ILLEGITTIMA LA SANZIONE SEMAFORICA SENZA FOTO (GdP FI 438/2020) di D.Carola

ILLEGITTIMA LA SANZIONE SEMAFORICA SENZA FOTO (GdP FI 438/2020) di D.Carola

SENZA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  È NULLA LA SANZIONE SEMAFORICA

di Domenico #Carola(1)

Abstract: È illegittima la violazione accertata dai c.d. semafori intelligenti se non si produce la prova fotografica, così ha stabilito il Giudice di Pace di Firenze nell’ultima sentenza n.438 dello scorso 31 marzo 2020.

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(1) Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

La vicenda

Un automobilista proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Firenze per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione con la quale la Prefettura di Firenze, in rigetto del ricorso avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino gli ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa per un attraversamento di incrocio nonostante il divieto imposto dalla luce rossa semaforica, accertato tramite apparecchio automatico.

A sostegno dell’opposizione il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’accertamento per carenza della prescritta autorizzazione prefettizia all’installazione ed utilizzo del suindicato apparecchio, la carenza di prova in ordine alla sussistenza stessa dell’infrazione per impossibilità di verificare l’effettiva durata della fase di accensione della luce gialla semaforica, tenuto conto altresì della lunghezza del complesso veicolare sanzionato, la carenza di prova in ordine alla sottoposizione dell’apparecchio alle prescritte verifiche di funzionalità e taratura, la mancanza di segnaletica di preavviso del controllo elettronico dell’intersezione e la mancanza di visibilità dell’apparecchio medesimo

La decisione

Il Giudice di Pace di Firenze con la sentenza n.438 del 31 marzo 2020 ha accolto l’opposizione.

Nella motivazione ha ritenuto che l’accertamento delle violazioni semaforiche compiute mediante l’impiego di rilevamento a distanza debitamente omologati, e tale si può considerare non solo l’accertamento dei superamenti dei limiti di velocità mediante le postazioni c.d. “fisse” di controllo elettronico o l’accertamento dei transiti non autorizzati nelle ZTL, nelle aree pedonali urbane e sulle corsie preferenziali mediante i dispositivi telematici, così come l’accertamento delle infrazioni semaforiche come quello nella specie utilizzato, seppure nei soli casi in cui i suddetti mezzi, come quello ubicato all’incrocio ove è stata elevata la violazione,  siano  “privi di assistenza  da  parte degli organi  preposti al rilevamento  delle infrazioni”, ovverosia funzionanti in modo completamente automatico, richiede, per essere valido la documentazione fotografica dell’infrazione.

Di conseguenza, il mancato  deposito  da  parte della  Pubblica Amministrazione convenuta  in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada così accertata, della suddetta documentazione  fotografica  comporta  l’impossibilità  di effettuare  una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato della stessa.

Poiché nella specie la Prefettura di Firenze non ha provveduto ad allegare nel proprio fascicolo il fotogramma relativo all’infrazione de qua scattato dal dispositivo posto a presidio dell’area di intersezione de qua, la presente opposizione non può che essere accolta, rimanendo assorbito l’esame di ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.

 

PER SCARICARE I DOCUMENTI CLICCARE SUI SEGUENTI LINK:

202018 D.Carola-Illegittima l’infrazione semaforica senza foto

Giudice di Pace FI, sentenza 438 del 31-03-2020

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Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI