Costituzione e Denominazione
Articolo 1 – Costituzione e Denominazione
E’ costituita l’associazione nazionale di categoria della polizia locale denominata “Unione dellaPolizia Locale Italiana”, denominabile anche con l’acronimo U.P.L.I. con e senza punti tra le lettere, di seguito indicata come “associazione”.
Articolo 2 – Sede
1. La sua sede è presso la residenza del presidente pro tempore.
2. Il consiglio direttivo può decidere con propria deliberazione a maggioranza dei suoi membri:
a. di spostare la sede sociale;
b. l’istituzione di sedi regionali e provinciali che rappresentano operativamente
l’associazione sul territorio;
c. l’istituzione di sedi di rappresentanza o strutture operative nel territorio nazionale o
al di fuori.
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