PRESCRIZIONE DOPO LA NOTIFICA DELLA CARTELLA di D.Carola
I TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE PER SANZIONI AL CDS
Abstract: Come deve configurarsi la notifica di una cartella esattoriale relativa a sanzioni non pagate per violazioni al CdS, come mero atto interruttivo ovvero come atto dal quale decorso il termine quinquennale relativo all’esercizio del diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e di cui all’articolo 209 decorra la prescrizione ordinaria decennale?
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(a) Esperto e consigliere nazionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.
Indice
Premessa; Cinque anni oppure quindici anni?.
Premessa
Quali sono i termini prescrizionali di una cartella esattoriale relativa a sanzioni al codice della strada, una volta che questa sia stata notificata regolarmente e nei termini di legge, fatti salvi ulteriori fatti interruttivi della prescrizione.
In realtà la questione della individuazione del termine di prescrizione per lo svolgimento di attività esecutive successivamente alla notifica della cartella di pagamento rappresenta uno degli aspetti di maggiore criticità dell’intero sistema sanzionatorio.
Cinque anni oppure quindici anni?
Le soluzioni oscillano tra chi ritiene che il termine di cinque anni di cui all’articolo 209 del codice della strada e 28 della legge 689/81 per l’esercizio del diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniarie estenda la propria operatività anche in fase di esecuzione di modo che l’eventuale notifica della cartella di pagamento svolgerebbe solo funzione di atto interruttivo della prescrizione che rimarrebbe di cinque anni, ancorché l’atto interruttivo avrebbe l’effetto di far ripartire un nuovo periodo di prescrizione, comunque di cinque anni e chi, al contrario, riallacciandosi ad un lontano approdo della Corte di Cassazione del 1999, evidenzia l’esistenza di due diversi termini di prescrizione.
Il primo di cinque anni relativo al mancato esercizio del diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa di cui all’articolo 209 del codice della strada, che si realizzerebbe se in predetto termine ed in assenza di altri atti interruttivi, tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica della cartella di pagamento fosse intercorso un termine superiore a cinque anni; ed un secondo termine esclusivamente relativo al compimento di atti esecutivi e di riscossione, decorrente dal giorno di notifica della cartella di pagamento e destinato, appunto, a regolare il successivo procedimento meramente esecutivo.
Per tale secondo procedimento si sostiene che il termine di prescrizione coincida con quello ordinario decennale che, di fatto, si aggiungerebbe a quello quinquennale relativo all’esercizio del diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e di cui all’articolo 209 del codice della strada.
Posto che sul punto si attendono ulteriori sviluppi giurisprudenziali risulta più condivisibile la seconda impostazione.
PER SCARICARE IL DOCUMENTO:
202106 D.Carola-Prescrizione dopo la notifica della cartella
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