stato esibito un contratto di assicurazione valido per almeno sei mesi.”.
[1] Codice della Strada art.193. (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.) “1.I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.”.
PER SCARICARE I DOCUMENTI:
202070 D.Carola-La restituzione dei veicoli senza assicurazione
Circolare Ministero Interno 300:A:3197:16:101:20:21:1
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