BUCHE SUL MANTO STRADALE (Cassazione 07/07/2020) di D.Carola

BUCHE SUL MANTO STRADALE (Cassazione 07/07/2020) di D.Carola

È RESPONSABILE IL COMUNE PER LE BUCHE COPERTE DALL’ACQUA

    di Domenico Carola (a)

Abstract: I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.14095 del 7 luglio 2020 hanno confermato la condanna del Comune, proprietario della stradale al risarcimento dei danni subiti all’autovettura e fisici del conducente e trasportato a causa dello sbalzo del mezzo per essere finito in una buca, presente sul manto stradale, ricoperta d’acqua.

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(a) Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

 

La vicenda

Un automobilista ed il trasportato deducevano davanti al Giudice di Pace di La Spezia che transitando con l’autovettura impattavano con la ruota in una buca del manto stradale ricoperta d’acqua.

L’urto faceva sbalzare gli occupanti contro le portiere dell’auto subendo lesioni personali.

Il Giudice adito rigettava le domande.

Le parti interponevano appello richiamando la responsabilità del Comune proprietario della strada nella causazione del sinistro.

Il Tribunale di La Spezia riteneva fondato il gravame non condividendo la valutazione del Giudice di prime cure in ordine alla prevedibilità dell’esistenza di una buca sulla base delle condizioni dell’intero tratto stradale, condannando il Comune.

Avverso tale decisione l’Ente proponeva ricorso per cassazione lamentando diversi motivi.

La decisione

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso osservando nel merito che il giudizio di prevedibilità o meno della presenza di una buca colma di acqua, e su un tratto stradale non illuminato, costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Rilevano che non sono contestate le caratteristiche rilevanti della buca (dimensioni 60 x 50 cm e profondità sino a 12 cm).

Nello stesso modo il riferimento alla velocità sostenuta è del tutto ipotetico, se riferito alla tipologia di danni materiali al veicolo, peraltro ritenuti non dimostrati dal Tribunale.

Ed ancora, è infondato il secondo motivo non potendosi desumere dall’insufficienza della prova del danno al veicolo, anche l’inesistenza di un danno alle persone, fondato su differenti elementi probatori e sul giudicato relativo alla dinamica.

Anche le censure sui danni alla persona sono infondate poiché il giudizio di compatibilità tra la dinamica sopra descritta e le lesioni è affermato dal consulente d’ufficio.

Questi ha precisato che, per il conducente sono compatibili le menomazioni al rachide lombare e, per il trasportato le alterazioni algo-disfunzionali di spalla sinistra.

Per entrambi, oltre al “riferito trauma distratto motivo”, è stata accertata una stabilizzazione delle menomazioni che ha determinato l’invalidità permanente e temporanea.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI:

2020S19 D.Carola-Buche sul manto stradale (Cassazione 07-07-2020)

Corte di Cassazione, sezione VI civile, 7 luglio 2020 n.14095

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