L’UPLI INTERVIENE SUL PREFETTO DI MILANO PER L’INDENNITA’ DI OP ALLE PO

L'UPLI INTERVIENE SUL PREFETTO DI MILANO PER L'INDENNITA' DI OP ALLE PO
OGGI L’UPLI HA CONTESTATO ALLA PREFETTURA DI MILANO IL DINIEGO DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ DI OP PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il presidente dell’Unione Polizia Locale Italiana Francesco Passaretti ha contestato la nota della Prefettura di Milano prot.95468 del 21 aprile 2020 che ha diniego la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico, prevista dalla circolare del Ministero dell’Interno prot.368 del 16 marzo 2020, a favore del personale di Polizia Locale impegnato nei c.d. “servizi operativi esterni” su strada finalizzati esclusivamente all’attività di controllo del territorio per garantire l’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio del Covid-19.

Il diniego si basa sulla convinzione che l’indennità di posizione organizzativa sia omnicomprensiva verso qualsiasi possibile indennità, anche erogata per servizi di straordinario rilievo e accadimento e anche pagati da altre amministrazioni.

Ci permettiamo di far presente che detta interpretazione contrasta assolutamente con il CCNL Funzioni Locali che stabilisce che il trattamento accessorio del personale titolare di posizione organizzativa assorbe le competenze accessorie e le indennità espressamente previste dal contratto collettivo ma non oltre quelle, anzi ne sono espressamente escluse tutta una serie di compensi, come ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;
  • l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
  • i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), della Legge n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
  • i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.16 del CCNL del 5.10.2001;
  • i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004;
  • i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n.326/2003.

Questa impostazione è rafforzata anche dal RAL_1977_Orientamenti Applicativi dell’Aran, l’agenzia di contrattazione della Pubblica Amministrazione, infatti altre prefetture non hanno sollevato alcuna questione.

La nota è supportata dal parere del nostro socio prof.avv.Severino Nappi, docente universitario e rinomato giuslavorista, per il quale vedasi il precedente articolo: Parere indennità posizione organizzativa prof.Nappi

Nella nota si è affermato che:

Evidentemente non si può in alcun modo ritenere vigente un presunto principio di omnicomprensività che possa escludere i funzionari della Polizia Locale titolari di posizione organizzativa dalla liquidazione dell’indennità di ordine pubblico, che hanno lavorato duramente e assumendosi grossi rischi, come testimoniano i contagiati e le vittime cadute per causa del Covid-19.

Quindi si è formalizzato l’invito al Prefetto a riconsiderare la decisione.

Si attendono gli esiti informando i soci che qualora volessero intraprendere azioni personali è a disposizione il servizio di tutela legale UPLI.

Il testo della nota inviata: 2019 05 05 Prefetto Milano indennità OP

Facebook Comments

share

Socio fondatore e Segretario Generale dell'UPLI